§ 14.5.204 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 2375.
Regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:27/12/2002
Numero:2375


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 4 bis. 
Art. 5.     
Art. 6. 
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9. 
Art. 10.     
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 14.5.204 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 2375. [1]

Regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994, in particolare l'articolo 2,

     vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione di frumento tenero di qualità media e bassa, ossia di qualità diversa da quella alta, quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002, istituendo un contingente d'importazione a datare dal 1° gennaio 2003.

     (2) Il suddetto contingente tariffario riguarda un quantitativo annuo massimo di 2 981 600 tonnellate, di cui 572 000 tonnellate per le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti d'America e 38 000 tonnellate in provenienza dal Canada.

     (3) L'apertura di detto contingente rende necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1766/92. Per consentire l'apertura del contingente in questione il 1° gennaio 2003, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 1766/92 durante un periodo transitorio che scade al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato o al più tardi il 30 giugno 2003.

     (4) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento tenero oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.

     (5) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

     (6) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

     (7) Ai fini di un'efficace gestione dei contigenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

     (8) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002.

     (9) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, il dazio all'importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

     Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all'articolo 3 del presente regolamento, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

 

          Art. 2.

     1. È aperto un contingente tariffario di 2 988 387 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta. [2]

     2. Il contingente tariffario è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 12 EUR per tonnellata.

 

          Art. 3.

     1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti:

     — sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123):

     572 000 tonnellate per gli Stati Uniti;

     — sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124):

     38 000 tonnellate per il Canada;

     — sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125):

     2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi. [3]

     2. Qualora, nel corso di un anno, si constati una sottoutilizzazione rilevante dei sottocontingenti I o II, la Commissione può, con il consenso dei paesi terzi interessati, adottare disposizioni per il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

     3. Il sottocontingente III è diviso in quattro lotti trimestrali per i seguenti periodi e quantitativi:

     a) lotto n. 1: 1° gennaio-31 marzo — 594 597 tonnellate;

     b) lotto n. 2: 1° aprile-30 giugno — 594 597 tonnellate;

     c) lotto n. 3: 1° luglio-30 settembre — 594 597 tonnellate;

     d) lotto n. 4: 1° ottobre-31 dicembre — 594 596 tonnellate.

     Per il 2006, il lotto n. 3 è di 597 991 tonnellate. [4]

     4. I quantitativi non utilizzati nell'ambito di un lotto sono automaticamente trasferiti al lotto successivo, tranne per il lotto n. 4 di cui al paragrafo 3, lettera d). In caso di esaurimento di un lotto, la Commissione può procedere all'apertura anticipata del lotto successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

 

          Art. 4.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ogni importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

     Art. 4 bis. [5]

     Un operatore può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per periodo settimanale di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.

 

          Art. 5.

     1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Il richiedente presenta la domanda di titolo all’autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell’IVA. Il richiedente costituisce una cauzione in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per l’importo fissato all’articolo 10 del presente regolamento.

     In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo che non può essere superiore al quantitativo disponibile per il sottocontingente o per il lotto di cui trattasi.

     Nella domanda di titolo d’importazione e nel titolo d’importazione è indicato un solo paese di origine. [6]

     2. L’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d’importazione. Le notifiche sono effettuate anche se non sono state presentate domande di titoli in uno Stato membro. Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

     Qualora gli Stati membri non abbiano notificato domande di titoli alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione ritiene che nello Stato membro interessato non sono state presentate domande. [7]

     3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio del periodo e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo del sottocontingente o del lotto di cui trattasi, la Commissione fissa coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. [8]

     Previa eventuale applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.

     Il giorno del rilascio dei titoli d’importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell’allegato, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione lo stesso giorno. [9]

 

          Art. 6. [10]

     I titoli d'importazione sono validi 45 giorni a decorrere dal giorno del rilascio. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli è calcolata a decorrere dal giorno del rilascio effettivo.

 

          Art. 7.

     In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

 

          Art. 8.

     In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

 

          Art. 9. [11]

     La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 8 il paese di origine del prodotto; la casella “sì” sarà contrassegnata da una crocetta;

     b) nella casella 20 è riportata una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 2375/2002; [12]

     c) nella casella 24, l'indicazione «12 EUR/tonnellata».

     I titoli sono validi soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

 

          Art. 10.

     In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

 

          Art. 11. [13]

     Nel quadro dei contingenti tariffari l'immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di origine emesso dalle competenti autorità nazionali di tali paesi, secondo le disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

 

          Art. 12. [14]

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

ALLEGATO [15]

Modello per le notifiche di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 4

Contingente all’importazione di frumento tenero aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002

 

     Settimana dal …al …

 

Sottocontingente

Numero d’ordine

Numero dell’operatore

Quantitativo richiesto (t)

Paese d’origine

Quantitativo consegnato (t) (*)

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     Totale dei quantitativi richiesti (t):

     Totale dei quantitativi consegnati (t) (*):

 

(*) Da compilare solo per la notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2375/2002.

 


[1] Abrogato dall'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1067/2008.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 971/2006.

[3] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 491/2006 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 971/2006.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 971/2006.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 491/2006.

[6] Paragrafo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1111/2003, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 491/2006 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 971/2006.

[7] Paragrafo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 531/2003, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1111/2003, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 491/2006 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 971/2006.

[8] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 491/2006 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 971/2006.

[9] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 30 gennaio 2003, n. L 25, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 491/2006 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 971/2006.

[10] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 531/2003 e così inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1111/2003.

[11] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 531/2003.

[12] Lettera così sostituita dall’art. 12 del regolamento (CE) n. 777/2004.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 531/2003, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[14] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1111/2003.

[15] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 491/2006.