§ 14.1.38 - Regolamento 2 aprile 2003, n. 607.
Regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2497/2001, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:02/04/2003
Numero:607


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.1.38 - Regolamento 2 aprile 2003, n. 607.

Regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2497/2001, per tenere conto del regolamento (CE) n. 1832/2002 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

(G.U.U.E. 3 aprile 2003, n. L 86).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2487/2001, in particolare gli articoli 9 e 10,

     visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 del Consiglio, in particolare gli articoli 4 e 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto del 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha introdotto modifiche della nomenclatura per taluni prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 2007/2000 e al regolamento (CE) n. 2497/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia. Per ragioni di chiarezza è opportuno adeguare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2007/2000 e il regolamento (CE) n. 2497/2001.

     (2) È opportuno pertanto che gli adeguamenti di cui sopra si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1832/2002.

     (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nella seconda colonna dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2007/2000, al numero d'ordine 09.1571, sono apportate le seguenti modifiche:

     - il codice NC «0302 11 90» è sostituito dai codici NC «0302 11 20» e «0302 11 80»,

     - il codice NC «0303 21 90» è sostituito dai codici «0303 21 20» e «0303 21 80»,

     - il codice NC «0304 10 11» è sostituito dai codici «0304 10 15» e «0304 10 17»,

     - il codice NC «0304 20 11» è sostituito dai codici «0304 20 15» e «0304 20 17».

 

          Art. 2.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 2497/2001 è modificato come segue:

     a) al numero d'ordine 09.1581, seconda colonna:

     - il codice NC «» è sostituito dai codici «0302 11 20» e «0302 11 80»,

     - il codice NC «0303 21 90» è sostituito dai codici «0303 21 20» e «0303 21 80»,

     - il codice NC «0304 10 11» è sostituito dai codici «0304 10 15» e «0304 10 17»,

     - il codice NC «0304 20 11» è sostituito dai codici «0304 20 15» e «0304 20 17»;

     b) al numero d'ordine 09.1584, al codice NC «ex 0301 99 90», terza colonna, il codice TARIC «23» è sostituito dai codici TARIC «15» e «17».

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.