§ 12.2.508 - Regolamento 21 dicembre 2005, n. 2187.
Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:21/12/2005
Numero:2187


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo d’applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Specie bersaglio e dimensioni minime delle maglie
Art. 4.  Calcolo delle percentuali di specie bersaglio
Art. 5.  Struttura degli attrezzi da pesca
Art. 6.  Strutture specifiche vietate
Art. 7.  Selettività delle attività di pesca del merluzzo bianco con reti da traino
Art. 8.  Dimensioni e tempo di immersione
Art. 9.  Restrizioni applicabili alle reti da posta derivanti
Art. 10.  Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti
Art. 11.  Determinazione della dimensione di maglia e dello spessore del filo ritorto
Art. 12.  Raggiungimento delle percentuali di cattura
Art. 13.  Condizioni per l’impiego degli attrezzi da pesca
Art. 14.  Misurazione dei pesci
Art. 15.  Conservazione a bordo di pesci sotto misura
Art. 16.  Zone di divieto
Art. 17.  Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare
Art. 18.  Restrizioni applicabili alla pesca dell’anguilla
Art. 19.  Restrizioni applicabili agli sbarchi non sottoposti a cernita
Art. 20.  Permesso di pesca speciale
Art. 21.  Sostituzione di navi o di motori
Art. 22.  Divieto di pesca con attrezzi da traino
Art. 23.  Attrezzi e pratiche di pesca vietati
Art. 24.  Ricerca scientifica
Art. 25.  Ripopolamento artificiale e trapianto
Art. 26.  Misure adottate dagli Stati membri e applicabili esclusivamente ai pescherecci battenti la loro bandiera
Art. 27.  Valutazione scientifica dei tipi di attrezzi
Art. 28.  Modalità di applicazione
Art. 29.  Modifiche degli allegati
Art. 30.  Modifiche del regolamento (CE) n. 1434/98
Art. 31.  Abrogazione
Art. 32.  Entrata in vigore


§ 12.2.508 - Regolamento 21 dicembre 2005, n. 2187.

Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98

(G.U.U.E. 31 dicembre 2005, n. L 349).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerato quanto segue:

      (1) A norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, il Consiglio, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, deve stabilire misure comunitarie intese a garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tal fine il Consiglio può adottare misure tecniche intese a limitare la mortalità alieutica e l’impatto ambientale delle attività di pesca.

      (2) L’adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti della convenzione (di seguito «convenzione di Danzica»), è stata approvata dalla decisione 83/414/CEE.

      (3) Da quando è stata istituita dalla convenzione di Danzica, la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC) ha adottato un insieme di misure per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mar Baltico. Essa ha notificato alle parti contraenti alcune raccomandazioni intese a modificare tali misure tecniche.

      (4) È opportuno che la Comunità dia seguito a tali raccomandazioni. Tuttavia, poiché alla IBSFC potrebbe subentrare una cooperazione bilaterale con la Federazione russa, è opportuno che, anziché attenersi strettamente alle suddette raccomandazioni, la normativa comunitaria cerchi di stabilire, sulla base della regolamentazione esistente, un insieme globale e coerente di misure tecniche applicabili nelle acque comunitarie. Laddove le norme vigenti risultino inutilmente particolareggiate e/o non trovino giustificazione nella conservazione delle risorse, è possibile procedere a una semplificazione.

      (5) Il regolamento (CE) n. 88/98 istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell’Øresund.

      (6) L’applicazione del regolamento (CE) n. 88/98 ha evidenziato alcune carenze in quest’ultimo e conseguenti problemi di applicazione e di attuazione ai quali occorrerebbe porre rimedio, in particolare attraverso la definizione di specie bersaglio e di percentuali di cattura applicabili, per la pesca con determinati attrezzi, in funzione delle varie forcelle di dimensioni di maglia e delle zone geografiche.

      (7) Occorrerebbe definire le modalità di calcolo delle percentuali di specie bersaglio e di altre specie.

      (8) La taglia minima di ciascuna specie dovrebbe essere fissata tenendo conto della selettività della dimensione di maglia dell’attrezzo da pesca che può essere utilizzata per tali specie.

      (9) Dalle informazioni scientifiche disponibili risulta che le attività di pesca dell’anguilla con reti da traino comportano considerevoli catture accessorie di novellame di merluzzo bianco. La pesca dell’anguilla con attrezzi mobili dovrebbe pertanto essere vietata.

      (10) Per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse e minimizzare l’impatto delle attività di pesca nel golfo di Riga, che costituisce un ecosistema marino unico ed alquanto sensibile, sono necessarie misure speciali. L’articolo 21 dell’atto di adesione del 2003 prevede pertanto che il Consiglio modifichi il regolamento (CE) n. 88/98 anteriormente alla data di adesione, al fine di adottare le necessarie misure di conservazione nel golfo di Riga.

      (11) Ai fini del controllo delle attività di pesca è opportuno subordinare l’accesso al golfo di Riga a permessi di pesca speciali ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali.

      (12) Dalle informazioni scientifiche risulta che, nel caso del merluzzo bianco, gli attrezzi da traino sprovvisti di finestre di fuga e aventi reti normali con nodo e maglie a losanga nel sacco e nell’avansacco sono meno selettivi di quelli dotati della finestra di tipo «BACOMA» o di quelli in cui le maglie del sacco e dell’avansacco sono ruotate di 90°. È pertanto opportuno non autorizzare, nelle acque comunitarie e per i pescherecci comunitari, l’impiego di attrezzi da traino sprovvisti di finestre di fuga di tipo BACOMA o sprovvisti di maglie del sacco e dell’avansacco ruotate di 90°, nelle attività di pesca in cui il merluzzo bianco costituisca una specie bersaglio.

      (13) Il regolamento (CE) n. 1434/98 precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto.

      (14) Al fine di semplificare le norme complesse del regolamento (CE) n. 1434/98, è opportuno che le disposizioni di detto regolamento applicabili al Mar Baltico siano sostituite da disposizioni generali sugli sbarchi non sottoposti a cernita di cui al presente regolamento. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1434/98.

      (15) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (16) È opportuno che anche le modifiche dell’allegato I e dell’allegato II, appendici 1 e 2, del presente regolamento siano adottate a norma della decisione 1999/468/CE.

