§ 12.2.501 - Regolamento 20 dicembre 2005, n. 2166.
Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:20/12/2005
Numero:2166


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Obiettivo del piano di ricostituzione
Art. 3.  Valutazione delle misure di ricostituzione
Art. 4.  Fissazione dei TAC
Art. 5.  Procedimento per la fissazione del TAC per lo stock di nasello
Art. 6.  Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di scampo
Art. 7.  Limiti alla variazione dei TAC
Art. 8.  Limitazione dello sforzo
Art. 9.  Margine di tolleranza
Art. 10.  Pesatura degli sbarchi
Art. 11.  Notifica preliminare
Art. 12.  Stivaggio separato del nasello e dello scampo
Art. 13.  Trasporto del nasello e dello scampo
Art. 14.  Programma di controllo specifico
Art. 15.  Restrizioni per la pesca dello scampo
Art. 16.  Relazione sul piano di ricostituzione
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 12.2.501 - Regolamento 20 dicembre 2005, n. 2166.

Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

(G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), gli stock di nasello e di scampo nelle acque delle divisioni CIEM VIIIc e IXa registrano, a seguito della mortalità alieutica, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l’esaurimento.

      (2) È necessario adottare misure per l’attuazione di piani pluriennali finalizzati alla ricostituzione di tali stock, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca.

      (3) L’obiettivo di tali piani dovrebbe essere la ricostituzione degli stock entro limiti di sicurezza biologica in un arco di tempo di dieci anni.

      (4) L’obiettivo dovrebbe ritenersi conseguito quando gli stock sono considerati entro limiti di sicurezza biologica dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), alla luce del parere più recente del CIEM.

      (5) Per conseguire questo obiettivo, il livello della mortalità alieutica dovrebbe essere gestito in modo tale da essere ridotto di anno in anno.

      (6) Tale contenimento del tasso di mortalità alieutica può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati ed un sistema che preveda zone di divieto e limitazioni dei chilowatt-giorni, limitando lo sforzo di pesca su tali stock in modo da rendere impossibile il superamento dei TAC.

      (7) Una volta conseguito l’obiettivo della ricostituzione, è opportuno che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, le misure di gestione da attuare in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

      (8) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca.

      (9) Ai fini della ricostituzione degli stock di scampo, alcune zone di riproduzione di questa specie devono essere protette dalla pesca. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVO

 

     Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento istituisce un piano per la ricostituzione dei seguenti stock (di seguito «gli stock»):

     a) lo stock di nasello delle divisioni VIIIc e IXa definite dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM);

     b) lo stock di scampo della divisione CIEM VIIIc;

     c) lo stock di scampo della divisione CIEM IXa.

 

          Art. 2. Obiettivo del piano di ricostituzione

     Il piano di ricostituzione è inteso a ricostituire gli stock entro limiti di sicurezza biologica, in conformità delle informazioni fornite dal CIEM. Pertanto:

     a) per quanto riguarda lo stock di cui all’articolo 1, lettera a), esso dovrà raggiungere una biomassa dei riproduttori pari a 35 000 tonnellate nel corso di due anni consecutivi, in base alle relazioni scientifiche disponibili, o aumentare i quantitativi di individui maturi entro un periodo di dieci anni in modo da raggiungere valori pari o superiori a 35 000 tonnellate. Tale valore è adeguato alla luce dei nuovi dati scientifici trasmessi dal CSTEP;

     b) per quanto riguarda gli stock di cui all’articolo 1, lettere b) e c), essi dovranno essere ricostituiti entro limiti di sicurezza biologica nell’arco di un periodo di dieci anni.

 

          Art. 3. Valutazione delle misure di ricostituzione

     1. Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi la Commissione, sulla base del parere del CIEM e del CSTEP, valuta l’impatto delle misure di ricostituzione sugli stock e sulle attività di pesca ad essi correlate.

     2. Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che per uno stock è stato conseguito l’obiettivo di cui all’articolo 2, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire per quello stock il piano di ricostituzione previsto dal presente regolamento con un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     3. Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che uno stock non presenta segni di recupero, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l’adozione di misure supplementari e/o alternative intese ad assicurare la ricostituzione dello stock.

 

CAPO II

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

 

          Art. 4. Fissazione dei TAC

     1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC relativo all’anno successivo per gli stock interessati.

