§ 12.1.16 – Regolamento 27 settembre 2001, n. 1936.
Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:27/09/2001
Numero:1936


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Zone.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Campionamento delle catture.
Art. 4 bis.  Attività delle navi che partecipano ad operazioni di ingrasso del tonno rosso.
Art. 4 ter.  Attività delle aziende di ingrasso del tonno rosso.
Art. 4 quater.  Registro delle aziende di ingrasso di tonno rosso.
Art. 5.  Notifica delle catture.
Art. 6.  Informazioni sulle catture di squali.
Art. 6 bis.  Informazioni sulle catture di marlin bianco e di marlin azzurro.
Art. 7.  Catture non dichiarate.
Art. 8.  Osservazione delle navi.
Art. 8 bis.  Registro delle navi autorizzate a pescare nella zona della convenzione.
Art. 8 ter.  Disposizioni relative al noleggio di pescherecci comunitari.
Art. 8 quater.  Operazioni di trasbordo.
Art. 9.  Relazione annuale.
Art. 9 bis.  Dichiarazione annua sull'applicazione delle norme di gestione ICCAT da parte dei grandi pescherecci con palangari.
Art. 10.  Principi generali.
Art. 11.  Ispettori.
Art. 12.  Procedure di ispezione.
Art. 13.  Obblighi del comandante della nave durante l'ispezione.
Art. 14.  Procedure in caso di infrazione.
Art. 15.  Provvedimenti adottati a seguito di infrazioni.
Art. 16.  Trattamento dei rapporti d'ispezione.
Art. 17.  Trasbordi.
Art. 18.  Misure di controllo delle attività di pesca.
Art. 19.  Cittadini degli Stati membri.
Art. 19 bis.  Misure per lottare contro la pesca IUU.
Art. 19 ter.  Informazioni sulle navi che si presume abbiano esercitato una pesca IUU.
Art. 19 quater.  Misure nei confronti delle navi che si presume abbiano esercitato la pesca IUU.
Art. 20.  Principi generali.
Art. 20 bis.  Registro delle navi autorizzate a pescare nella zona dell'IOCT.
Art. 20 ter.  Operazioni di trasbordo.
Art. 20 quater.  Marcatura degli attrezzi da pesca.
Art. 20 quinquies.  Comunicazione di statistiche a fini scientifici.
Art. 20 sexies. 
Art. 21.  Osservazione.
Art. 21 bis.  Misure di controllo della pesca.
Art. 21 ter.  Navi IUU.
Art. 21 quater.  Azioni concernenti le navi che si presume abbiano esercitato la pesca IUU.
Art. 22.  Principi generali.
Art. 23.      Le misure necessarie all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 6 e dell'articolo 9, paragrafo 2, sono [...]
Art. 24.      1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio.
Art. 25.      1. Il regolamento (CE) n. 1351/1999 è abrogato.
Art. 26.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.1.16 – Regolamento 27 settembre 2001, n. 1936.

Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori.

(G.U.C.E. 3 ottobre 2001, n. L 263).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La Comunità europea è dal 14 novembre 1997 parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata "convenzione ICCAT".

     (2) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata "ICCAT", e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.

     (3) L'ICCAT ha adottato numerose raccomandazioni che stabiliscono obblighi in materia di controlli e di sorveglianza, in particolare per quanto concerne la raccolta e la trasmissione di dati statistici, le ispezioni in porto, la sorveglianza delle navi via satellite, l'osservazione delle navi ed i trasbordi, il controllo di navi di parti non contraenti e di navi prive di nazionalità. Queste raccomandazioni sono diventate vincolanti per la Comunità, che deve pertanto attuarle.

     (4) Alcuni di questi obblighi sono stati recepiti dal regolamento (CE) n. 1351/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che stabilisce talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT e dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associati per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 . Per ragioni di chiarezza è opportuno raggruppare queste misure in un unico regolamento che abroga e sostituisce il precedente regolamento.

     (5) Ai fini della ricerca scientifica è opportuno imporre ai comandanti dei pescherecci comunitari il rispetto degli obblighi previsti dal "Manuale operativo per le statistiche ed il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'oceano Atlantico" edito dall'ICCAT.

     (6) La Comunità ha approvato l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano in appresso denominata "IOTC". Tale accordo fornisce un utile strumento per rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell'oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell'oceano Indiano e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza dell'IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti. La Comunità dovrebbe applicare le misure di controllo adottate dall'IOTC.

     (7) L'IOTC ha adottato una raccomandazione che prevede la registrazione e lo scambio delle informazioni relative al tonno tropicale. Tale raccomandazione è vincolante per la Comunità e occorre pertanto attuarla.