      (17) In considerazione del numero e dell’entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 88/98 e sostituirlo con un nuovo testo,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Oggetto e campo d’applicazione

     Il presente regolamento istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco delle risorse della pesca presenti nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate nella zona geografica specificata nell’allegato I.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

     a) «attrezzo mobile»: qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l’operazione di cattura presuppone un movimento attivo dell’attrezzo, in particolare gli attrezzi da traino e da circuizione;

     i) «rete da traino»: attrezzo che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete avente corpo conico o piramidale (corpo della rete da traino) chiuso sul fondo da un sacco;

     ii) «sfogliara»: attrezzo con rete da traino a bocca fissa mantenuta aperta orizzontalmente da un tubo di acciaio o di legno (asta), armata di catene o di gruppi di catene per la pesca a strascico («ground chain», «chain mat» e «tickler chain») e trainata sul fondo dall’imbarcazione da pesca;

     iii) «sciabica danese»: attrezzo da circuizione e da traino azionato da una barca mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l’apertura della sciabica. La parte di rete dell’attrezzo, di struttura e dimensioni simili a quelle di una rete a strascico, è composta da due lunghi bracci, un corpo e un sacco;

     iv) «draga»: sacco di rete o cesto metallico montato su un’armatura di forma e dimensioni variabili, munito, nella parte inferiore, di un rastrello formato da una lama metallica, talvolta dentata;

     v) «cianciolo»: attrezzo da circuizione costituito da una rete munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura e il recupero della rete;

     b) «attrezzo passivo»: qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l’operazione di cattura non richiede un movimento attivo dell’attrezzo, tra cui reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, palangari, nasse e trappole; le reti possono essere costituite da una o più reti distinte provviste di lime da sughero, lime da piombo e corde di assemblaggio, nonché di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;

     i) «rete da imbrocco» e «rete da posta impigliante»: attrezzo formato da un’unica pezza di rete e mantenuto verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti; esso cattura organismi acquatici vivi che restano ammagliati o impigliati nelle sue maglie;

     ii) «tramaglio»: attrezzo costituito da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un’unica ralinga e mantenute verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti;

     iii) «palangaro»: attrezzo formato da una serie di fili collegati, ancorati sul fondo o derivanti, ciascuno dei quali è provvisto di numerosi ami innescati;

     c) «amo»: un pezzo di filo d’acciaio ricurvo e affilato, di solito con un ardiglione;

     d) «tempo di immersione»: l’arco di tempo compreso tra la cala delle reti e il completamento dell’operazione di recupero a bordo;

     e) «pezza di rete a maglia quadrata»: pezza costruita in modo tale che le due serie di linee parallele formate dai lati della maglia siano l’una parallela e l’altra perpendicolare all’asse longitudinale della rete;

     f) «sacco»: gli ultimi 8 metri di una rete da traino avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica;

     g) «fodera di rinforzo»: pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco di una rete da traino e può essere fissata al sacco ad intervalli regolari;

     h) «cinta posteriore»: l’ultima cinta di rinforzo fissata al sacco, misurata con le maglie stirate nel senso della lunghezza;

     i) «strozzatoio»: pezzo di corda che corre lungo la circonferenza del sacco o dell’eventuale fodera di rinforzo, cui è attaccato mediante nodi o anelli;

     j) «cinta di rinforzo»: pezzo di corda che corre lungo la circonferenza del sacco o della fodera di rinforzo, cui è attaccato;

     k) «enca»: pezza di rete fissata all’interno di una rete mobile in modo da consentire il passaggio delle catture dalla parte anteriore a quella posteriore della rete, limitandone nel contempo le possibilità di ritorno;

     l) «boa del sacco»: galleggiante attaccato al sacco;

     m) «cavo del galleggiante»: cavo che collega la boa del sacco alla parte dell’attrezzo da pesca che deve essere sostenuta o di cui deve essere segnalata la posizione;

     n) «avansacco»: elemento della rete da traino di forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza del sacco in ogni sua parte, che è attaccato al sacco o che ne costituisce il prolungamento.

 

CAPITOLO II

RETI E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO

 

SEZIONE I

Specie bersaglio

 

          Art. 3. Specie bersaglio e dimensioni minime delle maglie

     1. Per ciascuna delle sottodivisioni elencate nell’allegato I, le forcelle di dimensioni di maglia ammissibili per ogni specie bersaglio sono definite nell’allegato II per le attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, e nell’allegato III per le attività di pesca praticate con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli. Nessuna parte degli attrezzi o delle reti ha una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia più piccola all’interno di ciascuna forcella di dimensioni di maglia.

     2. Negli allegati II e III è fissata la percentuale minima di specie bersaglio tra le risorse acquatiche viventi detenute a bordo per sottodivisione geografica e per forcella di dimensioni di maglia.

     3. Nel corso delle bordate nelle quali sono presenti draghe a bordo è vietato conservare a bordo e sbarcare qualsiasi quantitativo di risorse acquatiche viventi, salvo nel caso in cui almeno l’85 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi e/o Furcellaria lumbricalis.

     4. In una sottodivisione è vietato l’utilizzo di reti da imbrocco o di reti da posta impiglianti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate nell’allegato III.

     5. In una sottodivisione è vietato l’utilizzo di tramagli con la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più grandi non corrispondente a una delle categorie stabilite nell’allegato III, a meno che la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole sia inferiore a 16 mm. Qualora la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole sia inferiore a 16 mm, tutte le maglie aventi una dimensione superiore a 16 mm devono corrispondere a una delle categorie stabilite nell’allegato III.

     6. Per ciascuna bordata sono vietati gli sbarchi se le catture effettuate nelle sottodivisioni elencate nell’allegato I e detenute a bordo non soddisfano le pertinenti condizioni previste nell’allegato II o nell’allegato III.

 

          Art. 4. Calcolo delle percentuali di specie bersaglio

     1. Le percentuali di specie bersaglio di cui agli allegati II e III sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le specie elencate in tali allegati detenute a bordo dopo la cernita oppure sbarcate.

     2. La percentuale di specie bersaglio e di altre specie è ottenuta sommando tutti i quantitativi detenuti a bordo di specie bersaglio e di altre specie elencate negli allegati II e III.

