§ 12.1.146 - Regolamento 10 giugno 2008, n. 517.
Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:10/06/2008
Numero:517


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Misuratore di maglie e misuratori dello spessore del filo ritorto
Art. 4.  Strumenti di calibrazione per il misuratore di maglie
Art. 5.  Prova dei misuratori di maglie
Art. 6.  Selezione delle maglie negli attrezzi mobili
Art. 7.  Selezione delle maglie negli attrezzi fissi
Art. 8.  Disposizioni generali relative alla preparazione e all’utilizzo dei misuratori di maglie
Art. 9.  Utilizzo del misuratore di maglie per la misurazione di maglie a losanghe e di maglie T90
Art. 10.  Utilizzo del misuratore di maglie per la misurazione di maglie quadrate
Art. 11.  Condizioni di misurazione
Art. 12.  Misurazione dell’apertura delle singole maglie selezionate
Art. 13.  Determinazione dell’apertura di maglia della rete
Art. 14.  Determinazione dell’apertura di maglia in caso di controversie
Art. 15.  Disposizioni generali relative alla selezione dei ritorti
Art. 16.  Selezione dei ritorti nelle pezze di rete con maglie a losanghe
Art. 17.  Selezione dei ritorti nelle pezze di rete a maglie quadrate
Art. 18.  Selezione del misuratore dello spessore del filo ritorto
Art. 19.  Condizioni di misurazione
Art. 20.  Determinazione dello spessore dei singoli ritorti selezionati
Art. 21.  Determinazione dello spessore del filo ritorto
Art. 22.  Determinazione dello spessore del filo ritorto in caso di controversie
Art. 23.  Abrogazione
Art. 24.  Disposizioni transitorie
Art. 25.  Entrata in vigore


§ 12.1.146 - Regolamento 10 giugno 2008, n. 517.

Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca

(G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 151)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [1], in particolare l’articolo 48,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 850/98 istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco di risorse della pesca nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri. Esso dispone, in particolare, che siano adottate modalità di applicazione per la determinazione dello spessore del filo ritorto e dell’apertura di maglia delle reti da pesca.

 

(2) Il regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca [2] contiene alcune norme tecniche concernenti l’utilizzo di misuratori per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca. Tuttavia l’utilizzo di tali misuratori da parte degli ispettori della pesca ha dato luogo, in alcuni casi, a controversie tra ispettori e pescatori per quanto riguarda i metodi di misurazione delle maglie e i relativi risultati, a seconda di come erano utilizzati gli strumenti in questione.

 

(3) Inoltre i recenti progressi tecnici hanno consentito di aumentare la precisione degli strumenti di misura dell’apertura di maglia delle reti da pesca. È opportuno disporre che gli ispettori di pesca della Comunità e degli Stati membri facciano ricorso a tali strumenti perfezionati. L’utilizzo dei nuovi misuratori, che devono recare il marchio "misuratore CE", va quindi reso obbligatorio per gli ispettori della Comunità e gli ispettori nazionali degli Stati membri.

 

(4) Ai fini della procedura di controllo occorre stabilire i tipi di misuratori da utilizzare, il modo in cui devono essere impiegati, i criteri di scelta delle maglie da misurare, la tecnica di misurazione di ogni maglia, il metodo di calcolo dell’apertura di maglia, la procedura di selezione dei fili ritorti delle maglie per verificarne lo spessore, nonché l’ordine di svolgimento della procedura d’ispezione.

 

(5) Devono essere adottate disposizioni per procedere a un’ulteriore, e definitiva, misurazione nel caso in cui il comandante di un peschereccio, nel corso di un’ispezione, contesti i risultati della misurazione.

 

(6) A fini di chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 129/2003 e sostituirlo con il presente regolamento.

