§ 1.4.142 - Regolamento 23 agosto 2002, n. 1520.
Regolamento (CE) n. 1520/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 899/2002 che indice una gara avente ad oggetto la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:23/08/2002
Numero:1520


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 899/2002 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.4.142 - Regolamento 23 agosto 2002, n. 1520.

Regolamento (CE) n. 1520/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 899/2002 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia.

(G.U.C.E. 24 agosto 2002, n. L 228).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000,

     visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002, in particolare l'articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo concluso con l'Ungheria. La soppressione delle restituzioni per il frumento tenero esportato in Ungheria costituisce una delle concessioni previste. È quindi opportuno modificare le destinazioni previste dal regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 899/2002 è modificato come segue:

     1) il titolo è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     2) all'articolo 1 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     3) il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.