§ 12.1.26 - Regolamento 24 gennaio 2003, n. 129.
Regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:24/01/2003
Numero:129


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Misuratore impiegato per determinare la dimensione delle maglie
Art. 3.  Impiego del misuratore nelle maglie a losanga
Art. 4.  Impiego del misuratore nelle maglie quadrate
Art. 5.  Scelta delle maglie
Art. 6.  Misura delle maglie
Art. 7.  Determinazione della dimensione delle maglie
Art. 8.  Procedura d'ispezione
Art. 9.  Misurazione in caso di controversie
Art. 10.  Misuratore impiegato per determinare la dimensione delle maglie
Art. 11.  Selezione delle maglie
Art. 12.  Misurazione delle singole maglie
Art. 13.  Determinazione della dimensione delle maglie
Art. 14.  Procedure di ispezione
Art. 15.  Misurazione in caso di controversie
Art. 16.  Misuratore per determinare lo spessore del ritorto
Art. 17.  Selezione dei ritorti da sottoporre a rilevamento
Art. 18.  Rilevamento dei ritorti
Art. 19.  Procedura d'ispezione per determinare lo spessore del ritorto
Art. 20.  Determinazione dello spessore del ritorto in caso di controversie
Art. 21.  Abrogazione
Art. 22.  Entrata in vigore


§ 12.1.26 - Regolamento 24 gennaio 2003, n. 129. [1]

Regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca.

(G.U.C.E. 25 gennaio 2003, n. L 22).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001, in particolare l'articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2108/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/97, è stato ampiamente modificato e, poiché altri cambiamenti sono necessari, per esigenze di chiarezza e razionalizzazione, e deve essere sostituito dal presente regolamento.

     (2) Per garantire la conformità con le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca è necessario definire norme dettagliate per determinare la dimensione delle maglie e lo spessore del filo ritorto delle reti da pesca.

     (3) Ai fini della procedura di controllo occorre stabilire i tipi di misuratori da utilizzare, il modo in cui devono essere impiegati, i criteri di scelta delle maglie da misurare, la tecnica di misurazione delle maglie, il metodo di calcolo della dimensione delle maglie, la procedura di selezione dei fili ritorti delle maglie per verificarne lo spessore, nonché l'ordine della procedura d'ispezione.

     (4) È necessario fissare le condizioni in base alle quali la procedura di controllo stabilisce che lo spessore del filo ritorto delle reti da pesca supera lo spessore massimo consentito.

     (5) Devono essere adottate disposizioni per procedere a un'ulteriore, e definitiva, misurazione nel caso in cui il comandante di un peschereccio, nel corso di un'ispezione, contesti i risultati della misurazione.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     a) «attrezzi mobili»: reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe;

     b) «attrezzi fissi»: reti da imbrocco, reti da posta ancorate, tramagli che possono essere costituiti da una o più reti provviste di lime da sughero, lime da piombo e corde di assemblaggio, nonché di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione.

 

CAPITOLO II

DIMENSIONE DELLE MAGLIE DEGLI ATTREZZI MOBILI

 

          Art. 2. Misuratore impiegato per determinare la dimensione delle maglie

     1. Il misuratore da impiegare per determinare le dimensioni delle maglie è uno strumento piatto di 2 mm di spessore, fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile. Esso presenta lati paralleli che si restringono con una serie di bisellature secondo un rapporto di convergenza di 1:8 su ciascun lato, oppure solamente bordi convergenti secondo il medesimo rapporto. Il misuratore è perforato nell'estremità più stretta.

     2. Sui misuratori deve essere riportata la dicitura «Misuratore CE». Sulla faccia di ciascun misuratore è impressa la larghezza in millimetri, sia nella sezione a bordi paralleli, se presente, sia nella sezione a bordi convergenti. In quest'ultimo caso la larghezza è impressa a ogni millimetro di distanza ed è indicata a intervalli regolari. Un modello di misuratore è riportato nell'allegato I.

 

          Art. 3. Impiego del misuratore nelle maglie a losanga

     1. Nel caso di pannelli a maglie a losanga la rete è stirata nel senso della lunghezza diagonale delle maglie, come mostrato nell'allegato II.