 

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e la valutazione dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca da parte degli ispettori comunitari e nazionali.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

 

a) "misuratore di maglie": un misuratore di maglie dotato di due ganasce, che applica automaticamente alle maglie forze longitudinali comprese tra 5 e 180 Newton (N), con una precisione di 1 N;

 

b) "attrezzo mobile": qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l’operazione di cattura presuppone un movimento attivo dell’attrezzo stesso, tra cui, in particolare, attrezzi trainati e circuitanti, reti da traino, sciabiche danesi o analoghe reti trainate;

 

c) "attrezzo fisso": qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l’operazione di cattura non presuppone un movimento attivo dell’attrezzo stesso, tra cui reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti trappola, palangari, nasse e trappole;

 

d) "direzione N" per le pezze di rete a maglie annodate: la direzione perpendicolare all’orientamento generale del filo della rete, come indicato nell’allegato I;

 

e) "direzione T":

 

i) per le pezze di rete a maglie annodate: la direzione parallela all’orientamento generale del filo della rete, come indicato nell’allegato I;

 

ii) per le pezze di rete senza nodi: la direzione perpendicolare alla direzione N;

 

f) "apertura di maglia":

 

i) per le pezze di rete a maglie annodate: la massima distanza tra due nodi opposti della stessa maglia, quando questa è completamente stirata, come indicato come indicato nell’allegato I;

 

ii) per le pezze di rete senza nodi: la distanza interna tra le giunture opposte della stessa maglia, quando questa è completamente stirata lungo il suo asse più lungo;

 

g) "maglia a losanghe": una maglia quale rappresentata nella figura 1 dell’allegato II, composta da quattro lati della stessa lunghezza, in cui le due diagonali della maglia sono perpendicolari e una diagonale è parallela all’asse longitudinale della rete, come indicato nella figura 2 dell’allegato II;

 

h) "maglia quadrata": una maglia quadrangolare composta da due serie di lati paralleli della stessa lunghezza, di cui uno è parallelo e l’altro è perpendicolare all’asse longitudinale della rete;

 

i) "maglia T90": una maglia a losanghe di una pezza di rete a maglie annodate, quale rappresentata nella figura 1 dell’allegato II, montata in modo che la direzione T della pezza di rete è parallela all’asse longitudinale della rete.

 

CAPO II

 

MISURATORI CE

 

     Art. 3. Misuratore di maglie e misuratori dello spessore del filo ritorto

1. Nella loro attività di ispezione delle attività di pesca, gli ispettori comunitari e nazionali utilizzano un misuratore di maglie e misuratori dello spessore del filo ritorto conformi alle disposizioni del presente regolamento per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca.

 

2. Le specifiche tecniche applicabili al misuratore di maglie sono riportate nell’allegato III.

 

3. Le specifiche tecniche applicabili ai misuratori dello spessore del filo ritorto sono riportate nell’allegato IV.

 

4. Il misuratore di maglie e i misuratori dello spessore del filo ritorto di cui al paragrafo 1 recano il marchio "misuratore CE" e la certificazione del fabbricante che ne attesta la conformità alle specifiche tecniche previste rispettivamentenei paragrafi 2 e 3.

 

5. Il misuratore di maglie e i misuratori dello spessore del filo ritorto venduti o distribuiti ai fini dell’utilizzo da parte di entità o persone diverse dalle autorità nazionali per la pesca non recano il marchio "misuratore CE".

 

     Art. 4. Strumenti di calibrazione per il misuratore di maglie

I pesi e la piastra di misurazione calibrati rappresentati nella figura 1 dell’allegato V sono certificati dalle competenti autorità nazionali e recano il marchio "CE".

 

     Art. 5. Prova dei misuratori di maglie

La precisione del misuratore di maglie è verificata:

 

a) inserendo le ganasce del misuratore nelle fessure della piastra calibrata come indicato nella figura 1 dell’allegato V;

 

b) sospendendo i pesi calibrati alla ganascia fissa, come indicato nella figura 2 dell’allegato V.

 

CAPO III

 

DETERMINAZIONE DELL’APERTURA DI MAGLIA

 

     Art. 6. Selezione delle maglie negli attrezzi mobili

1. L’ispettore seleziona una serie di 20 maglie consecutive della rete, prese nella seguente direzione:

 

a) per le maglie a losanghe e le maglie quadrate, nella direzione dell’asse longitudinale della rete;

 

b) per le maglie T90, perpendicolarmente alla direzione dell’asse longitudinale della rete.

 

2. Non devono essere misurate maglie situate a meno di tre maglie dalla ralinga, dalle cuciture, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Tale distanza è misurata perpendicolarmente alle cuciture, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misurazione. Non vengono misurate le maglie rotte o rammendate o le maglie a cui sono fissati dispositivi di attacco alla rete.

