§ 14.5.963 - Regolamento 30 ottobre 2006, n. 1619.
Regolamento (CE) n. 1619/2006 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:30/10/2006
Numero:1619


Sommario
Art. 1. L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 14.5.963 - Regolamento 30 ottobre 2006, n. 1619.

Regolamento (CE) n. 1619/2006 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

(G.U.U.E. 31 ottobre 2006, n. L 300)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli [2], prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [3].

 

(2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura [4] concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2003, il 2004 e il 2005, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance.

 

(3) Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

 

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2006.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

 

[2] GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1450/2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 35).

 

[3] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

 

[4] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

 

 

ALLEGATO

 

"

"ALLEGATO

 

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

 

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite (tonnellate)

 

 

 

 

 

78.0015

07020000

Pomodori

—dal 1° ottobre al 31 maggio

260852

 

 

 

 

 

78.0020

—dal 1° giugno al 30 settembre

18281

 

 

 

 

 

 

 

78.0065

07070005

Cetrioli

—dal 1° maggio al 31 ottobre

9278

 

 

 

 

 

78.0075

—dal 1° novembre al 30 aprile

16490

 

 

 

 

 

 

 

78.0085

07091000

Carciofi

—dal 1° novembre al 30 giugno

5770

 

 

 

 

 

78.0100

07099070

Zucchine

—dal 1° gennaio al 31 dicembre

68401

 

 

 

 

 

78.0110

08051020

Arance

—dal 1° dicembre al 31 maggio

271744

 

 

 

 

 

78.0120

08052010

Clementine

—dal 1° novembre a fine febbraio

116637

 

 

 

 

 

78.0130

08052030 08052050 08052070 08052090

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

—dal 1° novembre a fine febbraio

91359

 

 

 

 

 

78.0155

08055010

Limoni

—dal 1° giugno al 31 dicembre

301899

 

 

 

 

 

78.0160

—dal 1° gennaio al 31 maggio

34287

 

 

 

 

 

 

 

78.0170

08061010

Uve da tavola

—dal 21 luglio al 20 novembre

189604

 

 

 

 

 

78.0175

08081080

Mele

—dal 1° gennaio al 31 agosto

922228

 

 

 

 

 

78.0180

—dal 1° settembre al 31 dicembre

51920

 

 

 

 

 

 

 

78.0220

08082050

Pere

—dal 1° gennaio al 30 aprile

263711

 

 

 

 

 

78.0235

—dal 1° luglio al 31 dicembre

33052

 

 

 

 

 

 

 

78.0250

08091000

Albicocche

—dal 1° giugno al 31 luglio

4569

 

 

 

 

 

78.0265

08092095

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

—dal 21 maggio al 10 agosto

46088

 

 

 

 

 

78.0270

080930

Pesche, comprese le pesche noci

—dall’11 giugno al 30 settembre

17411

 

 

 

 

 

78.0280

08094005

Prugne

—dall’11 giugno al 30 settembre

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