     3. I quantitativi delle specie elencate negli allegati II e III che sono stati trasbordati da un peschereccio sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle percentuali di specie bersaglio per detto peschereccio.

     4. Le percentuali di specie bersaglio possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.

 

SEZIONE II

Attrezzi mobili

 

          Art. 5. Struttura degli attrezzi da pesca

     1. È vietato l’utilizzo di dispositivi che possano ostruire o ridurre le dimensioni di maglia del sacco.

     2. In deroga al paragrafo 1, sulla parte inferiore esterna del sacco di un attrezzo mobile si possono attaccare un telo, una rete o qualsiasi altro materiale destinati a prevenire o a ridurre l’usura. Detti materiali possono essere fissati soltanto sul bordo anteriore e sui bordi laterali del sacco.

     3. In deroga al paragrafo 1, nelle attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 90 mm, all’esterno del sacco della rete può essere attaccata una fodera di rinforzo. La dimensione di maglia della fodera di rinforzo è pari ad almeno il doppio della dimensione di maglia del sacco e in nessun caso può essere inferiore a 80 mm.

     La fodera di rinforzo può essere attaccata nei modi seguenti:

     a) fissata sul bordo anteriore;

     b) fissata sul bordo posteriore; o

     c) lungo la circonferenza tra la parte posteriore e quella anteriore.

     La fodera di rinforzo può essere cucita:

     a) lungo la circonferenza del sacco e dell’avansacco su una fila di maglie; o

     b) longitudinalmente su un’unica fila di maglie.

     4. In deroga al paragrafo 1:

     a) negli attrezzi mobili si può utilizzare un’enca. L’enca può essere attaccata all’interno del sacco o nella sua parte anteriore. Le disposizioni sulle dimensioni minime delle maglie di cui all’allegato II non si applicano all’enca. La distanza tra il punto di attacco anteriore dell’enca e l’estremità posteriore del sacco deve essere almeno tripla della lunghezza dell’enca;

     b) all’esterno di qualsiasi parte del sacco può essere attaccato un sensore per misurare il volume delle catture;

     c) all’esterno del sacco della rete possono essere attaccati cinte di rinforzo e uno strozzatoio nelle attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 90 mm;

     d) all’esterno del sacco della rete può essere attaccato uno strozzatoio nelle attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia uguali o superiori a 90 mm;

     e) alle due ralinghe laterali del sacco possono essere attaccati dei galleggianti;

     f) all’esterno del sacco può essere attaccata una cinta posteriore. La distanza tra la cinta posteriore e la sagola di chiusura è uguale o inferiore a 50 cm.

 

          Art. 6. Strutture specifiche vietate

     È vietato l’utilizzo delle seguenti strutture:

     a) sacchi in cui il numero delle maglie di dimensioni uguali intorno a qualunque circonferenza aumenti dall’estremità anteriore a quella posteriore;

     b) avansacchi la cui circonferenza in qualsiasi punto sia inferiore alla circonferenza dell’estremità anteriore del sacco a cui è fissato l’avansacco;

     c) sacchi con maglie di dimensioni uguali o superiori a 32 mm con maglie non a losanga o quadrate;

     d) reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia uguali o superiori a 90 mm sulle quali sia fissato un sacco, se il sacco suddetto non è cucito sulla parte della rete situata davanti al sacco;

     e) reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia uguali o superiori a 90 mm aventi una rete con più di 100 maglie a losanga aperte e meno di 40 maglie a losanga aperte su qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe;

     f) sacchi la cui metà superiore, tirata, non abbia approssimativamente le dimensioni della metà inferiore, tirata.

 

          Art. 7. Selettività delle attività di pesca del merluzzo bianco con reti da traino

     La Commissione, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, presenta al Consiglio, entro settembre 2007, una valutazione sulla selettività degli attrezzi mobili per la pesca del merluzzo bianco in relazione ai quali il merluzzo bianco è riconosciuto specie bersaglio.

 

SEZIONE III

Attrezzi passivi

 

          Art. 8. Dimensioni e tempo di immersione

     1. Nella pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli è vietato l’utilizzo di più di 9 km di reti per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 m e più di 21 km di reti per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m.

     2. Il tempo di immersione delle reti di cui al paragrafo 1 non deve superare le 48 ore.

     3. In deroga al paragrafo 2, non vi è un limite al tempo di immersione delle reti di cui al paragrafo 1 qualora l’attività di pesca si svolga sotto il ghiaccio.

 

          Art. 9. Restrizioni applicabili alle reti da posta derivanti

     1. Dal 1° gennaio 2008 è vietato tenere a bordo reti da posta derivanti o utilizzarle per la pesca.

     2. Per il 2006 e 2007 le navi a tale scopo autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono tenere a bordo reti da posta derivanti o utilizzarle per la pesca.

     3. Per il 2006 e il 2007, il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a utilizzare per la pesca reti da posta derivanti non deve superare rispettivamente il 40 % e il 20 % dei pescherecci che hanno utilizzato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003.

     4. In deroga al paragrafo 3, nelle sottodivisioni 25-32 il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a utilizzare per la pesca reti da posta derivanti non deve superare il 40 % dei pescherecci che hanno utilizzato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003.

     5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle navi autorizzate a pescare con reti da posta derivanti.

 

          Art. 10. Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti

     1. I comandanti di pescherecci operanti con reti da posta derivanti tengono un giornale di bordo nel quale registrano giornalmente le seguenti informazioni:

     a) la lunghezza totale delle reti a bordo;

     b) la lunghezza totale delle reti utilizzate per ogni operazione di pesca;

     c) il quantitativo, la data e la posizione delle catture accessorie di cetacei.

     2. Tutti i pescherecci operanti con reti da posta derivanti devono tenere a bordo l’autorizzazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

 

SEZIONE IV

Disposizioni comuni relative agli attrezzi e al loro utilizzo

 

          Art. 11. Determinazione della dimensione di maglia e dello spessore del filo ritorto

     Si applica il regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione della maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca.

 

          Art. 12. Raggiungimento delle percentuali di cattura

     1. I quantitativi catturati di risorse acquatiche viventi eccedenti le percentuali consentite specificate negli allegati II e III non possono essere sbarcati e sono rigettati in mare prima di ogni sbarco.