 

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che le maglie da misurare siano consecutive se ciò è in contrasto con il disposto del paragrafo 2.

 

     Art. 7. Selezione delle maglie negli attrezzi fissi

1. L’ispettore seleziona 20 maglie della rete da pesca. Nel caso di reti con maglie di diverse dimensioni, le maglie devono essere selezionate nella parte della rete che presenta le maglie di dimensioni più piccole.

 

2. Dalla selezione delle maglie in conformità del paragrafo 1 devono essere escluse:

 

a) le maglie situate sopra, sotto o a lato di una ralinga;

 

b) le tre maglie adiacenti a cavi e cuciture;

 

c) le maglie rotte o rammendate.

 

     Art. 8. Disposizioni generali relative alla preparazione e all’utilizzo dei misuratori di maglie

Il misuratore di maglie:

 

a) è preparato in conformità dell’allegato VI;

 

b) è utilizzato in conformità dell’allegato VII.

 

     Art. 9. Utilizzo del misuratore di maglie per la misurazione di maglie a losanghe e di maglie T90

Per la misurazione di maglie a losanghe e di maglie T90:

 

a) in pezze di rete a maglie annodate e senza nodi, in cui è possibile determinare la direzione N, la rete deve essere stirata nella direzione N delle maglie, come illustrato nell’allegato VII;

 

b) in pezze di rete senza nodi, in cui non è possibile determinare la direzione N, si misura l’asse più lungo della maglia.

 

     Art. 10. Utilizzo del misuratore di maglie per la misurazione di maglie quadrate

1. Per la misurazione di pannelli a maglie quadrate la pezza di rete deve essere stirata prima in un senso diagonale e quindi nell’altro senso diagonale delle maglie, come indicato nell’allegato VIII.

 

2. La procedura descritta nell’allegato VI si applica alla misurazione di ciascuna diagonale della maglia quadrata.

 

     Art. 11. Condizioni di misurazione

Le maglie sono misurate unicamente bagnate e non gelate.

 

     Art. 12. Misurazione dell’apertura delle singole maglie selezionate

1. L’apertura di ciascuna maglia corrisponde alla distanza tra i bordi esterni delle ganasce del misuratore nel punto di arresto della ganascia mobile.

 

2. Se si riscontra una differenza nella misurazione delle diagonali di una singola maglia quadrata si utilizza la diagonale più lunga.

 

     Art. 13. Determinazione dell’apertura di maglia della rete

L’apertura di maglia della rete è data dal valore medio, indicato dal misuratore, della serie di 20 maglie selezionate.

 

     Art. 14. Determinazione dell’apertura di maglia in caso di controversie

1. Se il comandante di un peschereccio contesta il risultato della determinazione dell’apertura di maglia effettuata in conformità dell’articolo 13, si procede alla selezione e alla misurazione di 20 maglie in un’altra parte della rete da pesca in conformità degli articoli da 6 a 12.

 

2. L’apertura di maglia è data dal valore medio, indicato dal misuratore, di tutte le 40 maglie selezionate. Il risultato indicato dal misuratore è definitivo.

 

CAPO IV

 

DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEL FILO RITORTO

 

     Art. 15. Disposizioni generali relative alla selezione dei ritorti

1. L’ispettore seleziona le maglie da qualsiasi parte della rete da pesca per la quale è prescritto uno spessore massimo autorizzato del filo ritorto.

 

2. Non vengono selezionati i ritorti di maglie rotte o rammendate.

 

     Art. 16. Selezione dei ritorti nelle pezze di rete con maglie a losanghe

Nelle pezze di rete con maglie a losanghe i ritorti sono selezionati nel modo seguente, come illustrato nell’allegato VIII:

 

a) nel caso di reti a ritorto semplice, il ritorto deve essere selezionato ai due estremi di una serie di 10 maglie consecutive;

 

b) nel caso di reti a ritorto doppio, ciascun trefolo del ritorto deve essere selezionato ai due estremi di una serie di cinque maglie consecutive.

