§ 14.5.73 - Regolamento 3 luglio 2002, n. 1195.
Regolamento (CE) n. 1195/2002 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure specifiche all'importazione in favore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:03/07/2002
Numero:1195


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'importazione di tabacco nelle isole Canarie, in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1454/2001.
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
Art. 3.      L'importazione dei prodotti di cui all'allegato è soggetta alla presentazione di un certificato di esenzione.
Art. 4.      Il regolamento (CEE) n. 2179/92 è abrogato.
Art. 5.      Per il periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2002, il quantitativo massimo di equivalente tabacco greggio in esenzione da dazi doganali, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. [...]
Art. 6.      All'articolo 16, paragrafo 1, settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1454/2001, il codice "ex 2403 10 00" è sostituito dal codice "ex 2403 10 90".
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.73 - Regolamento 3 luglio 2002, n. 1195. [1]

Regolamento (CE) n. 1195/2002 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure specifiche all'importazione in favore delle isole Canarie per quanto riguarda il tabacco, abroga il regolamento (CEE) n. 2179/92 e adegua il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, con riguardo ai codici della nomenclatura combinata.

(G.U.C.E. 4 luglio 2002, n. L 174).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

     visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1454/2001 prevede, all'articolo 16, un regime di esenzione da dazi doganali all'importazione diretta, nelle isole Canarie, di un quantitativo di 20.000 tonnellate di tabacco greggio e semilavorato, destinato alla fabbricazione locale di prodotti del tabacco.

     (2) Per la gestione di detto regime, occorre definire il periodo annuo per il calcolo del quantitativo massimo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1454/2001 nonché i termini "fabbricazione locale di prodotti del tabacco". È inoltre opportuno permettere, per offrire la massima flessibilità nelle importazioni di tabacchi manufatti nelle isole Canarie, che il quantitativo globale di tabacco greggio scostolato possa essere utilizzato per l'importazione di altri prodotti, applicando il coefficiente di equivalenza, in funzione del fabbisogno dell'industria locale.

     (3) A fini di semplificazione e di coerenza amministrativa, per la gestione di detto regime è opportuno applicare nella misura del possibile le disposizioni del regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 474/2002.

     (4) Per motivi di chiarezza sul piano giuridico, occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2179/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco.

     (5) Conformemente al regolamento (CEE) n. 2179/92, il contingente annuo di 20.000 tonnellate è gestito sulla base di un periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. A fini di armonizzazione con il regime specifico di approvvigionamento, occorre modificare il periodo di gestione del regime e rendere disponibile il volume per anno civile. Per l'applicazione di detto regime nel corso del periodo transitorio dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, è opportuno fissare a 10.000 tonnellate il quantitativo massimo disponibile di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

     (6) Il codice della nomenclatura combinata relativo ai tabacchi spuntati ha subito alcune modifiche e occorre pertanto adattare conseguentemente il testo dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'importazione di tabacco nelle isole Canarie, in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

     - il periodo di un anno per il calcolo del quantitativo massimo annuo, va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno,

     - con "fabbricazione locale di prodotti del tabacco" si intende qualsiasi operazione eseguita nell'arcipelago delle Canarie al fine di trasformare i prodotti di cui all'allegato in prodotti manufatti pronti all'impiego,

     - i quantitativi di tabacchi greggi e semilavorati sono convertiti in quantitativi di tabacco greggio scostolato sulla base dei coefficienti di equivalenza che figurano nell'allegato.

 

     Art. 3.

     L'importazione dei prodotti di cui all'allegato è soggetta alla presentazione di un certificato di esenzione.

     La domanda di certificato e il certificato stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura: "prodotto destinato alla manifattura di tabacchi".

     Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni degli articoli 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 20/2002 si applicano mutatis mutandis.

     Le autorità competenti verificano la conformità dell'utilizzazione dei prodotti interessati dal presente regolamento alle disposizioni comunitarie adottate in materia e segnatamente al disposto degli articoli 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002.

 

     Art. 4.

     Il regolamento (CEE) n. 2179/92 è abrogato.

 

     Art. 5.

     Per il periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2002, il quantitativo massimo di equivalente tabacco greggio in esenzione da dazi doganali, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1454/2001, è stabilito a 10.000 tonnellate.

 

     Art. 6.

     All'articolo 16, paragrafo 1, settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1454/2001, il codice "ex 2403 10 00" è sostituito dal codice "ex 2403 10 90".

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

 

 

Allegato

Coefficienti di equivalenza per i prodotti che beneficiano

dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie

 

Codice NC

Designazione delle merci

Coefficiente d'equivalenza

2401 10

Tabacco greggio non scostolato

0,72

2401 20

Tabacco greggio scostolato

1,00

2401 30 00

Cascami di tabacco

0,28

ex 2402 10 00

Sigari spuntati senza involucro

1,05

ex 2403 10 90

Tabacchi spuntati (miscele definitive di tabacchi destinate alla fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari)

1,05

ex 2403 91 00

Tabacchi "omogeneizzati "o "ricostituiti"

1,05

ex 2403 99 90

Tabacchi espansi

1,05

 


[1] Abrogato dall'art. 53 del regolamento (CE) n. 793/2006.