     2. Un misuratore del tipo descritto all'articolo 2 è inserito con l'estremità più piccola nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete.

     3. Il misuratore è introdotto nell'apertura delle maglie manualmente oppure per mezzo di un peso o di un dinamometro, finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti.

 

          Art. 4. Impiego del misuratore nelle maglie quadrate

     1. Nel caso di pannelli a maglie quadrate, la rete deve essere stirata in un senso diagonale e poi nell'altro senso diagonale delle maglie, come indicato nell'allegato II.

     2. La procedura di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si applica alla misurazione di ciascuna diagonale delle maglie quadrate.

 

          Art. 5. Scelta delle maglie

     1. Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell'asse longitudinale della rete.

     2. Salvo nei pannelli a maglie quadrate, non si misurano maglie situate a meno di 50 cm dalle cuciture, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza è misurata perpendicolarmente alla cucitura, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misura. Non si misurano inoltre maglie rammendate, rotte o recanti dispositivi di attacco alla rete.

     3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che le maglie da misurare siano consecutive se ciò è in contrasto con il disposto del paragrafo 2.

 

          Art. 6. Misura delle maglie

     1. Le reti devono essere misurate bagnate ma non gelate.

     2. La dimensione di ciascuna maglia a losanga corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso, impiegato conformemente all'articolo 3, viene bloccato.

     3. La dimensione di ciascuna maglia quadrata corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso viene bloccato nella misurazione di ambedue le diagonali, conformemente all'articolo 4.

     Laddove è riscontrata una differenza di misurazione tra le diagonali di una singola maglia, per calcolare le dimensioni delle maglie della rete a maglie quadrate deve essere usata la misura della diagonale più lunga.

 

          Art. 7. Determinazione della dimensione delle maglie

     La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla media aritmetica delle misure del numero totale di maglie scelte e misurate in conformità degli articoli 5 e 6, espressa in millimetri e arrotondata per eccesso al millimetro successivo.

 

          Art. 8. Procedura d'ispezione

     1. L'ispettore misura una serie di 20 maglie, scelte in conformità dell'articolo 5, inserendo manualmente il misuratore senza usare un peso o un dinamometro.

     La dimensione delle maglie della rete viene quindi determinata in conformità dell'articolo 7.

     2. Qualora, in seguito al calcolo della dimensione, quest'ultima si riveli non conforme alle norme in vigore, si misurano altre due serie di 20 maglie scelte in conformità dell'articolo 5. Si procede quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie in conformità dell'articolo 7, sulla base di tutte le 60 maglie misurate. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, il valore ottenuto rappresenta la dimensione delle maglie della rete.

 

          Art. 9. Misurazione in caso di controversie

     1. Se il comandante del peschereccio contesta la dimensione della maglia determinata ai sensi dell'articolo 8, quest'ultima non viene presa in considerazione per determinare la dimensione delle maglie, e la rete viene rimisurata.

     2. Un peso o un dinamometro fissati al misuratore vengono utilizzati per la nuova misurazione.

     La scelta del peso o del dinamometro è lasciata alla discrezione dell'ispettore.

     Il peso è fissato con un gancio al foro praticato nell'estremità più stretta del misuratore. Il dinamometro può essere fissato al foro praticato nell'estremità più stretta o applicato nell'estremità più larga del misuratore.

     Il grado di precisione del peso o del dinamometro deve essere certificato dall'autorità nazionale competente.

     3. Per le reti che hanno maglie di dimensione pari o inferiore a 35 mm, determinata conformemente all'articolo 8, si applica una forza di 19,61 Newton (equivalente ad una massa di 2 kg) e per le altre reti una forza di 49,03 Newton (equivalente ad una massa di 5 kg).

     4. Per determinare la dimensione delle maglie ai sensi dell'articolo 7, quando viene impiegato un peso o un dinamometro, si misura solamente una serie di 20 maglie.

     5. Il risultato di questa misurazione è definitivo.

 

CAPITOLO III

DIMENSIONE DELLE MAGLIE DEGLI ATTREZZI FISSI

 

          Art. 10. Misuratore impiegato per determinare la dimensione delle maglie

     1. Il misuratore è fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile. Un modello di misuratore è riportato nell'allegato III.