 

     Art. 17. Selezione dei ritorti nelle pezze di rete a maglie quadrate

Nelle pezze di rete a maglie quadrate i ritorti sono selezionati nel modo seguente, come illustrato nell’allegato VIII:

 

a) nel caso di reti a ritorto semplice, il ritorto deve essere selezionato su un solo lato di 20 maglie, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia;

 

b) nel caso di reti a ritorto doppio, ciascun trefolo del ritorto deve essere selezionato su un solo lato di 10 maglie, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia.

 

     Art. 18. Selezione del misuratore dello spessore del filo ritorto

L’ispettore deve utilizzare un misuratore avente un foro circolare con un diametro pari allo spessore massimo autorizzato del filo ritorto per la parte di rete considerata.

 

     Art. 19. Condizioni di misurazione

I ritorti devono essere misurati quando non sono gelati.

 

     Art. 20. Determinazione dello spessore dei singoli ritorti selezionati

Se lo spessore di un ritorto impedisce la chiusura delle ganasce del misuratore o il ritorto non passa agevolmente nel foro quando le ganasce sono chiuse, l’ispettore assegna una valutazione negativa (–) alla determinazione dello spessore del ritorto.

 

     Art. 21. Determinazione dello spessore del filo ritorto

1. Se sui 20 fili ritorti selezionati si registrano più di cinque valutazioni negative (–) in conformità dell’articolo 20, l’ispettore procede alla selezione e alla misura di altri 20 ritorti conformemente alle disposizioni degli articoli da 15 a 20.

 

2. Se sui 40 fili ritorti complessivamente selezionati si registrano più di 10 valutazioni negative (–), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo autorizzato per la parte di rete considerata.

 

     Art. 22. Determinazione dello spessore del filo ritorto in caso di controversie

1. Se il comandante di un peschereccio contesta il risultato della determinazione dello spessore del filo ritorto effettuata in conformità dell’articolo 21, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

 

2. L’ispettore procede alla selezione e alla misura di 20 diversi ritorti nella stessa parte della rete da pesca. Se sui 20 ritorti complessivamente selezionati si registrano più di cinque valutazioni negative (–), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo autorizzato per la parte di rete considerata. Il risultato di tale misura è definitivo.

 

CAPO V

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23. Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 129/2003 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 129/2003 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX.

 

     Art. 24. Disposizioni transitorie

1. Per un periodo transitorio fino al 1o settembre 2009 gli Stati membri possono continuare ad applicare, nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, metodi per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca conformi al regolamento (CE) n. 129/2003.

 

2. Se uno Stato membro intende applicare nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, per un periodo transitorio fino al 1o settembre 2009, metodi per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca conformi al regolamento (CE) n. 129/2003, esso ne informa senza indugio la Commissione e pubblica tale informazione sul suo sito web ufficiale.

 

     Art. 25. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

 

[2] GU L 22 del 25.1.2003, pag. 5.

 

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ALLEGATO I

 

Apertura di maglia, direzione N e direzione T del filo ritorto

 

Figura

 

1 : apertura di maglia

 

2 : direzione T

 

3 : orientamento generale della rete

 

4 : direzione N

 

 

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ALLEGATO II

 

Pezza di rete a maglie a losanghe annodate e pezza di rete T90

 

Figura 1

 

La direzione del ritorto in una rete a maglie a losanghe annodate di tipo tradizionale (A) e in una rete cui è stata applicata una rotazione di 90° (B) è illustrata nella figura che segue.

 

A : pezza di rete a maglie a losanghe annodate

 

B : pezza di rete a maglie T90

 

1 : asse longitudinale della rete

 

 

Asse longitudinale della rete

 

 

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ALLEGATO III

 

Specifiche tecniche del misuratore di maglie

 

1. Il misuratore di maglie:

 

a) applica automaticamente una forza longitudinale di misura nell’effettuare la misurazione dell’apertura di maglia delle reti da pesca;

 

b) è dotato di due ganasce, una fissa e una mobile, aventi 2 mm di spessore e bordi arrotondanti con un raggio di 1 mm, che possano scivolare agevolmente sopra il ritorto come illustrato nella figura che segue;

 

c) è azionato elettricamente o con batteria; in quest’ultimo caso deve poter effettuare 1000 misurazioni di maglia consecutive prima di dover essere ricaricato;

