§ 14.5.804 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 2124.
Regolamento (CE) n. 2124/2005 della Commissione recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:22/12/2005
Numero:2124


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.804 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 2124.

Regolamento (CE) n. 2124/2005 della Commissione recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti in merci non figuranti nell’allegato I del trattato esportati in paesi terzi diversi dalla Romania

(G.U.U.E. 23 dicembre 2005, n. L 340).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi, dispone che all’esportazione di prodotti consistenti in merci non figuranti nell’allegato I del trattato si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli.

      (2) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999 dispone che il diritto alla restituzione si costituisce all’atto dell’importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli 14, 15 e 16 di detto regolamento stabiliscono le condizioni per il pagamento della restituzione differenziata, con particolare riferimento ai documenti da fornire a riprova dell’arrivo a destinazione delle merci.

      (3) In caso di restituzione all’esportazione differenziata l’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che la parte della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, venga versata, su domanda dell’esportatore, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

      (4) La decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UERomania, del 5 luglio 2005, relativa al miglioramento del regime di scambi per prodotti agricoli trasformati di cui al protocollo 3 dell’accordo europeo, dispone che a partire dal 1° dicembre 2005 siano abolite le restituzioni relative a prodotti agricoli trasformati non inclusi nell’allegato I del trattato, esportati verso la Romania.

      (5) La Romania si è impegnata a concedere termini preferenziali per l’importazione di alcune merci sul suo territorio unicamente qualora le merci in questione siano accompagnate da documenti comprovanti che esse non possono beneficiare del pagamento di restituzioni all’esportazione.

      (6) Alla luce dei suddetti accordi è opportuno, a titolo di provvedimento transitorio, in vista della possibile adesione della Romania all’Unione europea, oltre che allo scopo di evitare d’imporre costi superflui agli operatori nei loro scambi commerciali con altri paesi terzi, derogare al regolamento (CE) n. 800/1999 se ed in quanto esso richiede che venga comprovata l’importazione nel caso di restituzioni differenziate. Quando per i particolari paesi di destinazione in questione non siano state fissate restituzioni all’esportazione, è parimenti opportuno non tener conto di tale fatto all’atto di determinare il tasso più basso di restituzione.

      (7) Poiché i provvedimenti previsti dalla decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania si applicano a partire dal 1° dicembre 2005, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

      (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I del trattato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga a quanto prescritto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, laddove la restituzione risulti differenziata unicamente a motivo del fatto che non è stata fissata alcuna restituzione per la Romania, la prova dell’espletamento delle formalità doganali all’importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione in rapporto alle merci figuranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 e oggetto della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania.

 

          Art. 2.

     Il fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione all’esportazione per le esportazioni verso la Romania delle merci figuranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005, che rientrano nel campo d’applicazione della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, non verrà preso in considerazione all’atto di determinare il tasso di restituzione più basso a termini dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2005.