§ 14.5.30 – Regolamento 30 luglio 1996, n. 1555.
Regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:30/07/1996
Numero:1555


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Il dazio addizionale imposto a norma dell'articolo 3 è pari ad un terzo del dazio doganale applicabile al prodotto considerato in base alla tariffa doganale comune.
Art. 5.      1. Sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale:
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.30 – Regolamento 30 luglio 1996, n. 1555.

Regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 3 agosto 1996, n. L 193).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

     considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 permette di assoggettare l'importazione, all'aliquota del dazio prevista nella tariffa doganale comune, di taluni prodotti contemplati nel citato regolamento, al pagamento di un dazio all'importazione addizionale ("dazio addizionale"), qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, salvo quando le importazioni possono perturbare il mercato comunitario o qualora i relativi effetti fossero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito;

     considerando che detti dazi addizionali possono essere imposti segnatamente se il quantitativo importato dei prodotti in causa, determinato in base ai titoli d'importazione rilasciati dagli Stati membri o secondo le procedure stabilite nel quadro di un accordo preferenziale, supera un livello limite fissato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura, per prodotto e per periodi di applicazione;

     considerando che il dazio addizionale può essere applicato soltanto alle importazioni effettuate al di fuori dei contingenti tariffari fissati nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e alle importazioni la cui classificazione tariffaria, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95, implica l'applicazione del dazio specifico più elevato; che i prodotti che beneficiano di preferenze relativamente al prezzo d'entrata devono essere esclusi dall'imposizione di un dazio addizionale, in quanto la loro classificazione tariffaria non comporta l'applicazione del dazio specifico più elevato;

     considerando che, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il calcolo del dazio addizionale deve tenere conto di tali preferenze;

     considerando che anche i prodotti in fase di inoltro verso la Comunità sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale; che è pertanto opportuno prevedere disposizioni specifiche a tale riguardo;

     considerando che l'introduzione del regime di titoli d'importazione non pregiudica la sostituzione di tale regime mediante una procedura di registrazione delle importazioni rapida e informatizzata, non appena quest'ultima sarà giuridicamente e praticamente realizzabile; che tale possibilità verrà valutata entro il 31 dicembre 1997;

     considerando che il Comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [1]

     1. I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, in seguito denominati "dazi addizionali", si applicano ai prodotti e durante i periodi indicati nell'allegato, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

     2. I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali figurano in allegato.

 

     Art. 2. [2]

     1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato e durante i periodi indicati, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi dei quantitativi immessi in libera pratica, secondo le modalità previste all'articolo 308-quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per la sorveglianza delle importazioni preferenziali. Le summenzionate comunicazioni hanno luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del mercoledì per i quantitativi immessi in libera pratica durante la settimana precedente.

     2. Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 254 di questo ultimo regolamento, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

     In caso la procedura di dichiarazione semplificata di cui all'articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, le dichiarazioni semplificate devono contenere, oltre agli altri requisiti, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

     In caso la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti ripresi nel presente regolamento, la comunicazione all'autorità doganale, di cui all'articolo 266, paragrafo 1, del sopracitato regolamento, deve contenere tutti i requisiti necessari per l'identificazione delle merci nonché l'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione. L'articolo 266, paragrafo 2, lettera b), non è applicabile per i prodotti ripresi nel presente regolamento.

 

     Art. 3. [3]

     1. Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi di cui all’allegato, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo i casi in cui le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o in cui gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. [4]

     2. Il dazio addizionale si applica ai quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, a condizione che:

     - la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione;

     - l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale.

 

     Art. 4.

     1. Il dazio addizionale imposto a norma dell'articolo 3 è pari ad un terzo del dazio doganale applicabile al prodotto considerato in base alla tariffa doganale comune.

     2. Tuttavia, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale è pari ad un terzo del dazio specifico applicabile al prodotto in questione, qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 2.

 

     Art. 5.

     1. Sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale:

     a) i prodotti importati a titolo dei contingenti tariffari che figurano nell'allegato 7 della nomenclatura combinata;

     b) i prodotti in fase di inoltro nella Comunità a norma del paragrafo 2.

     2. Sono considerati prodotti in fase di inoltro nella Comunità i prodotti che:

     - hanno lasciato il Paese di origine prima della decisione d'imposizione del dazio addizionale e

     - sono scortati da un documento di trasporto valido dal luogo di carico nel Paese di origine sino al luogo di scarico nella Comunità, documento rilasciato prima dell'imposizione del suddetto dazio addizionale.

     3. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

     Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il Paese d'origine prima della data di applicazione del dazio addizionale quando viene esibito uno dei seguenti documenti:

     - in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;

     - in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura che è stata accettata dai servizi delle ferrovie del Paese di origine prima di tale data;

     - in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel Paese di origine prima di tale data, qualora siano rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali raggiunti nell'ambito del transito comunitario o del transito comune;

     - in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha ritirato i prodotti prima di tale data.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO [5]

 

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

 

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite (tonnellate)

 

 

 

 

 

78.0015

07020000

Pomodori

—dal 1° ottobre al 31 maggio

260852

 

 

 

 

 

78.0020

—dal 1° giugno al 30 settembre

18281

 

 

 

 

 

 

 

78.0065

07070005

Cetrioli

—dal 1° maggio al 31 ottobre

9278

 

 

 

 

 

78.0075

—dal 1° novembre al 30 aprile

16490

 

 

 

 

 

 

 

78.0085

07091000

Carciofi

—dal 1° novembre al 30 giugno

5770

 

 

 

 

 

78.0100

07099070

Zucchine

—dal 1° gennaio al 31 dicembre

68401

 

 

 

 

 

78.0110

08051020

Arance

—dal 1° dicembre al 31 maggio

271744

 

 

 

 

 

78.0120

08052010

Clementine

—dal 1° novembre a fine febbraio

116637

 

 

 

 

 

78.0130

08052030 08052050 08052070 08052090

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

—dal 1° novembre a fine febbraio

91359

 

 

 

 

 

78.0155

08055010

Limoni

—dal 1° giugno al 31 dicembre

301899

 

 

 

 

 

78.0160

—dal 1° gennaio al 31 maggio

34287

 

 

 

 

 

 

 

78.0170

08061010

Uve da tavola

—dal 21 luglio al 20 novembre

189604

 

 

 

 

 

78.0175

08081080

Mele

—dal 1° gennaio al 31 agosto

922228

 

 

 

 

 

78.0180

—dal 1° settembre al 31 dicembre

51920

 

 

 

 

 

 

 

78.0220

08082050

Pere

—dal 1° gennaio al 30 aprile

263711

 

 

 

 

 

78.0235

—dal 1° luglio al 31 dicembre

33052

 

 

 

 

 

 

 

78.0250

08091000

Albicocche

—dal 1° giugno al 31 luglio

4569

 

 

 

 

 

78.0265

08092095

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

—dal 21 maggio al 10 agosto

46088

 

 

 

 

 

78.0270

080930

Pesche, comprese le pesche noci

—dall’11 giugno al 30 settembre

17411

 

 

 

 

 

78.0280

08094005

Prugne

—dall’11 giugno al 30 settembre

11155

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2623/98.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2623/98.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2623/98.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1242/2006.

[5] Allegato già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2123/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 631/2006, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 808/2006, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1242/2006, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1450/2006 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1619/2006.