 

d) è in grado di applicare alle maglie forze longitudinali selezionate comprese tra 5 e 180 Newton (N), con una precisione di 1 N;

 

e) dispone di un sistema integrato per misurare la forza applicata;

 

f) è in grado di stirare una maglia a una velocità costante di 300 ± 30 mm/min per mezzo della ganascia mobile;

 

g) è in grado di misurare maglie da 10 a 300 mm e dispone di ganasce amovibili per l’utilizzo su maglie di piccole e di grandi dimensioni;

 

h) ha una precisione di misura di 1 mm;

 

i) ha una struttura rigida e non soggetta a deformazioni da carico;

 

j) è leggero ma robusto e ha un peso non superiore a 2,5 kg;

 

k) è realizzato con materiali resistenti alla corrosione in ambiente marino;

 

l) è impermeabile e resistente alla polvere [norma IP56 [1]];

 

m) assicura un funzionamento stabile a temperature comprese tra – 10 e + 45 °C;

 

n) è in grado di resistere a temperature comprese tra – 30 e 70 °C durante lo stoccaggio e il trasporto;

 

o) è controllato da software che dispongono di un menu di funzioni e consentono l’autotest delle componenti elettroniche e meccaniche del misuratore al momento dell’entrata in funzione;

 

p) indica su uno schermo che è pronto per l’uso; in caso contrario, visualizza un messaggio d’errore, si spegne e cessa di funzionare;

 

q) può essere azionato con una sola mano e dispone di pulsanti esterni per l’accesso alle funzioni;

 

r) visualizza i dati su uno schermo integrale, indicando ogni misura, il numero di misure effettuate in una serie e il valore medio in millimetri;

 

s) memorizza i dati relativi ad almeno 1000 misure e ne consente la trasmissione a un computer;

 

t) dispone di una funzione che permette di calcolare l’apertura media di maglia arrotondata al decimo di millimetro più prossimo;

 

u) per il calcolo dell’apertura media di maglia nelle reti a maglie quadrate, il software incorporato è dotato di una funzione di selezione automatica della diagonale più lunga di ogni maglia;

 

v) salva i dati di tutte le misurazioni effettuate.

 

2. In alcuni casi le reti si deformano sotto carico. Il misuratore deve tener conto di tale condizione ed applicare nuovamente la forza prestabilita, utilizzando un algoritmo del software di controllo quale descritto in appendice.

 

Figura

 

(Disegni forniti a puro titolo illustrativo)

 

Descrizione |

 

1 | Ganascia fissa con cella di carico |

 

2 | Ganascia mobile |

 

3 | Schermo |

 

Specifiche |

 

Misura della lunghezza

 

Intervallo: | 10-300 mm |

 

Precisione: | ± 1 mm |

 

Misura della forza

 

Intervallo: | 5-180 N |

 

Precisione: | ± 1 N |

 

Forze di misura fisse: | 10 N, 20 N, 50 N, 125 N |

 

Velocità della ganascia mobile: | 300 ± 30 mm/min [2] |

 

Autonomia della batteria: | min. 1000 misure |

 

Memorizzazione dei dati

 

Memoria: | min. 1000 misure |

 

Campo di temperatura

 

Funzionamento: | da – 10 a 40 °C |

 

Stoccaggio: | da – 30 a 70 °C |

 

Impermeabile | norma IP56 |

 

Resistente all’urto | |

 

Peso | max. 2,5 kg |

 

 

[1] I codici di protezione interna (IP) sono specificati nella norma internazionale della commissione elettrotecnica internazionale (IEC) 60529.

 

[2] Velocità della ganascia mobile durante la tensione della maglia. La velocità della ganascia in assenza di carico può essere più elevata.

 

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Appendice dell’allegato III

 

Algoritmo di misura

 

Per tener conto della deformazione in una maglia stirata:

 

1) aprire la ganascia mobile all’interno della maglia a una velocità costante di 300 ± 30 mm/min [1], fino al raggiungimento della forza di misura;

 

2) spegnere il motore e attendere 1 secondo;

 

3) se la forza scende al di sotto dell’80 % della forza di misura prestabilita, aprire la ganascia mobile all’interno della maglia fino a raggiungere ancora una volta la forza di misura.