     (8) La Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale ed ha avviato la procedura per aderire alla Commissione interamericana per il tonno tropicale, in appresso denominata "IATTC". In attesa dell'adesione e in ottemperanza all'obbligo di cooperazione derivante dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dovrebbe applicare le misure di controllo adottate dall'IATTC.

     (9) La Comunità, che ha firmato l'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini, ha deciso, con la decisione 1999/386/CE , di applicarlo provvisoriamente in attesa della sua approvazione. Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni di controllo previste dall'accordo.

     (10) Gli Stati membri dovrebbero intraprendere le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle misure di controllo previste dall'IOTC, dalla IATTC e dall'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini.

     (11) Il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, nonché a tutte le attività esercitate da pescherecci comunitari operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare, fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte.

     (12) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento stabilisce misure di controllo e d'ispezione delle attività di pesca relative agli stock di grandi migratori della specie di cui all'allegato I del presente regolamento e si applica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri immatricolati nella Comunità, in appresso denominati "pescherecci comunitari" operanti in una delle zone di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2. Zone.

     Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di zone marittime:

     a) Zona 1

     Tutte le acque dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti comprese nella zona della convenzione ICCAT, quale definita all'articolo I della stessa.

     b) Zona 2

     Tutte le acque dell'oceano Indiano comprese nella zona di competenza definita all'articolo II dell'accordo che istituisce l'IOTC.

     c) Zona 3

     Tutte le acque del Pacifico orientale comprese nella zona definita all'articolo III dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

 

     Art. 3. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

     a) "fermo": la salita a bordo di un peschereccio all'interno di una zona di competenza di un'organizzazione da parte di uno o più ispettori autorizzati a fini di ispezione;

     b) "trasbordo": lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali pesci da un peschereccio su un'altra nave in mare o in un porto, senza che tali prodotti siano stati registrati da uno Stato di approdo come sbarcati;

     c) "sbarco": lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali pesci da un peschereccio in un porto o a terra;

     d) "infrazione": qualsiasi atto o omissione presunti da parte di un peschereccio, annotati in un rapporto di ispezione, per i quali esistono seri motivi di sospettare che siano avvenuti in violazione delle disposizioni del presente regolamento o di qualsiasi altro regolamento che recepisce una raccomandazione adottata da un'organizzazione regionale per una delle zone di cui all'articolo 2;

     e) "nave di una parte non contraente": nave osservata e identificata mentre esercita attività di pesca in una delle zone di cui all'articolo 2 e che batte bandiera di uno Stato che non è parte contraente della pertinente organizzazione regionale;

     f) "nave priva di nazionalità": nave per la quale sussistono motivi sufficienti per ritenere che non abbia nazionalità.

     g) “ingrasso”: allevamento di individui in gabbie per aumentarne il peso o il tenore in grasso ai fini della commercializzazione [1];

     h) “messa in gabbia”: sistemazione di individui selvatici indipendentemente dalla loro taglia in strutture chiuse (gabbie) ai fini dell'ingrasso [2];

     i) “azienda di ingrasso”: azienda che pratica l'allevamento di individui selvatici messi in gabbia ai fini dell'ingrasso [3];

     j) “nave da trasporto”: nave che prende in consegna individui selvatici e li trasporta vivi verso aziende di ingrasso [4].

 

Capitolo I

Misure di controllo e di ispezione applicabili nella zona 1

 

Sezione 1

Misure di controllo

 

     Art. 4. Campionamento delle catture.

     1. Il campionamento delle catture è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1543/2000 , del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca nonché ai requisiti del Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'oceano Atlantico (3a edizione, ICCAT, 1990).

     2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

          Art. 4 bis. Attività delle navi che partecipano ad operazioni di ingrasso del tonno rosso. [5]

     1. Ogni comandante di pescherecci comunitari che trasferisce tonno rosso ai fini dell'ingrasso verso una nave da trasporto registra nel giornale di bordo:

     — i quantitativi di tonno rosso trasferiti e il numero di esemplari,

     — la zona di cattura,

     — la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso,

     — il nome della nave da trasporto, la bandiera, il numero di immatricolazione nonché l'indicativo internazionale di chiamata,

     — il nome della o delle aziende di ingrasso cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.

     2. Ogni comandante di nave da trasporto verso cui sono stati trasferiti quantitativi di tonno rosso registra:

     a) i quantitativi di tonno rosso trasferiti da ogni peschereccio e il numero di esemplari;

     b) il nome del peschereccio che ha effettuato la cattura dei quantitativi di cui alla lettera a) nonché la bandiera, il numero di immatricolazione e l'indicativo internazionale di chiamata;

     c) la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso;

     d) il nome della o delle aziende responsabili dell'ingrasso, cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.