     2. In tensione, il misuratore deve poter misurare dimensioni delle maglie fino a 300 mm e deve essere calibrato a intervalli di 1, 5 e 10 mm.

     3. Sui misuratori conformi ai paragrafi 1 e 2 deve essere riportata la dicitura «Misuratore CE».

     4. Le ganasce del misuratore utilizzato per misurare l'apertura delle maglie devono avere uno spessore compreso tra 1 e 3 millimetri e bordi arrotondati.

     5. Nel misurare una maglia stirata non viene esercitata alcuna altra forza tranne quella manuale per mettere in tensione il misuratore.

 

          Art. 11. Selezione delle maglie

     1. L'ispettore seleziona 20 maglie dalla rete. Nel caso dei tramagli, le maglie devono essere selezionate dalla parte della rete che presenta le maglie di dimensioni più piccole.

     2. La selezione non deve interessare in alcun caso le seguenti maglie:

     a) le maglie all'estremità superiore o inferiore di una relinga laterale fissata a una corda d'armamento, a un supporto o a un altro attacco;

     b) le maglie delle prime 2 file di maglie vicine a cuciture e corde;

     c) le maglie rotte o riparate.

 

          Art. 12. Misurazione delle singole maglie

     1. Le reti devono essere misurate quando non sono gelate.

     2. L'ispettore misura l'apertura di ciascuna maglia inserendovi il misuratore nella direzione più lunga; la maglia viene quindi tesa manualmente finché i suoi lati sono diritti e tesi.

 

          Art. 13. Determinazione della dimensione delle maglie

     La dimensione delle maglie corrisponde alla media aritmetica, espressa in millimetri e arrotondata per eccesso al millimetro successivo, dei risultati della misurazione di ciascuna delle maglie selezionate e misurate.

 

          Art. 14. Procedure di ispezione

     L'ispettore misura una serie di 20 maglie selezionate in conformità dell'articolo 11. La dimensione delle maglie della rete viene quindi determinata in conformità dell'articolo 13.

 

          Art. 15. Misurazione in caso di controversie

     Se il comandante contesta i risultati della misurazione, l'ispettore seleziona e misura 20 maglie in un'altra parte della rete, in conformità delle disposizioni degli articoli da 11 a 14. La dimensione delle maglie è allora ricalcolata conformemente all'articolo 13, prendendo in considerazione tutte le 40 maglie misurate. I risultati di tale misurazione sono definitivi.

 

CAPITOLO IV

SPESSORE DEL FILO RITORTO

 

          Art. 16. Misuratore per determinare lo spessore del ritorto

     1. I misuratori per determinare lo spessore del ritorto devono essere di materiale resistente, non soggetto a corrosione. Un modello di misuratore è riportato nell'allegato IV.

     2. Quando le ganasce sono chiuse, ciascun foro deve avere il diametro indicato in millimetri su una delle ganasce in corrispondenza del foro stesso. Le ganasce sono chiuse quando la superfici delle due parti interne delle ganasce si toccano e sono allo stesso livello.

     3. Sui misuratori conformi ai paragrafi 1 e 2 deve essere riportata la dicitura «Misuratore CE».

 

          Art. 17. Selezione dei ritorti da sottoporre a rilevamento

     1. L'ispettore seleziona le maglie da qualsiasi parte della rete soggetta a restrizioni sullo spessore massimo ammesso del ritorto.

     2. Ai fini del rilevamento non sono selezionati i ritorti di una maglia rotta o che è stata riparata.

     3. Se constata che una delle maglie selezionate è stata riparata o è rotta, l'ispettore può selezionare le maglie da un'altra parte della rete.

 

          Art. 18. Rilevamento dei ritorti

     1. I ritorti devono essere sottoposti a rilevamento quando non sono gelati.

     2. I ritorti nelle reti con maglie a losanga sono sottoposti a rilevamento secondo le seguenti modalità (come mostrato nell'allegato II):

     a) nel caso di reti a ritorto semplice, il rilevamento deve essere effettuato sul ritorto ai due estremi di una serie di 10 maglie consecutive;

     b) nel caso di reti a ritorto doppio, il rilevamento deve essere effettuato sul trefolo ai due estremi di una serie di 5 maglie consecutive.