     2. In deroga al paragrafo 1, ogniqualvolta, durante una bordata, una nave lasci uno dei gruppi di sottodivisioni elencati negli allegati II e III, la percentuale minima di specie bersaglio di cui agli allegati II e III, catturate e detenute a bordo, provenienti da detta zona geografica deve essere ottenuta entro due ore.

 

          Art. 13. Condizioni per l’impiego degli attrezzi da pesca

     1. Gli attrezzi il cui impiego è proibito in una zona geografica o durante un periodo determinati devono essere riposti in modo da non essere pronti all’impiego nella zona o nel periodo vietati. Gli attrezzi di riserva devono essere riposti separatamente e in modo che non siano pronti all’impiego.

     2. Non si considerano pronti all’impiego:

     a) le reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, eccetto le cocchie, sempreché:

     i) i divergenti siano fissati sul lato interno o su quello esterno del parapetto o agli archetti;

     ii) i cavi dei divergenti o i bracci siano slacciati dai divergenti o dai pesi;

     b) le cocchie, i cui piombi dell’estremità dei bracci siano slacciati e riposti;

     c) i palangari, le reti da imbrocco, le reti da posta impiglianti e i tramagli, sempreché:

     i) le reti siano riposte e coperte da un telone;

     ii) le lenze e gli ami siano conservati in casse chiuse;

     d) i ciancioli, sempreché il cavo principale o inferiore sia slacciato dal cianciolo.

     3. In deroga al paragrafo 1, ove venga utilizzato un attrezzo per il quale il merluzzo bianco (Gadus morhua) è definito quale specie bersaglio a norma degli allegati II o III, non possono essere detenuti a bordo attrezzi di altro tipo.

 

CAPITOLO III

TAGLIA MINIMA DI SBARCO DEI PESCI

 

          Art. 14. Misurazione dei pesci

     1. Per pesce sotto misura si intende un pesce le cui dimensioni siano inferiori alle dimensioni minime fissate nell’allegato IV per la specie e la zona geografica di cui trattasi.

     2. La dimensione di un pesce è misurata dalla punta del muso a bocca chiusa fino all’estremità della pinna caudale.

 

          Art. 15. Conservazione a bordo di pesci sotto misura

     1. I pesci sotto misura non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

     2. Il paragrafo 1 non si applica ai pesci diversi da quelli definiti nell’allegato II quali specie bersaglio per le categorie di dimensioni di maglia «0-15 mm» o «16-31 mm» e catturati con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi una dimensione di maglia inferiore a 32 mm, o con ciancioli, purché tali pesci non siano sottoposti a cernita e non siano venduti, esposti o messi in vendita per il consumo umano.

 

CAPITOLO IV

RESTRIZIONI RELATIVE A DETERMINATE ZONE, TIPI DI

ATTIVITÀ DI PESCA O RISORSE ACQUATICHE VIVENTI

 

          Art. 16. Zone di divieto

     Durante tutto l’anno è vietata la pesca con qualunque tipo di attrezzo mobile nella zona geografica ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

     1) 54°23′ N, 14°35′ E

     2) 54°21′ N, 14°40′ E

     3) 54°17′ N, 14°33′ E

     4) 54°07′ N, 14°25′ E

     5) 54°10′ N, 14°21′ E

     6) 54°14′ N, 14°25′ E

     7) 54°17′ N, 14°17′ E

     8) 54°24′ N, 14°11′ E

     9) 54°27′ N, 14°25′ E

     10) 54°23′ N, 14°35′ E

 

          Art. 17. Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare

     1. È vietata la conservazione a bordo del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta):

     a) dal 1° giugno al 15 settembre nelle acque delle sottodivisioni da 22 a 31;

     b) dal 15 giugno al 30 settembre nelle acque della sottodivisione 32.

     2. La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base.

     3. In deroga al paragrafo 1, è consentita la conservazione a bordo del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) catturati con reti trappola.

 

          Art. 18. Restrizioni applicabili alla pesca dell’anguilla

     Durante tutto l’anno è vietata la conservazione a bordo di anguille catturate con attrezzi mobili.

 

          Art. 19. Restrizioni applicabili agli sbarchi non sottoposti a cernita

     1. Le catture non sottoposte a cernita sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui è operativo un programma di campionamento di cui al paragrafo 2.

     2. Gli Stati membri assicurano l’istituzione di un programma di campionamento adeguato, che consenta di monitorare efficacemente, per specie, gli sbarchi non sottoposti a cernita.

 

CAPITOLO V

MISURE SPECIFICHE PER IL GOLFO DI RIGA

 

          Art. 20. Permesso di pesca speciale

     1. Le navi che intendono praticare attività di pesca nella sottodivisione 28-1 devono avere un permesso di pesca speciale rilasciato a norma all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché le navi in possesso del permesso di pesca speciale di cui al paragrafo 1 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione interno, pubblicamente disponibile tramite un sito Internet il cui indirizzo è comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri.

     3. Le navi comprese in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti:

     a) la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nella sottodivisione 28-1; e

     b) la loro potenza motrice non deve superare, in alcun momento, 221 chilowatt (kW).

 

          Art. 21. Sostituzione di navi o di motori

     1. Qualsiasi nave figurante nell’elenco di cui all’articolo 20, paragrafo 2, può essere sostituita da un’altra nave o da altre navi purché:

     a) la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), per lo Stato membro interessato; e

     b) la potenza motrice di una nave di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW.

     2. Un motore di una qualsiasi nave figurante nell’elenco di cui all’articolo 20, paragrafo 2, può essere sostituito purché:

     a) a seguito della sostituzione di un motore la potenza motrice della nave non superi, in alcun momento, 221 kW; e

     b) la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), per lo Stato membro interessato.

 

          Art. 22. Divieto di pesca con attrezzi da traino

     Nella sottodivisione 28-1 le attività di pesca con attrezzi da traino sono vietate nelle acque aventi profondità inferiore a 20 m.

 

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 23. Attrezzi e pratiche di pesca vietati

     1. È vietato catturare risorse acquatiche viventi con metodi che prevedano l’impiego di esplosivi, veleni o narcotici, corrente elettrica o qualsiasi tipo di proiettile.