 

[1] Velocità della ganascia mobile durante la tensione della maglia. La velocità della ganascia in assenza di carico può essere più elevata.

 

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ALLEGATO IV

 

Specifiche tecniche del misuratore dello spessore del filo ritorto

 

I misuratori dello spessore del filo ritorto rispondono ai seguenti requisiti:

 

a) sono fabbricati in materiale resistente, non soggetto a corrosione e in grado di resistere alle difficili condizioni dell’ambiente marino, secondo il modello di seguito raffigurato;

 

b) il foro circolare utilizzato per misurare lo spessore del ritorto (il foro) presenta su entrambi i lati bordi arrotondati, al fine di evitare l’abrasione del ritorto quando questo è infilato nel foro durante il controllo;

 

c) hanno pinze dalla punta arrotondata per agevolare l’inserimento delle ganasce tra i ritorti doppi;

 

d) hanno ganasce ad azione parallela sufficientemente robuste da risultare indeformabili nell’ambito di un uso ragionevole, tenendo conto del fatto che le ganasce devono essere chiuse esercitando una pressione manuale nel corso di ogni misurazione;

 

e) le facce interne delle ganasce sono fresate in modo da lasciare un vuoto di 0,5 mm di profondità e 1 mm di lunghezza su ciascun lato del foro quando le ganasce sono chiuse, onde evitare che singoli filamenti che fuoriescono dalla struttura intrecciata o ritorta del filo rimangano intrappolati tra le superfici piane delle ganasce su ogni lato del foro in cui il ritorto è inserito;

 

f) quando le ganasce sono chiuse, il diametro del foro circolare è indicato in millimetri su una delle ganasce in corrispondenza del foro stesso; le ganasce sono chiuse quando le superfici delle due parti interne delle ganasce si toccano e sono allo stesso livello;

 

g) sia il manico che le ganasce recano il marchio "misuratore CE";

 

h) sono dotati di una tolleranza per il diametro del foro pari a 0 + 0,1 mm;

 

i) sono abbastanza maneggevoli da consentire ad un ispettore di trasportare una serie di quattro misuratori (4 mm, 5 mm, 6 mm e 8 mm) nel corso di un trasferimento in mare da un’imbarcazione a un’altra;

 

j) i misuratori di diverse dimensioni sono facilmente identificabili;

 

k) possono essere agevolmente introdotti tra ritorti doppi. Una volta posizionato, il misuratore deve poter essere agevolmente azionato con una sola mano.

 

Figura

 

Schema delle pinze di misurazione del ritorto

 

 

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ALLEGATO V

 

Calibrazione e prova del misuratore di maglie

 

A. Verifica della misura della lunghezza

 

La verifica della misura della lunghezza è effettuata inserendo le ganasce del misuratore da utilizzare nell’ispezione nelle fessure di diversa lunghezza della piastra rigida calibrata. Tale operazione può essere effettuata in qualsiasi momento.

 

Figura 1

 

 

B. Verifica della misura della forza

 

La verifica della misura della forza è effettuata sospendendo pesi calibrati alla ganascia fissa contenente la cella di carico, tenendo saldamente il misuratore in posizione verticale. I pesi devono avere un valore di 10, 20, 50 e 125 N ed essere utilizzati unicamente in condizioni di stabilità.

 

Figura 2

 

(Disegni forniti a puro titolo illustrativo)

 

1 : peso di prova

 

 

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ALLEGATO VI

 

Preparazione del misuratore di maglie

 

1. L’ispettore:

 

a) sceglie un misuratore di taglia adeguata alle maglie da misurare;

 

b) si accerta che le ganasce siano pulite;

 

c) verifica che il misuratore esegua correttamente l’autotest;

 

d) seleziona la forza di misura da applicare come di seguito indicato:

 

i) per gli attrezzi mobili:

 

- 20 N per maglie di dimensioni < 35 mm

 

- 50 N per maglie di dimensioni ≥ 35 mm e < 55 mm

 

- 125 N per maglie di dimensioni ≥ 55 mm

 

ii) per gli attrezzi fissi:

 

- 10 N per tutte le dimensioni di maglia;

 

e) verifica l’impostazione del tipo di ganascia. L’impostazione standard corrisponde a "normale". Se vengono utilizzate ganasce di dimensioni inferiori o superiori, l’ispettore imposta il corrispondente tipo di ganascia nel menu.

