§ 17.5.73 – Decisione 4 marzo 2005, n. 3.
Decisione PROXIMA/3/2005 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione di polizia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:04/03/2005
Numero:3


Sommario
Art.  1. Costituzione.
Art.  2. Funzioni.
Art.  3. Composizione.
Art.  4. Presidenza.
Art.  5. Riunioni.
Art.  6. Riservatezza.
Art.  7. Entrata in vigore.


§ 17.5.73 – Decisione 4 marzo 2005, n. 3.

Decisione PROXIMA/3/2005 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione di polizia dell’Unione europea (EUPOL Proxima) nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM). (2005/230/CE).

(G.U.U.E. 18 marzo 2005, n. L 72).

 

     IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

     visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

     vista l’azione comune 2004/789/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPOL Proxima) nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM), in particolare l’articolo 9, paragrafo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, dell’azione comune 2004/789/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori per la missione di polizia dell’Unione europea (EUPOL Proxima) nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM).

     (2) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15-16 giugno 2001 sono stati stabiliti i principi guida e le modalità per i contributi di paesi terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha approvato il documento «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’Unione europea alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’Unione europea», che ha sviluppato ulteriormente le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, compresa la costituzione di un comitato dei contributori.

     (3) Il comitato dei contributori svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana della missione. Il comitato costituirà la principale sede di discussione di tutti i problemi connessi alla gestione quotidiana della missione. Il Comitato politico e di sicurezza, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica della missione, terrà conto delle opinioni espresse dal comitato dei contributori,

 

     DECIDE:

 

Art. 1. Costituzione.

     È costituito un comitato dei contributori per la missione di polizia dell’Unione europea nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima).

 

     Art. 2. Funzioni.

     1. Il comitato dei contributori può formulare pareri, che saranno presi in considerazione dal Comitato politico e di sicurezza, il quale esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.

     2. Il mandato del comitato dei contributori è fissato nel documento «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’Unione europea alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’Unione europea».

 

     Art. 3. Composizione.

     1. Tutti gli Stati membri dell’Unione europea hanno il diritto di assistere ai lavori del comitato dei contributori, ma soltanto gli Stati contributori partecipano alla gestione quotidiana della missione. I rappresentanti dei paesi terzi che partecipano alla missione possono essere presenti alle riunioni del comitato dei contributori, così come un rappresentante della Commissione europea.

     2. Il comitato dei contributori riceve informazioni regolari dal capo della missione di polizia.

 

     Art. 4. Presidenza.

     Ai fini della presente missione, conformemente al precitato documento «Consultazioni e modalità», la presidenza del comitato dei contributori è esercitata da un rappresentante del segretario generale/alto rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza.

 

     Art. 5. Riunioni.

     1. Le riunioni del comitato dei contributori sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante di uno Stato partecipante, può convocare riunioni di emergenza.

     2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del comitato dei contributori al Comitato politico e di sicurezza.

 

     Art. 6. Riservatezza.

     1. Alle riunioni e ai lavori del comitato dei contributori si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il comitato dei contributori devono essere in possesso degli adeguati nulla osta di sicurezza.

     2. Le deliberazioni del comitato dei contributori sono soggette all’obbligo del segreto professionale.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.