§ 14.5.276 - Regolamento 10 aprile 2003, n. 650.
Regolamento (CE) n. 650/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:10/04/2003
Numero:650


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.276 - Regolamento 10 aprile 2003, n. 650.

Regolamento (CE) n. 650/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di ovini e caprini vivi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 11 aprile 2003, n. L 95).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione, in particolare l'articolo 23,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 ha introdotto nuove regole comunitarie per l'eradicazione, in seguito a conferma dello scrapie in una piccola azienda di ruminanti, sulla base del parere del Comitato scientifico direttivo (CSD) del 4 e 5 aprile 2002 sull'approvvigionamento sicuro di materiali provenienti da piccoli ruminanti. Ai fini della coerenza con le regole in materia di eradicazione, le regole relative agli scambi intracomunitari di ovini da riproduzione sono state anch'esse modificate per rimuovere le restrizioni in materia di scrapie dagli scambi di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.

     (2) Le regole per l'importazione di ovini e caprini vivi andrebbero modificate per rispecchiare le regole sugli scambi intracomunitari.

     (3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe perciò modificato di conseguenza.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2003.

 

 

ALLEGATO

 

     Il capitolo E dell'allegato IX è rimpiazzato dal seguente:

 

«CAPITOLO E

Importazione di ovini e caprini

 

     Gli animali delle specie ovina e caprina importati nella Comunità successivamente al 1° ottobre 2003 sono soggetti alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

     a) sono stati partoriti e allevati continuativamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato un caso di scrapie e, nel caso di ovini e caprini da riproduzione, soddisfano i requisiti dell'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera a), punti i) e ii);

     b) oppure sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR quale definito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da un'azienda in cui negli ultimi sei mesi non è stato segnalato nessun caso di scrapie.

     Se essi sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto o parte del suo territorio, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettere b) o c), essi soddisfano le garanzie addizionali, generali o specifiche, definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»