     3. Il capitano è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 2 se la registrazione è sostituita da una copia della dichiarazione di trasbordo di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93 o da una copia del documento T2M di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93 che contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia da navi battenti la loro bandiera vengano registrati dalle autorità competenti. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di tonno rosso catturati e messi in gabbia dalle navi battenti la loro bandiera a norma dell'articolo 5 (compito I quale definito dall'ICCAT).

     In caso di esportazione e di importazione del tonno rosso catturato e destinato all'ingrasso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il numero e la data dei documenti statistici di cui al regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso, da essi convalidati e indicano il paese terzo di destinazione dichiarato.

     5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica, l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nella Comunità che catturano tonno rosso a fini dell'ingrasso. Tale comunicazione avviene entro il 30 aprile di ogni anno e comprende le seguenti informazioni:

     a) numero interno del peschereccio secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione;

     b) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori, operatori o noleggiatori.

     6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica, l'elenco di tutti i pescherecci che essi autorizzano a fornire e/o trasferire tonno rosso a fini dell'ingrasso. Tale comunicazione avviene entro il 30 aprile di ogni anno e comprende le seguenti informazioni:

     a) nome della nave, bandiera e numero di immatricolazione;

     b) bandiera o bandiere precedenti, se del caso;

     c) tipo di nave (nave con vasche, rimorchio, ecc.), lunghezza e stazza in GT;

     d) indicativo internazionale di chiamata;

     e) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori, dell'operatore/ degli operatori o del noleggiatore/dei noleggiatori.

 

          Art. 4 ter. Attività delle aziende di ingrasso del tonno rosso. [6]

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le aziende di ingrasso di tonno rosso soggette alla loro giurisdizione presentino alle competenti autorità nazionali una dichiarazione di messa in gabbia di cui all'allegato I bis 72 ore dopo la fine di ogni operazione di messa in gabbia realizzata da una nave da pesca o da trasporto. La presentazione della dichiarazione di messa in gabbia, che deve contenere tutti i dati necessari a norma del presente articolo, spetta alle aziende di ingrasso riconosciute dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le aziende di ingrasso di cui al paragrafo 1 presentino loro, entro il 1° luglio di ogni anno, una dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato.

     3. La dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato di cui al paragrafo 2 deve comprendere i seguenti dati:

     — il nome dell'azienda,

     — l'indirizzo dell'azienda,

     — il proprietario dell'azienda,

     — i quantitativi di tonno rosso (in t) commercializzati nel corso dell'anno precedente,

     — la destinazione dei quantitativi commercializzati (nome dell'acquirente, paese, data di vendita),

     — il numero e la data di convalida dei documenti statistici di cui al regolamento (CE) n. 1984/2003 in caso di esportazione e di importazione,

     — la durata dell'ingrasso dei quantitativi commercializzati (in mesi), per quanto possibile,

     — la taglia media del pesce commercializzato.

     4. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica ed entro il 1° agosto di ogni anno:

     — i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia nel corso dell'anno precedente;

     — i quantitativi di tonno commercializzati nel corso dell'anno precedente.

 

          Art. 4 quater. Registro delle aziende di ingrasso di tonno rosso. [7]

     1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via informatica ed entro il 30 aprile 2004, l'elenco delle aziende di ingrasso soggette alla sua giurisdizione che autorizza a effettuare operazioni di ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione.

     2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:

     — il nome dell'azienda, il suo numero di registro nazionale,

     — la localizzazione dell'azienda,

     — la capacità dell'azienda (espressa in tonnellate).

     3. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT entro il 31 agosto 2004 affinché le aziende di ingrasso di cui trattasi siano iscritte nel registro ICCAT delle aziende autorizzate ad effettuare operazioni di ingrasso di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.

     4. Qualsiasi modifica da apportare all'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione per trasmissione al segretariato esecutivo dell'ICCAT, secondo la stessa procedura almeno dieci giorni lavorativi prima della data in cui le aziende in causa avviano attività di ingrasso del tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT.

     5. Le aziende di ingrasso soggette alla giurisdizione di uno Stato membro che non sono iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate ad esercitare attività di ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.

 

     Art. 5. Notifica delle catture.

     1. Gli Stati membri trasmettono per via informatica alla Commissione, che a sua volta li trasmette al segretariato esecutivo dell'ICCAT, i dati annuali nominali relativi alle catture (compito I quale definito dall'ICCAT) per le specie di cui all'allegato II. Entro il 30 giugno dell'anno successivo gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a fini scientifici, le stime definitive relative all'intero anno o, in caso di impossibilità di trasmettere le stime definitive, le stime provvisorie [8].