     2. Il TAC per lo stock di cui all’articolo 1, lettera a), è fissato conformemente all’articolo 5.

     3. I TAC per gli stock di cui all’articolo 1, lettere b) e c), sono fissati conformemente all’articolo 6.

 

          Art. 5. Procedimento per la fissazione del TAC per lo stock di nasello

     1. Ove il tasso di mortalità alieutica dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, superiore allo 0,3 % annuo, il TAC non supera il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere una riduzione del 10 % del tasso di mortalità alieutica nell’anno di applicazione rispetto al tasso stimato per l’anno precedente.

     2. Ove il tasso di mortalità alieutica dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, pari o inferiore allo 0,3 % annuo, il TAC è fissato al livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere un tasso annuo di mortalità alieutica dello 0,27 % nell’anno di applicazione.

     3. Ove il CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, sia in grado di calcolare un livello di catture corrispondente ai tassi di mortalità specificati ai paragrafi 1 e 2 soltanto per una parte delle divisioni CIEM VIIIc e IXa, il TAC è fissato ad un livello che sia compatibile con:

     a) il livello di catture corrispondente al tasso di mortalità indicato nella zona oggetto dei pareri scientifici; e

     b) il mantenimento di un rapporto costante di catture tra la zona oggetto dei pareri scientifici e l’insieme delle divisioni VIIIc e IXa. Il rapporto è calcolato sulla base delle catture nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui è adottata la decisione.

     Il metodo di calcolo utilizzato è fornito nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 6. Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di scampo

     I TAC per gli stock di cui all’articolo 1, lettere b) e c), sono fissati, sulla base della valutazione scientifica più recente del CSTEP, al livello considerato necessario per indurre lo stesso cambiamento relativo nel tasso di mortalità conseguito per lo stock di cui all’articolo 1, lettera a), in applicazione dell’articolo 5.

 

          Art. 7. Limiti alla variazione dei TAC

     A decorrere dal primo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:

     a) qualora l’applicazione dell’articolo 5 o dell’articolo 6 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % quello dell’anno interessato;

     b) qualora l’applicazione dell’articolo 5 o dell’articolo 6 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % a quello dell’anno interessato.

 

CAPO III

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

 

          Art. 8. Limitazione dello sforzo

     1. I TAC di cui al capo II sono integrati da un regime di limitazione dello sforzo di pesca, basato sui bacini geografici e sui gruppi di attrezzi da pesca, nonché sulle condizioni associate per l’utilizzazione di queste possibilità di pesca specificate nell’allegato IVb del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

     2. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione, sugli adeguamenti del numero massimo di giorni di pesca disponibili per le navi soggette al regime di limitazione dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 1. L’adeguamento è in proporzione diretta all’adeguamento annuo della mortalità alieutica stimato dal CIEM e dal CSTEP coerentemente con l’applicazione dei tassi di mortalità alieutica stabiliti secondo il metodo descritto all’articolo 5.

     3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro interessato può attuare un metodo diverso di gestione dello sforzo nella parte della divisione IXa situata ad est di 7°23′48″ di longitudine ovest misurati secondo la norma WGS84. Tale metodo fissa un livello di riferimento dello sforzo di pesca pari allo sforzo di pesca compiuto nel 2005. Per il 2006 e gli anni successivi lo sforzo di pesca è adeguato di un quantitativo che sarà deciso a maggioranza qualificata dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. Tale adeguamento è proposto dopo aver esaminato i pareri più recenti del CSTEP ed alla luce della relazione più recente del CIEM. In mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri interessati garantiscono che lo sforzo di pesca non oltrepassi il livello di riferimento.

     4. La Commissione può chiedere agli Stati membri che hanno usufruito della deroga di cui al paragrafo 3 di fornire una relazione sull’attuazione di eventuali altri metodi di gestione dello sforzo. La Commissione trasmette tale relazione a tutti gli altri Stati membri.

     5. Ai fini del paragrafo 3 lo sforzo di pesca è misurato come la somma, per anno civile, dei prodotti tra la potenza motrice totale installata misurata in chilowatt e il numero di giorni di pesca nella zona in questione ottenuti per tutte le navi interessate.

 

CAPO IV

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

 

          Art. 9. Margine di tolleranza

     1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, la tolleranza nella stima del quantitativo degli stock interessati, espresso in chilogrammi, è pari all’8 % del quantitativo registrato nel giornale di bordo. Nel caso in cui la normativa comunitaria non stabilisca un fattore di conversione, si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera.

     2. Il paragrafo 1 non si applica se il quantitativo degli stock interessati a bordo è inferiore a 50 kg.

 

          Art. 10. Pesatura degli sbarchi

     Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), superiori a 300 kg e/o i quantitativi dello stock di cui all’articolo 1, lettera b) e/o c), superiori a 150 kg pescati in una delle zone di cui all’articolo 1 siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all’asta.