     2. È vietato vendere, esporre o mettere in vendita risorse acquatiche viventi catturate con i metodi di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 24. Ricerca scientifica

     1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

     a) le operazioni di pesca devono essere condotte con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

     b) lo Stato membro o gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca devono essere stati preventivamente informati delle operazioni di pesca; e

     c) la nave che effettua le operazioni di pesca deve tenere a bordo un’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di cui batte bandiera.

     2. In deroga al paragrafo 1, le risorse acquatiche viventi catturate per le finalità di cui al paragrafo 1 non possono essere vendute, immagazzinate, esposte o messe in vendita a meno che:

     a) non corrispondano alle taglie minime di sbarco elencate nell’allegato IV, e per le risorse in merito alle quali sono state stabilite possibilità di pesca, tali possibilità non siano esaurite; o

     b) non siano vendute direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

 

          Art. 25. Ripopolamento artificiale e trapianto

     Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o di trapianto di risorse acquatiche viventi, che siano condotte con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Qualora il ripopolamento artificiale o il trapianto siano effettuati nelle acque di un altro Stato membro o di altri Stati membri, tutti gli Stati membri interessati devono essere informati anticipatamente.

 

          Art. 26. Misure adottate dagli Stati membri e applicabili esclusivamente ai pescherecci battenti la loro bandiera

     1. Gli Stati membri possono adottare, ai fini della conservazione e della gestione degli stock o per ridurre l’impatto delle attività di pesca sull’ecosistema marino, misure tecniche per la limitazione delle possibilità di pesca che:

     a) integrino le misure previste dalla normativa comunitaria in materia di pesca; o

     b) oltrepassino le esigenze minime previste dalla normativa comunitaria in materia di pesca.

     2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai pescatori dello Stato membro interessato e sono compatibili con il diritto comunitario.

     3. Lo Stato membro interessato comunica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

     4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità delle misure con le condizioni di cui al paragrafo 1.

     5. Qualora si stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione con cui chiede allo Stato membro di ritirare o di modificare le misure in questione.

 

          Art. 27. Valutazione scientifica dei tipi di attrezzi

     Entro il 1° gennaio 2008 la Commissione provvede affinché sia effettuata una valutazione scientifica degli effetti che l’impiego, in particolare, di reti da imbrocco, di reti da posta impiglianti e di tramagli ha sui cetacei, e affinché i risultati siano comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 28. Modalità di applicazione

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

          Art. 29. Modifiche degli allegati

     Le modifiche dell’allegato I e delle appendici 1 e 2 dell’allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

          Art. 30. Modifiche del regolamento (CE) n. 1434/98

     Il regolamento (CE) n. 1434/98 è modificato come segue:

     1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;

     2) all’articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

     3) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. È vietato sbarcare, per fini diversi dal consumo umano diretto, catture di aringhe effettuate:

     — nelle regioni 1 e 2 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 32 mm, oppure

     — nella regione 3 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 40 mm, oppure

     — nelle regioni 1, 2 o 3 con qualsivoglia attrezzo da pesca diverso dalle reti trainate,

     a meno che siano dapprima messe in vendita per consumo umano diretto senza trovare un acquirente.»;

     4) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Tuttavia, è permesso lo sbarco per fini diversi dal consumo umano diretto di aringhe catturate con qualsivoglia attrezzo da pesca alle condizioni di cui all’articolo 2.»

 

          Art. 31. Abrogazione

     Il regolamento (CE) n. 88/98 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

 

          Art. 32. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO I

Sottodivisioni della zona geografica di cui all’articolo 1 misurate

conformemente al sistema di coordinate WGS84

 

     Sottodivisione 22

     Le acque delimitate da una linea che congiunge capo Hasenøre (56° 09′ N, 10° 44′ E) sulla costa orientale dello Jutland a punta Gniben (56° 01′ N, 11° 18′ E) sulla costa occidentale dell’isola di Sjælland; di là prosegue lungo la costa occidentale e la costa meridionale dell’isola di Sjælland fino al punto situato a 12° 00′ di longitudine est; di là, lungo la costa orientale dell’isola di Falster, fino a Gedser Odde (54° 34′ N, 11° 58′ E); di là prosegue diritta verso est fino a 12° 00′ di longitudine est, poi diritta verso sud fino alla costa della Germania; di là continua verso sud-ovest seguendo le coste della Germania e la costa orientale dello Jutland fino al punto di partenza.

 

     Sottodivisione 23

     Le acque delimitate da una linea che congiunge capo Gilbjerg (56° 08′ N, 12° 18′ E) sulla costa settentrionale dell’isola di Sjælland a Kullen (56° 18′ N, 12° 28′ E) sulla costa della Svezia; di là scende verso sud lungo la costa svedese fino al faro di Falsterbo (56° 23′ N, 12° 50′ E); poi attraversa l’imboccatura meridionale dell’Øresund fino al faro di Stevns (55° 19′ N, 12° 28′ E) sulla costa dell’isola di Sjælland; di là prosegue verso nord lungo la costa orientale dell’isola di Sjælland fino al punto di partenza.

 

     Sottodivisione 24

     Le acque delimitate da una linea che parte dal faro di Stevns (55° 19′ N, 12° 28′ E) sulla costa orientale dell’isola di Sjælland e attraversa l’imboccatura meridionale dell’Øresund fino al faro di Falsterbo (55° 23′ N, 12° 50′ E) sulla costa della Svezia; di là segue la costa meridionale svedese fino al faro di Sandbammaren (55° 24′ N, 14° 12′ E); da dove continua fino al faro di Hammerodde (55° 18′ N, 14° 47′ E) sulla costa settentrionale dell’isola di Bornholm; di là segue la costa occidentale e la costa meridionale dell’isola di Bornholm, fino al punto situato a 15° 00′ di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino alla costa della Polonia e prosegue poi verso ovest seguendo le coste della Polonia e della Germania fino al punto situato a 12° 00′ di longitudine est; di là risale diritta verso nord fino al punto situato a 54° 34′ di latitudine nord e 12° 00′ di longitudine est; di là prosegue verso ovest fino a Gedser Odde (54° 34′ N, 11° 58′ E); di là segue la costa orientale e settentrionale dell’isola di Falster fino al punto situato a 12° 00′ di longitudine est; di là, diritto verso nord fino alla costa meridionale dell’isola di Sjælland; di là continua verso ovest e nord lungo la costa occidentale dell’isola di Sjælland fino al punto di partenza.