 

2. Il misuratore è pronto per l’uso una volta completate le operazioni elencate al punto 1.

 

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ALLEGATO VII

 

Utilizzo del misuratore di maglie a fini di ispezione

 

Per la misurazione delle maglie l’ispettore:

 

a) inserisce le ganasce nell’apertura di maglia accostando al nodo la ganascia fissa del misuratore, come indicato nella figura che segue;

 

b) aziona il misuratore per consentire l’apertura delle ganasce, fino a quando la ganascia mobile raggiunge il nodo opposto e si blocca una volta raggiunta la forza impostata.

 

Figura

 

1 : apertura di maglia

 

2 : direzione N

 

3 : ganascia fissa

 

4 : ganascia mobile

 

 

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ALLEGATO VIII

 

Fili ritorti doppi nelle reti a maglie a losanghe e a maglie quadrata

 

Figura

 

 

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ALLEGATO IX

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 129/2003 | Presente regolamento |

 

— |      Art. 1 |

 

Art. 1 |      Art. 2 |

 

Art. 2, paragrafo 1 |      Art. 3, paragrafo 2 |

 

Art. 2, paragrafo 2 |      Art. 3, paragrafo 4 |

 

Art. 3, paragrafo 1 |      Art. 9 |

 

Art. 3, paragrafo 2 | — |

 

Art. 3, paragrafo 3 | — |

 

Art. 4, paragrafo 1 |      Art. 10, paragrafo 1 |

 

Art. 4, paragrafo 2 |      Art. 10, paragrafo 2 |

 

Art. 5, paragrafo 1 |      Art. 6, paragrafo 1 |

 

Art. 5, paragrafo 2 |      Art. 6, paragrafo 2 |

 

Art. 5, paragrafo 3 |      Art. 6, paragrafo 3 |

 

Art. 6, paragrafo 1 |      Art. 11 |

 

Art. 6, paragrafo 2 |      Art. 12, paragrafo 1 |

 

Art. 6, paragrafo 3 |      Art. 12, paragrafo 2 |

 

Art. 7 |      Art. 13 |

 

Art. 8 | — |

 

Art. 9 |      Art. 14 |

 

Art. 10, paragrafo 1 |      Art. 3, paragrafo 2 |

 

Art. 10, paragrafo 2 |      Art. 3, paragrafo 2 |

 

Art. 10, paragrafo 3 |      Art. 3, paragrafo 4 |

 

Art. 10, paragrafo 4 |      Art. 3, paragrafo 2 |

 

Art. 10, paragrafo 5 |      Art. 3, paragrafo 2 |

 

Art. 11, paragrafo 1 |      Art. 7, paragrafo 1 |

 

Art. 11, paragrafo 2 |      Art. 7, paragrafo 2 |

 

Art. 12, paragrafo 1 |      Art. 11 |

 

Art. 12, paragrafo 2 |      Art. 8 |

 

Art. 13 |      Art. 13 |

 

Art. 14 |      Art. 6 |

 

Art. 15 |      Art. 14 |

 

Art. 16, paragrafo 1 |      Art. 3, paragrafo 3 |

 

Art. 16, paragrafo 2 |      Art. 3, paragrafo 3 |

 

Art. 16, paragrafo 3 |      Art. 3, paragrafo 4 |

 

Art. 17, paragrafo 1 |      Art. 15, paragrafo 1 |

 

Art. 17, paragrafo 2 |      Art. 15, paragrafo 2 |

 

Art. 17, paragrafo 3 | — |

 

Art. 18, paragrafo 1 |      Art. 19 |

 

Art. 18, paragrafo 2 |      Art. 16 |

 

Art. 18, paragrafo 3 |      Art. 17 |

 

Art. 19, paragrafo 1 |      Art. 20 |

 

Art. 19, paragrafo 2 |      Art. 21, paragrafo 1 |

 

Art. 19, paragrafo 3 |      Art. 21, paragrafo 2 |

 

Art. 20 |      Art. 22 |