     2. Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono, per via informatica, al segretariato esecutivo dell'ICCAT, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, i seguenti dati (compito II quale definito dall'ICCAT) [9]:

     a) i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca dell'anno precedente, con una ripartizione spazio-temporale particolareggiata;

     b) i dati disponibili relativi alle catture della pesca sportiva delle specie di cui all'allegato I.

     3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

     Art. 6. Informazioni sulle catture di squali.

     1. Gli Stati membri trasmettono tutti i dati disponibili sulle catture e il commercio di squali al Segretariato esecutivo dell'ICCAT e ne garantiscono l'accesso informatico alla Commissione.

     1 bis. Gli Stati membri trasmettono, a fini scientifici e per via informatica, al segretariato esecutivo dell'ICCAT, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, i dati sulle catture e lo sforzo di pesca quali definiti dall'ICCAT, in particolare le stime sui rigetti in mare delle carcasse di smerigli, squali mako e verdesche [10].

     2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

          Art. 6 bis. Informazioni sulle catture di marlin bianco e di marlin azzurro. [11]

     1. I comandanti dei pescherecci comunitari registrano ogni giorno, nel giornale di bordo, le informazioni relative al rigetto in mare dei marlin bianchi e dei marlin azzurri, vivi o morti, per settori non superiori a 5° di latitudine e 5° di longitudine, e indicano nelle dichiarazioni di sbarco il numero o il peso dei marlin bianchi o dei marlin azzurri sbarcati.

     2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a fini scientifici e per via informatica, entro il 30 giugno di ogni anno, le stime definitive relative all'intero anno precedente o, in caso di impossibilità di trasmettere le stime definitive, le stime provvisorie dei dati relativi alle catture, compresi i rigetti in mare, e gli sbarchi di marlin bianchi e marlin azzurri.

 

     Art. 7. Catture non dichiarate.

     In caso di importazioni di prodotti congelati di tonno rosso e di tonno obeso pescati da pescherecci palangresari aventi una lunghezza fuori tutto di oltre 24 m, ogni Stato membro raccoglie ed esamina su richiesta della Commissione, tutti i dati disponibili relativi alle importazioni e qualsiasi informazione connessa come ad esempio il nome delle navi, l'immatricolazione e il nome dell'armatore, le specie catturate, il relativo peso nonché la zona di pesca e il luogo di esportazione.

 

     Art. 8. Osservazione delle navi. [12]

     [1. Per osservazione si intende, ai sensi del presente articolo, qualsiasi osservazione effettuata da una nave o da un aereo di uno Stato membro o dalle autorità competenti di uno Stato membro responsabili delle ispezioni in mare:

     - di una nave priva di nazionalità verosimilmente impegnata nella pesca di specie di cui all'allegato I, oppure

     - di una nave battente bandiera di un'altra parte contraente verosimilmente impegnata in attività di pesca in contravvenzione alle misure di conservazione dell'ICCAT, oppure

     - di una nave battente bandiera di parti, entità, o entità di pesca non contraenti verosimilmente impegnata in attività di pesca in contravvenzione alle misure di conservazione dell'ICCAT.

     2. L'osservazione è trascritta in una scheda d'osservazione standard e contiene, se possibile, tutte le informazioni ivi previste. La scheda può essere eventualmente corredata delle fotografie della nave osservata.

     3. Le schede di osservazione sono trasmesse immediatamente all'autorità competente dello Stato membro dell'osservatore. Tale Stato membro le comunica senza indugio alla Commissione che informa lo Stato di bandiera della nave osservata. La Commissione trasmette immediatamente tali schede al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

     4. Lo Stato membro che riceve dall'autorità competente di una parte contraente osservazioni relative alle attività di una nave che batte la sua bandiera, notifica immediatamente alla Commissione tali osservazioni, nonché tutte le pertinenti informazioni. La Commissione notifica tempestivamente tali informazioni al Segretariato esecutivo, affinché vengano esaminate dal comitato di applicazione.

     5. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono alle proprie autorità nazionali qualsiasi informazione relativa a navi che si presume stiano pescando il tonno obeso nella zona della convenzione e che non figurano nell'elenco stabilito dal Segretariato esecutivo dell'ICCAT. Gli Stati membri notificano quanto prima tali osservazioni alla Commissione, che ne informa il Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

     6. Le modalità di attuazione del presente articolo riguardo al formato e ai requisiti della scheda di osservazione di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura all'articolo 24, paragrafo 2.]

 

          Art. 8 bis. Registro delle navi autorizzate a pescare nella zona della convenzione. [13]

     1. Anteriormente al 1° giugno 2003 ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via informatica, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, autorizzate a pescare tonnidi e specie affini nella zona della convenzione ICCAT grazie al rilascio di un permesso di pesca speciale.