 

     Sottodivisione 25

     Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 56° 30′ di latitudine nord e procede diritta verso est fino alla costa occidentale dell’isola di Öland; poi, dopo aver aggirato a sud l’isola di Öland fino al punto della costa orientale situato a 56° 30′ di latitudine nord, continua diritta verso est fino a 18° 00′ di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino alla costa della Polonia, proseguendo poi verso ovest lungo la costa della Polonia fino al punto situato a 15° 00′ di longitudine est; di là risale diritta verso nord fino all’isola di Bornholm e quindi lungo la costa meridionale e la costa occidentale dell’isola di Bornholm fino al faro di Hammerodde (55° 18′ N, 14° 47′ E); di là prosegue fino al faro di Sandhammaren (55° 24′ N, 14° 12′ E) sulla costa meridionale della Svezia e quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

 

     Sottodivisione 26

     Le acque delimitate da una linea che parte da un punto situato a 56° 30′ di latitudine nord e 18° 00′ di longitudine est e procede diritta verso est fino alla costa occidentale della Lettonia; quindi prosegue verso sud lungo le coste della Lettonia, della Lituania, della Russia e della Polonia fino al punto della costa polacca situato a 18° 00′ di longitudine est; quindi risale diritta verso nord fino al punto di partenza.

 

     Sottodivisione 27

     Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa continentale est della Svezia situato a 59° 41′ di latitudine nord e 19° 00′ di longitudine est e scende diritta verso sud fino alla costa settentrionale dell’isola di Gotland; di là prosegue verso sud lungo la costa occidentale dell’isola di Gotland fino al punto situato a 57° 00′ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine est; poi va diritta verso sud fino a 56° 30′ di longitudine nord, quindi verso ovest fino alla costa orientale dell’isola di Öland; poi, dopo aver aggirato l’isola di Öland a sud, continua fino al punto della costa occidentale dell’isola situato a 56° 30′ di latitudine nord; di là diritta verso ovest fino alla costa della Svezia, quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

 

     Sottodivisione 28-1

     Le acque delimitate a ovest da una linea che va dal punto 57° 34,1234′ N, 21° 42,9574′ E al punto 57° 57,4760′ N, 21° 58,2789′ E, prosegue quindi verso sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve e continua in direzione nordest lungo la costa occidentale dell’isola di Saaremaa; a nord da una linea che va dal punto 58° 30,0′ N, 23° 13,2′ E al punto 58° 30,0′ N, 23° 41,1′ E.

 

     Sottodivisione 28-2

     Le acque delimitate da una linea che parte da un punto situato a 58° 30′ di latitudine nord e 19° 00′ di longitudine est e va diritta verso est fino alla costa occidentale dell’isola di Saaremaa; prosegue quindi verso sud lungo la costa occidentale dell’isola di Saaremaa fino a 57° 57,4760′ di latitudine nord e 21° 58,2789′ di longitudine est; poi verso sud fino a un punto situato a 57° 34,1234′ di latitudine nord e a 21° 42,9574′ di longitudine est; di là seguendo la costa della Lettonia verso sud fino a un punto situato a 56° 30′ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine est; quindi verso nord fino a 57° 00′ di latitudine nord; di là va diritta verso est fino alla costa occidentale dell’isola di Gotland, poi prosegue verso nord fino al punto della costa settentrionale dell’isola di Gotland situato a 19° 00′ di longitudine est; quindi risale diritta verso nord fino al punto di partenza.

 

     Sottodivisione 29

     Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa continentale est della Svezia situato a 60° 30′ di latitudine nord e va diritta verso est fino alla costa continentale della Finlandia; poi scende verso sud lungo la costa occidentale e la costa meridionale della Finlandia, fino al punto della costa continentale sud situato a 23° 00′ di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino a 59° 00′ di latitudine nord; quindi prosegue verso est fino alla costa continentale dell’Estonia, poi verso sud lungo la costa occidentale dell’Estonia fino a un punto situato a 58° 30′ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino alla costa orientale dell’isola di Saaremaa; poi, dopo aver aggirato l’isola di Saaremaa a nord, continua fino al punto della costa occidentale dell’isola situato a 58° 30′ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino a 19° 00′ di longitudine est; quindi diritta verso nord fino ad un punto della costa continentale est della Svezia situato a 59° 41′ di latitudine nord e quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

 

     Sottodivisione 30

     Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63° 30′ di latitudine nord e va diritta verso est fino alla costa continentale della Finlandia; di là scende verso sud lungo la costa della Finlandia fino al punto situato a 60° 30′ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino alla costa continentale della Svezia, quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

 

     Sottodivisione 31

     Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63° 30′ di latitudine nord e va, dopo aver aggirato il golfo di Bothnia a nord, fino al punto della costa continentale ovest della Finlandia situato a 63° 30′ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino al punto di partenza.

 

     Sottodivisione 32

     Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale della Finlandia situato a 23° 00′ di longitudine est e va, dopo aver aggirato il golfo di Finlandia ad est, fino a un punto della costa occidentale dell’Estonia situato a 59° 00′ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino a 23° 00′ di longitudine est; quindi risale diritta verso nord fino al punto di partenza.

 

 

ALLEGATO II

Reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe:

forcelle di dimensioni di maglia, specie bersaglio e percentuali di cattura applicabili

 

Specie bersaglio

Forcelle di dimensioni di maglia (mm)

 

< 16

16 e < 32

16 e < 105

32 e < 90

32 e < 105

90 (3)

105 (2) (3)

 

Gruppo di sottodivisioni

 

22-32

22-27

28-32

22-23

24-27

22-23

22-32

 

Percentuali minime di specie bersaglio

 

90 (1)

90 (1) (5)

90 (1)

90 (1) (4)

90 (1) (4)

90 100

 

Cicerello (Ammodytidae)

*

*

*

*

*

*

*

Spratto (Sprattus sprattus)

 

*

*

*

*

*

*

Aringa (Clupea harengus)

 

 

*

*

*

*

*

Sogliola (Solea vulgaris)

 

 

 

 

 

*

*

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

 

 

 

 

*

*

 

Merlano (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

*

*

Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)

 

 

 

 

 

*

*

Limanda (Limanda limanda)

 

 

 

 

 

*

*

Passera pianuzza (Platichthys flesus)

 

 

 

 

 

*

*

Sogliola limanda (Microstomus kitt)

 

 

 

 

 

*

*

Rombo chiodato (Psetta maxima)

 

 

 

 

 

*

*

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

 

 

 

 

 

 

*

 

(1) Le catture detenute a bordo comprendono al massimo il 3 % di merluzzo bianco in peso vivo.