 

          Art. 11. Notifica preliminare

     Il comandante di un peschereccio comunitario che ha operato nelle zone di cui all’articolo 1 e che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con un preavviso di almeno 24 ore, le seguenti informazioni:

     — il nome del porto o del luogo di scarico,

     — l’ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di scarico,

     — i quantitativi espressi in chilogrammi di peso vivo di tutte le specie di cui detiene a bordo un quantitativo superiore a 50 kg.

     Detta notifica può essere effettuata anche da un rappresentante del comandante del peschereccio.

 

          Art. 12. Stivaggio separato del nasello e dello scampo

     1. Allorché quantitativi dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), superiori a 50 kg sono stivati a bordo di una nave, è vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi degli stock di cui all’articolo 1 mescolati con altre specie di organismi marini in un recipiente.

     2. I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l’assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture degli stock interessati detenute a bordo.

 

          Art. 13. Trasporto del nasello e dello scampo

     1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), superiori a 300 kg o degli stock di cui all’articolo 1, lettera b) e/o c), superiori a 150 kg pescati in una delle zone geografiche di cui all’articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.

     2. In deroga all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), superiori a 300 kg trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi trasportati di queste specie. L’esenzione prevista dall’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.

 

          Art. 14. Programma di controllo specifico

     In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per gli stock può avere una durata superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.

 

CAPO V

MODIFICHE AL REGOLAMENTO (CE) N. 850/98

 

          Art. 15. Restrizioni per la pesca dello scampo

     Nel regolamento (CE) n. 850/98 è inserito il seguente articolo:

     «Articolo 29 ter. Restrizioni per la pesca dello scampo

     1. Durante i periodi di seguito riportati la pesca con:

     i) reti a strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino; e

     ii) nasse, è vietata nelle zone geografiche delimitate da una lossodromia compresa tra i seguenti punti, misurati secondo la norma WGS84:

     a) dal 1° giugno al 31 agosto compreso:

     42°23′ latitudine nord e 08°57′ longitudine ovest

     42°00′ latitudine nord e 08°57′ longitudine ovest

     42°00′ latitudine nord e 09°14′ longitudine ovest

     42°04′ latitudine nord e 09°14′ longitudine ovest

     42°09′ latitudine nord e 09°09′ longitudine ovest

     42°12′ latitudine nord e 09°09′ longitudine ovest

     42°23′ latitudine nord e 09°15′ longitudine ovest

     42°23′ latitudine nord e 08°57′ longitudine ovest

     b) dal 1° maggio al 31 agosto compreso:

     37°45′ latitudine nord e 009°00′ longitudine ovest

     38°10′ latitudine nord e 009°00′ longitudine ovest

     38°10′ latitudine nord e 009°15′ longitudine ovest

     37°45′ latitudine nord e 009°20′ longitudine ovest

     2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con reti a strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino nella zona geografica e nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), è autorizzata a condizione che la cattura accessoria di scampi non superi il 2 % del peso totale della cattura.

     3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nella zona geografica e nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera b).

     4. Nelle zone geografiche e al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1, le catture accessorie di scampi non possono superare il 5 %.

     5. Nelle zone e al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca dei pescherecci che utilizzano reti a strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino non superino i livelli dello sforzo di pesca dei pescherecci di quello Stato membro nei periodi equivalenti e nelle stesse zone nel 2004.

     6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi messe in atto per adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 5. Se la Commissione ritiene che le misure di uno Stato membro non adempiano tale obbligo, può proporre di modificarle. In assenza di accordo sulle misure tra la Commissione e lo Stato membro interessato, la Commissione può adottare misure secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.»

 

          Art. 16. Relazione sul piano di ricostituzione

     La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le conclusioni relative all’applicazione del piano di ricostituzione per gli stock interessati, compresi i dati socioeconomici disponibili attinenti al piano. La relazione è presentata entro il 17 gennaio 2010.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 17. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

Metodo per il calcolo di un TAC per le divisioni VIIIc e IXa per il nasello qualora

siano disponibili previsioni scientifiche sulle catture soltanto per una parte della zona

 

     Se le previsioni scientifiche sulle catture in una sottozona all’interno delle divisioni VIIIc e IXa corrispondenti al tasso di mortalità alieutica di cui all’articolo 5 indicano un valore pari a x tonnellate, la media delle catture per tale sottozona nei tre anni precedenti è di y tonnellate e la media delle catture per tutte le divisioni VIIIc e IXa nei tre anni precedenti è di z tonnellate, il TAC è calcolato come zx/y tonnellate.