     2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

     a) numero interno della nave secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98;

     b) bandiera o bandiere precedenti, se del caso;

     c) informazioni sull'eventuale radiazione da altri registri;

     d) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/ degli operatori;

     e) attrezzo utilizzato;

     f) periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo.

     3. Anteriormente al 1° luglio 2003 la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT, affinché le navi comunitarie interessate vengano iscritte nel registro ICCAT delle navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri autorizzate a pescare nella zona della convenzione ICCAT (in seguito denominato “registro ICCAT”).

     4. Qualsiasi modifica dell'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione, affinché la trasmetta al segretariato esecutivo dell'ICCAT secondo la stessa procedura, almeno dieci giorni lavorativi prima della data alla quale le navi iniziano le attività di pesca nella zona della convenzione.

     5. Ai pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri che non sono iscritti nell'elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare tonnidi e specie affini nella zona della convenzione ICCAT.

     6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

     a) solamente le navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che abbiano a bordo un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera siano autorizzate ad esercitare, secondo le condizioni stabilite nel permesso, attività di pesca di cui all'articolo 1 nella zona della convenzione ICCAT;

     b) non venga rilasciato alcun permesso di pesca speciale alle navi che hanno esercitato un'attività di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata nella zona della convenzione ICCAT (“pesca IUU”) di cui all'articolo 19 ter, tranne qualora i nuovi armatori forniscano prove adeguate che gli armatori e gli operatori precedenti non abbiano più alcun interesse giuridico né finanziario rispetto a tali navi, né esercitino alcun controllo su queste e che le loro navi non prendano parte né siano associate ad una pesca IUU;

     c) nella misura del possibile e nell'ambito della loro legislazione nazionale, gli armatori e gli operatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 non prendano parte né siano associati ad attività di pesca di tonnidi esercitate nella zona della convenzione ICCAT da pescherecci che non figurano nel registro ICCAT;

     d) nella misura del possibile e nell'ambito della loro legislazione nazionale, gli armatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 posseggano la cittadinanza di uno Stato membro.

     7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tonnidi e di specie affini catturati nella zona della convenzione ICCAT da navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri che non figurano nel registro ICCAT.

     8. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi informazione in base alla quale si possa presumere che navi con una lunghezza fuori tutto di oltre 24 metri non iscritte nel registro ICCAT esercitino attività di pesca e/o di trasbordo di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione ICCAT.

 

          Art. 8 ter. Disposizioni relative al noleggio di pescherecci comunitari. [14]

     1. Anteriormente al 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi battenti la loro bandiera noleggiate da parti contraenti della convenzione ICCAT per l'anno in corso nonché, in qualsiasi momento, le modifiche apportate a tale elenco.

     2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

     a) numero interno del peschereccio secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98;

     b) nome e indirizzo degli armatori della nave;

     c) specie di pesci oggetto del noleggio e contingente attribuito in base al contratto di noleggio;

     d) durata dell'accordo di noleggio;

     e) nome del noleggiatore;

     f) consenso dello Stato membro di bandiera all'accordo di noleggio;

     g) nome dello Stato in cui la nave è noleggiata.

     3. Alla data di conclusione dell'accordo di noleggio lo Stato membro di bandiera fornisce al segretariato esecutivo dell'ICCAT le seguenti informazioni, che trasmette anche alla Commissione:

     a) il suo consenso all'accordo di noleggio;

     b) le misure adottate per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT da parte delle navi battenti la sua bandiera e oggetto del noleggio.

     4. Alla scadenza dell'accordo di noleggio lo Stato membro di bandiera informa il segretariato esecutivo dell'ICCAT e la Commissione della data di scadenza dell'accordo di noleggio.

     5. Lo Stato membro di bandiera della nave noleggiata adotta le misure necessarie affinché:

     a) la nave noleggiata non sia autorizzata, durante il periodo di noleggio, a pescare nell'ambito del contingente o delle possibilità di pesca attribuite allo Stato membro di bandiera;

     b) la nave noleggiata non sia autorizzata a pescare, durante lo stesso periodo, nell'ambito di più accordi di noleggio;

     c) le catture effettuate dalla nave noleggiata siano registrate separatamente dalle catture effettuate dalle altre navi battenti bandiera di tale Stato membro;

     d) la nave noleggiata rispetti le misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT.

 

          Art. 8 quater. Operazioni di trasbordo. [15]

     Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e con una lunghezza fuori tutto di oltre 24 metri che pescano con i palangari e sono iscritte nell'elenco ICCAT di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 possono effettuare operazioni di trasbordo nella zona della convenzione ICCAT solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

 

     Art. 9. Relazione annuale.