(2) Sono autorizzate solo reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe dotate di una finestra di fuga BACOMA o di un sacco e di un avansacco T90 aventi dimensioni di maglia e caratteristiche conformi a quanto specificato nelle

appendici 1 e 2.

(3) L’uso della sfogliara non è autorizzato.

(4) Le catture detenute a bordo comprendono al massimo il 40 % di merlano in peso vivo.

(5) Le catture detenute a bordo comprendono al massimo il 45 % di aringa in peso vivo.

 

 

Appendice 1

Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore BACOMA

 

     1) Descrizione

     a) Caratteristiche della finestra

     i) La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica.

 

     b) Dimensioni del sacco, dell’avansacco e dell’estremità posteriore della rete da traino

     i) Il sacco è composto da due pannelli, congiunti da ralinghe di uguale lunghezza su entrambi i lati.

     ii) La dimensione minima delle maglie a losanga è di 105 mm. La rete è fabbricata con fili di polietilene aventi uno spessore massimo di 6 mm nel caso del ritorto semplice e di 4 mm nel caso del ritorto doppio.

     iii) È vietato l’utilizzo di sacchi e avansacchi composti da un’unica pezza di rete e aventi un’unica ralinga.

     iv) Il numero di maglie a losanga aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell’avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell’estremità anteriore del sacco (figura 1).

 

     c) Collocazione della finestra

     i) La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco (figura 2).

     ii) Essa termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 3 o 4).

 

     d) Dimensioni della finestra

     i) La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a losanga aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, è permesso mantenere al massimo il 20 % del numero di maglie a losanga aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 4).

     ii) La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 m.

     iii) In deroga al punto ii), la finestra ha una lunghezza minima di 4 m se ad essa è attaccato un sensore per misurare il volume delle catture.

 

     e) Pezza di rete della finestra

     i) Le maglie della finestra hanno un’apertura minima di 110 mm. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo.

     ii) La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Per pezza di rete senza nodo si intende una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati in cui gli angoli delle maglie sono formati dall’incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia.

     iii) Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 5 mm.

 

     f) Altre caratteristiche

     i) Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 3 e 4.

     ii) La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a:

     1) 4 m per un sacco di circonferenza compresa tra 100 e 89 maglie a losanga misurate nella parte anteriore della finestra;

     2) 3,5 m per un sacco di circonferenza compresa tra 88 e 75 maglie a losanga misurate nella parte anteriore della finestra;

     3) 3 m per un sacco di circonferenza inferiore a 75 maglie a losanga misurate nella parte anteriore della finestra.

     iii) La finestra di fuga BACOMA non deve essere avvolta da una cinta posteriore. Questa è costituita da una corda di non oltre 20 mm di diametro e almeno 2 m di lunghezza.

     iv) La boa del sacco è di forma sferica e ha un diametro massimo di 40 cm. Essa è attaccata alla sagola mediante

     il cavo del galleggiante.

     v) Un’enca non deve sovrapporsi alla finestra di fuga BACOMA.

 

     2. Condizioni per la riparazione dei pannelli a maglie quadrate

     a) Condizioni generali

     i) È vietato l’utilizzo di finestre di fuga BACOMA a maglie quadrate con una percentuale di maglie riparate pari o superiore al 10 %.

     ii) Le maglie quadrate danneggiate devono essere riparate secondo il metodo descritto.

     iii) Per maglia riparata si intende una maglia in cui l’apertura di maglia è stata ridotta da una riparazione delle

     maglie danneggiate o da una giuntura di due pezze di rete senza nodo a maglia quadrata.

 

     b) Metodo di riparazione delle maglie danneggiate della finestra di fuga BACOMA

    

     i) Pulire il foro.

     ii) Contare le maglie da sostituire. Preparare una toppa utilizzando un filo unico intrecciato senza nodi dello stesso materiale e avente lo stesso diametro e la stessa resistenza della rete da rattoppare.

     iii) La toppa deve avere, su ogni lato, al massimo due maglie in più rispetto al foro ripulito, affinché sia possibile ricoprire completamente i contorni del foro.

     iv) Sistemare la toppa sul foro e cucirla sulla rete per mezzo di filo intrecciato, come indicato nella figura.

     v) Assicurarsi che i punti di intersezione delle maglie siano cuciti insieme.

     vi) Proseguire la cucitura sul contorno del foro fino ad avere almeno una doppia cucitura intorno alla toppa.

     vii) Una volta rattoppato, il foro si presenterà come nella figura.

 

     Figura 1

     Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica. L’avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di rete. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all’usura. La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

    

 

 

     Figura 2

     A Avansacco

     B Sacco

     C Finestra di fuga, pannello a maglie quadrate

     1 Pannello superiore, max. 50 maglie a losanga aperte

     2 Pannello inferiore, max. 50 maglie a losanga aperte

     3 Ralinghe

     4 Giuntura o cucitura

     5 Strozzatoio

     6 Cinta posteriore

     7 Sagola di chiusura

     8 Distanza tra la finestra e la sagola di chiusura (figure 3 e 4)

     9 Cavo del galleggiante

     10 Boa del sacco

 

    

 

     Figura 3

     MONTAGGIO DEL PANNELLO DELLA FINESTRA

     A Pannello a maglie quadrate di 100 mm (25 lati di maglia)

     B Giuntura tra pannello a maglie quadrate e ralinga

     C Giuntura tra pannello a maglie quadrate e rete a maglie a losanga, salvo per i bordi della finestra su entrambi i lati 2 maglie a losanga/1 lato di maglie quadrate

     D Rete a maglie a losanga di 105 mm (max. 50 maglie aperte)

     E Distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura. La finestra termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola

     F Una fila di maglie della sagola intrecciate a mano

     (Omissis)

 

     Figura 4

     MONTAGGIO DEL PANNELLO DELLA FINESTRA

     A Pannello a maglie quadrate di 110 mm (20 lati di maglia)

     B Giuntura tra pannello a maglie quadrate e ralinga

     C Giuntura tra pannello a maglie quadrate e rete a maglie a losanga, salvo per i bordi della finestra su entrambi i lati 2 maglie a losanga/1 lato di maglie quadrate

     D Rete a maglie a losanga di 105 mm (max. 50 maglie aperte)

     E Distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura. La finestra termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola

     F Una fila di maglie della sagola intrecciate a mano

     G Max. 10 % di maglie aperte su entrambi i lati D

     (Omissis)

 

 

Appendice 2

Caratteristiche della rete da traino T90

 

     a) Definizione

     1) Per reti da traino T90 si intendono le reti da traino, le sciabiche danesi o reti analoghe aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete con nodo e maglie a losanga ruotate di 90o in modo che la direzione principale del filo ritorto sia parallela alla direzione del traino.