     3. I ritorti nelle reti con maglie quadrate sono sottoposti a rilevamento secondo le seguenti modalità (come mostrato nell'allegato II):

     a) nel caso di reti a ritorto semplice, il rilevamento deve essere effettuato sul ritorto di un solo lato delle 20 maglie selezionate, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia;

     b) nel caso di reti a ritorto doppio, il rilevamento deve essere effettuato su ciascun trefolo di un solo lato delle 10 maglie selezionate, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia.

 

          Art. 19. Procedura d'ispezione per determinare lo spessore del ritorto

     1. L'ispettore deve utilizzare un misuratore avente un foro circolare con un diametro pari allo spessore massimo ammesso del ritorto. Quando lo spessore di un ritorto impedisce la chiusura delle ganasce del misuratore oppure il ritorto non passa agevolmente nel foro quando le ganasce sono chiuse, l'ispettore assegna una valutazione negativa (-) al rilevamento dello spessore del ritorto.

     2. Se nel rilevamento dello spessore di 20 ritorti più di 5 misurazioni hanno esito negativo (-), l'ispettore seleziona nuovamente e sottopone a rilevamento altri 20 ritorti, conformemente alle disposizioni degli articoli 17 e 18.

     3. Se delle 40 misurazioni effettuate più di 10 danno esito negativo (-), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo ammesso per la parte di rete in questione.

 

          Art. 20. Determinazione dello spessore del ritorto in caso di controversie

     Se il comandante del peschereccio contesta i risultati del rilevamento effettuato in conformità dell'articolo 19, tale rilevamento non viene considerato ai fini della determinazione dello spessore del ritorto.

     Per determinare lo spessore del ritorto, l'ispettore seleziona nuovamente e sottopone a rilevamento 20 differenti ritorti nella stessa parte della rete; se delle 20 misurazioni effettuate più di 5 danno esito negativo (-), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo ammesso per la parte di rete in questione. Tale determinazione è definitiva.

 

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 21. Abrogazione

     Il regolamento (CEE) n. 2108/84 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato V.

 

          Art. 22. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Gli articoli da 17 a 20 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2003.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO IV

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO V

Tabella di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 2108/84

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, fatta eccezione per l'ultima parte della seconda frase

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2, fatta eccezione per l'ultima frase

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, fatta eccezione per la prima parte della frase

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

-

Articolo 4, paragrafo 1

-

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2, fatta eccezione per la prima parte della prima frase

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 6, paragrafo 2, fatta eccezione per la prima parte della prima frase nel primo e nel secondo comma

-

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 7, fatta eccezione per l'ultima frase

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

-

Articolo 8, paragrafo 2, fatta eccezione per la prima parte della prima frase

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, fatta eccezione per l'ultima parola dell'ultima frase

-

Articolo 9, paragrafo 2

-

Articolo 9, paragrafo 3

-

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 6 bis

Articolo 1, lettera b)

-

Articolo 1, lettera a)

Articolo 6 ter, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1, fatta eccezione per l'ultima frase

Articolo 6 ter, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 6 ter, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 6 ter, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 6 ter, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 6 quater, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 1, fatta eccezione per la seconda parte della seconda frase

Articolo 6 quater, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 6 quater, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 6 quater, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b) e c), fatta eccezione per la prima parte della prima frase

-

Articolo 14

Articolo 6 quinquies

Articolo 15, fatta eccezione per l'ultima parte della prima frase

-

Articolo 16, paragrafo 1

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Articolo 16, paragrafo 2

-

Articolo 16, paragrafo 3

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Articolo 17, paragrafo 1

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Articolo 17, paragrafo 2

-

Articolo 17, paragrafo 3

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Articolo 18, paragrafo 1

-

Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b)

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Articolo 18, paragrafo 3, lettere a) e b)

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Articolo 19, paragrafo 1

-

Articolo 19, paragrafo 2

-

Articolo 19, paragrafo 3

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Articolo 20

-

Articolo 21

Articolo 7

Articolo 22, fatta eccezione per la seconda frase

-

Allegato I

-

Allegato II

Allegato

Allegato III

-

Allegato IV

-

Allegato V

 


[1] Abrogato dall'art. 23 del Regolamento (CE) n. 517/2008.