     1. Anteriormente al 15 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale secondo il formato adottato dall'ICCAT che comprende: a) le informazioni sull'attuazione del sistema di sorveglianza via satellite e, b), una "tabella di dichiarazione ICCAT" per ogni attività di pesca, corredata di osservazioni relative, tra l'altro, al superamento dei margini di tolleranza stabiliti dall'ICCAT per le taglie minime di alcune specie e le misure adottate o da adottare. Gli Stati membri forniscono inoltre indicazioni sulla regolamentazione della pesca sportiva delle specie di cui all'allegato I e trasmettono tutte le informazioni relative alle operazioni di trasbordo che hanno interessato le loro navi nell'anno precedente [16].

     2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

          Art. 9 bis. Dichiarazione annua sull'applicazione delle norme di gestione ICCAT da parte dei grandi pescherecci con palangari. [17]

     Gli Stati membri i cui pescherecci con palangari aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare nella zona della convenzione trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° settembre di ogni anno, la “Dichiarazione annua sull'applicazione delle norme di gestione ICCAT da parte dei grandi pescherecci con palangari”, conformemente al modello di cui all'allegato IV.

 

Sezione 2

Procedure d'ispezione in porto

 

     Art. 10. Principi generali.

     1. Gli Stati membri designano, per le ispezioni nei loro porti, ispettori incaricati di sorvegliare e di ispezionare le operazioni di trasbordo e di sbarco delle specie di cui all'allegato I.

     2. Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni si svolgano secondo modalità non discriminatorie e conformemente alle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto.

     3. Lo Stato di approdo può, tra l'altro, ispezionare i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture a bordo dei pescherecci qualora detti pescherecci si trovino volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo.

 

     Art. 11. Ispettori.

     1. Gli Stati membri rilasciano uno speciale documento di identificazione ad ogni ispettore ICCAT, che deve averlo con sé e presentarlo prima di procedere all'ispezione. I dettagli di tale documento sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Gli Stati membri notificano l'elenco dei propri ispettori alla Commissione, che lo trasmette al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

     2. Gli Stati membri si assicurano che gli ispettori dell'ICCAT svolgano le loro mansioni conformemente alle norme stabilite nelle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto. Gli ispettori agiscono sotto il controllo operativo delle proprie autorità competenti, alle quali debbono rispondere delle proprie azioni.

 

     Art. 12. Procedure di ispezione.

     1. Gli Stati membri si assicurano che i loro ispettori ICCAT:

     - eseguano le ispezioni in modo da perturbare al minimo le attività della nave, e da evitare qualsiasi deterioramento della qualità del pesce,

     - redigano un rapporto di ispezione conformemente alle modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e lo trasmettano alle rispettive autorità.

     2. Gli ispettori hanno la facoltà di esaminare tutte le zone, i ponti e i locali della nave, le catture (trasformate o meno), gli attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti considerati necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione adottate dall'ICCAT, compreso il giornale di bordo e le polizze di carico nel caso di navi madre o di navi da trasporto.

     3. Gli ispettori firmano il rapporto in presenza del comandante della nave, che ha il diritto di annotarvi o di farvi annotare tutte le informazioni che ritiene pertinenti, apponendovi poi la propria firma. L'ispettore indica nel giornale di bordo che è stata effettuata un'ispezione.

 

     Art. 13. Obblighi del comandante della nave durante l'ispezione.

     Il comandante di una nave comunitaria:

     a) non si oppone alle ispezioni effettuate nei porti nazionali e esteri da ispettori autorizzati, non tenta di intimidirli o di ostacolarli nell'esercizio delle loro funzioni e ne garantisce la sicurezza;

     b) collabora all'ispezione della nave condotta secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, fornendo il proprio contributo a tal fine;

     c) fornisce all'ispettore i mezzi necessari per procedere all'esame delle zone, dei ponti, dei locali della nave, delle catture (trasformate o meno), degli attrezzi, delle attrezzature e di tutta la documentazione, compreso il registro di pesca e la polizza di carico.

 

     Art. 14. Procedure in caso di infrazione.

     1. Se ha seri motivi di ritenere che un peschereccio abbia svolto un'attività contraria alle misure di conservazione adottate dall'ICCAT, l'ispettore ICCAT:

     a) annota l'infrazione nel rapporto di ispezione;

     b) adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova;

     c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità.

     2. Lo Stato membro che esegue l'ispezione invia immediatamente l'originale del rapporto di ispezione alla Commissione, che lo trasmette senza indugio alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave ispezionata, con copia al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

 

     Art. 15. Provvedimenti adottati a seguito di infrazioni.