     2) La direzione del filo ritorto in una rete con maglie a losanga standard (A) e in una rete ruotata di 90o (B) è illustrata nella figura 1 qui di seguito.

 

     Figura 1

    

 

     b) Dimensione e misura di maglia

     La dimensione di maglia è pari ad almeno 110 mm. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 129/2003, la dimensione di maglia del sacco e dell’avansacco è misurata perpendicolarmente all’asse longitudinale dell’attrezzo da pesca.

 

     c) Spessore del filo ritorto

     Il sacco e l’avansacco sono fabbricati con fili di polietilene aventi uno spessore massimo di 6 mm nel caso del ritorto semplice e di 4 mm nel caso del ritorto doppio. Questa disposizione non si applica all’ultima fila posteriore di maglie del sacco se dotata di una sagola di chiusura.

 

     d) Fabbricazione

     1) Il sacco e l’avansacco di maglie ruotate (T90) sono composti di due pannelli della stessa dimensione, aventi lo stesso numero di maglie in larghezza e in lunghezza e l’orientamento delle maglie sopradescritto, congiunti da due ralinghe laterali. Ciascun pannello è realizzato con nodi non scorrevoli, in modo che le maglie rimangano sempre completamente aperte durante l’impiego.

     2) Il numero delle maglie aperte su una qualsiasi circonferenza deve essere costante dalla parte anteriore dell’avansacco alla parte posteriore del sacco.

     3) Nel punto di attacco del sacco o dell’avansacco alla sezione conica della rete da traino il numero delle maglie sulla circonferenza del sacco o dell’avansacco deve essere pari al 50 % dell’ultima fila di maglie della sezione conica della rete.

     4) Il sacco e l’avansacco sono raffigurati nella figura 2 qui di seguito.

 

     e) Circonferenza

     Il numero delle maglie su una qualsiasi circonferenza del sacco e dell’avansacco, ad eccezione delle giunture e delle ralinghe, non è superiore a 50.

 

     f) Giunture

     Il bordo anteriore dei pannelli che compongono sia il sacco che l’avansacco contiene una fila di mezze maglie intrecciate. Il bordo posteriore del pannello del sacco contiene una fila completa di maglie intrecciate atta a guidare la sagola.

 

     g) Strozzatoio

     La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 3,5 m.

 

     h) Boa del sacco

     La boa del sacco è di forma sferica e ha un diametro massimo di 40 cm. Essa è attaccata alla sagola mediante il cavo del galleggiante.

 

     Figura 2

    

 

 

ALLEGATO III

Reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli: forcelle di dimensioni di maglia e specie bersaglio

 

Specie bersaglio

Forcella di dimensioni di maglia (mm)

 

16 e < 110

32 e < 110

90 e < 156 (2)

110 e < 156

157

 

Gruppo di sottodivisioni

 

28-32

22-27

22-23

22-32

22-32

 

Percentuale minima di specie bersaglio

 

90 (1)

90 (1)

90

90

100

Spratto (Sprattus sprattus)

*

*

*

*

*

Aringa (Clupea harengus)

*

*

*

*

*

Sogliola (Solea vulgaris)

 

 

*

*

*

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

 

 

*

*

*

Merlano (Merlangius merlangus)

 

 

*

*

*

Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)

 

 

*

*

*

Limanda (Limanda limanda)

 

 

*

*

*

Passera pianuzza (Platichthys flesus)

 

 

*

*

*

Sogliola limanda (Microstomus kitt)

 

 

*

*

*

Rombo chiodato (Psetta maxima)

 

 

*

*

*

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

 

 

 

*

*

Salmone atlantico (Salmo Salar)

 

 

 

 

*

 

(1) Le catture detenute a bordo comprendono al massimo il 3 % di merluzzo bianco in peso vivo.

(2) Questa forcella di dimensioni di maglia sarà ammissibile sino al 30 giugno 2006.

 

 

ALLEGATO IV

Taglie minime di sbarco

 

Specie

Zona geografica

Taglia minima

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Sottodivisioni da 22 a 32

38 cm

Passera pianuzza (Platichthys flesus)

Sottodivisioni da 22 a 25

23 cm

 

Sottodivisioni da 26 a 28

21 cm

 

Sottodivisioni da 29 a 32, sud di 59°30’N

18 cm

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Sottodivisioni da 22 a 32

25 cm

Rombo chiodato (Psetta maxima)

Sottodivisioni da 22 a 32

30 cm

Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)

Sottodivisioni da 22 a 32

30 cm

Anguilla (Anguilla anguilla)

Sottodivisioni da 22 a 32

35 cm

Salmone atlantico (Salmo salar)

Sottodivisioni da 22 a 30 e 32

60 cm

 

Sottodivisione 31

50 cm

Trota di mare (Salmo trutta)

Sottodivisioni da 22 a 25 e da 29 a 32

40 cm

 

Sottodivisioni da 26 a 28 50 cm

 

 

 

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 14

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4

Articolo 5, paragrafi 1 e 3

Articolo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 11

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 16

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 8, lettera a)

Articolo 9

Articolo 8, lettera b)

Articolo 10

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 17

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 11

Articolo 24

Articolo 12

Articolo 25

Articolo 13

Articolo 26

Articolo 14

Articolo 28

Articolo 15

Articolo 31

Articolo 16

Articolo 32

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegati II e III

Allegato V

Appendice 1 dell’allegato II

Allegato VI

Allegato V