§ 14.5.113 - Regolamento 12 settembre 2002, n. 1627.
Regolamento (CE) n. 1627/2002 della Commissione che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:12/09/2002
Numero:1627


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.113 - Regolamento 12 settembre 2002, n. 1627.

Regolamento (CE) n. 1627/2002 della Commissione che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002.

(G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. 246).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000,

     visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002, e in particolare l'articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1520/2002.

     (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

     (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per le offerte comunicate dal 6 al 12 settembre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2002.