     1. Qualora riceva da una parte contraente dell'ICCAT o da un altro Stato membro la notifica di un'infrazione commessa da una nave che batte la sua bandiera, lo Stato membro agisce rapidamente, secondo la sua legislazione nazionale, al fine di ottenere ed esaminare le prove e condurre le indagini necessarie e, se, possibile, di ispezionare la nave.

     2. Gli Stati membri designano le autorità competenti per ricevere le prove delle infrazioni e ne comunicano alla Commissione nome, indirizzo e altri elementi utili.

     3. Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione, che le trasmette al Segretariato esecutivo dell'ICCAT, le sanzioni e le misure adottate nei confronti della nave interessata.

 

     Art. 16. Trattamento dei rapporti d'ispezione.

     1. Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori ICCAT di altri Stati membri e di altre parti contraenti lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori.

     2. Ciascuno Stato membro coopera con le parti contraenti interessate facilitando, nel rispetto della legislazione nazionale, i procedimenti giudiziari o di altro tipo conseguenti ad un rapporto presentato da un ispettore ICCAT conformemente alle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto.

 

Sezione 3

Misure specifiche applicabili alle navi prive

di nazionalità e navi di parti non contraenti

 

     Art. 17. Trasbordi.

     1. Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di ricevere trasbordi di pesci delle specie di cui all'allegato I da navi prive di nazionalità o battenti bandiera di una parte non contraente che non abbia lo status di parte, entità o entità di pesca cooperante.

     2. L'elenco delle parti, entità o entità di pesca cooperanti stabilito dall'ICCAT è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C).

     3. Anteriormente al 15 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai trasbordi di pesce delle specie di cui all'allegato I realizzati nell'anno precedente tra navi battenti la loro bandiera e navi battenti bandiera di una parte non contraente che abbia lo status di parte, entità o entità di pesca cooperante. La Commissione trasmette tali informazioni al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

 

     Art. 18. Misure di controllo delle attività di pesca.

     1. Le autorità competenti di uno Stato membro che hanno fermato e/o ispezionato una nave priva di nazionalità comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'ispezione nonché le eventuali misure adottate conformemente al diritto internazionale. La Commissione trasmette tali informazioni quanto prima al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché una nave priva di nazionalità o una nave di una parte non contraente che entra in un porto designato ai sensi dell'articolo 28 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 venga ispezionata dalle autorità nazionali competenti. Lo sbarco e il trasbordo delle catture della nave in questione è vietato fino al momento in cui l'ispezione è conclusa.

     3. Se risulta dall'ispezione che la nave ha a bordo risorse che sono oggetto di una raccomandazione in vigore dell'ICCAT, lo Stato membro interessato ne vieta lo sbarco e il trasbordo.

     4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante fornisca alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova convincente che:

     a) le risorse detenute a bordo sono state catturate al di fuori della zona in questione; oppure

     b) le risorse detenute a bordo sono state catturate senza contravvenire alle vigenti misure di conservazione.

 

     Art. 19. Cittadini degli Stati membri.

     Ciascuno Stato membro si adopera, nel rispetto della propria legislazione nazionale, per scoraggiare i propri cittadini dall'associarsi ad attività di parti non contraenti che compromettano l'attuazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.

 

          Art. 19 bis. Misure per lottare contro la pesca IUU. [18]

     [Ciascuno Stato membro si adopera, nel rispetto della propria legislazione nazionale, per garantire che i suoi importatori, trasportatori e altri operatori interessati si astengano dal partecipare al commercio e al trasbordo dei tonnidi e delle specie affini catturate da pescherecci che praticano una pesca IUU, in particolare tutti i tipi di pesca non conformi alle pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT.]

 

          Art. 19 ter. Informazioni sulle navi che si presume abbiano esercitato una pesca IUU. [19]

     [1. Ai fini del presente articolo si presume che un peschereccio battente bandiera di una parte non contraente eserciti attività di “pesca IUU” qualora le autorità competenti di uno Stato membro dimostrino, tra l'altro, che tale nave:

     a) cattura tonnidi o specie affini nella zona della convenzione ICCAT e non figura nel registro ICCAT;

     b) cattura tonnidi o specie affini nella zona della convenzione ICCAT e appartiene ad uno Stato di bandiera al quale non sono stati assegnati, in base alle pertinenti misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, né contingenti, né limiti di cattura o di sforzo;

     c) non registra né dichiara le catture realizzate nella zona della convenzione ICCAT o presenta false dichiarazioni;

     d) cattura o sbarca pesci sotto taglia, in contravvenzione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

     e) pesca durante i periodi di fermo o nelle zone precluse alla pesca, in contravvenzione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

     f) utilizza attrezzi da pesca vietati, in contravvenzione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

     g) partecipa ad operazioni di trasbordo con navi iscritte negli elenchi di cui al paragrafo 5;

     h) cattura senza autorizzazione tonnidi o specie affini nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale degli Stati costieri nella zona della convezione ICCAT e/o contravviene alla loro legislazione;

     i) è priva di cittadinanza e cattura tonnidi o specie affini nella zona della convenzione ICCAT;

     j) pratica attività di pesca contrarie a qualsiasi altra misura di conservazione e di gestione dell'ICCAT.

     2. In base alle informazioni raccolte dalle competenti autorità nazionali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 15 giugno di ogni anno, l'elenco delle navi battenti bandiera di una parte non contraente che si presume abbiano esercitato la pesca IUU durante l'anno in corso e negli anni precedenti, allegando i documenti giustificativi a sostegno di tale presunzione.

     La Commissione trasmette, entro il 15 luglio, le informazioni pervenute dagli Stati membri al segretariato esecutivo dell'ICCAT.

     3. Non appena lo riceve dal segretariato esecutivo dell'ICCAT, la Commissione trasmette agli Stati membri il progetto di elenco di navi di parti non contraenti che si presume esercitino la pesca IUU, elenco redatto dal segretariato esecutivo dell'ICCAT. Una volta ricevuto tale progetto di elenco, gli Stati membri sorvegliano attentamente le navi che figurano nel progetto di elenco per determinare le attività di tali navi e gli eventuali cambiamenti di nome, di bandiera e/o di proprietario delle navi stesse.

     4. Entro il 30 settembre gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni supplementari che potrebbero essere utili ai fini della redazione dell'elenco di cui al paragrafo 5.

     5. La Commissione notifica annualmente agli Stati membri, non appena lo riceve dall'ICCAT, l'elenco delle navi che si presume esercitino la pesca IUU (in seguito denominato “elenco IUU”).]

 

          Art. 19 quater. Misure nei confronti delle navi che si presume abbiano esercitato la pesca IUU. [20]

     [1. Gli Stati membri adottano, conformemente alla legislazione nazionale e al diritto comunitario, le misure necessarie affinché:

     a) le navi iscritte nell'elenco IUU e che entrano volontariamente in porto non siano autorizzate a sbarcare o a trasbordare in tale porto;

     b) la loro bandiera non venga concessa a navi che figurano nell'elenco IUU, tranne qualora la nave abbia cambiato effettivamente di proprietario e il nuovo proprietario possa comprovare che il proprietario o l'operatore precedente non abbia più alcun interesse giuridico, né finanziario né effettivo rispetto alla nave, né eserciti alcun controllo su questa oppure qualora lo Stato di bandiera stabilisca, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, che il fatto di concedere la propria bandiera alla nave non comporterà la pesca IUU;

     c) gli importatori, i trasportatori ed gli altri settori interessati siano incoraggiati ad astenersi dall'effettuare transazioni e trasbordi di tonnidi e specie affini provenienti dalle navi iscritte nell'elenco IUU;

     d) vengano raccolte e scambiate tutte le informazioni pertinenti con le altre parti contraenti e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti, con l'obiettivo di individuare, controllare o prevenire i falsi certificati d'importazione/esportazione di tonnidi o specie affini provenienti da navi che figurano nell'elenco IUU.

     2. Sono vietate le seguenti attività:

     a) per i pescherecci, le navi madri e le navi da trasporto battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, partecipare a trasbordi con navi che figurano nell'elenco IUU;

     b) noleggiare una nave che figura nell'elenco IUU;

     c) importare, sbarcare o trasbordare tonnidi o specie affini provenienti da navi che figurano nell'elenco IUU.]

 

CAPITOLO II

MISURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NELLA ZONA 2

 

Sezione 1

Misure di controllo

 

          Art. 20. Principi generali. [21]

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure applicabili nella zona.

 

          Art. 20 bis. Registro delle navi autorizzate a pescare nella zona dell'IOCT. [22]

     L'articolo 8 bis si applica mutatis mutandis.

 

          Art. 20 ter. Operazioni di trasbordo. [23]

     L'articolo 8 quater si applica mutatis mutandis.

 

          Art. 20 quater. Marcatura degli attrezzi da pesca. [24]

     1. Gli attrezzi utilizzati dai pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona in questione sono contrassegnati nel modo seguente: le reti, le lenze e gli altri attrezzi in mare sono provvisti di boe con bandierine o boe con riflettori radar di giorno e di boe luminose di notte, idonee a indicare la loro posizione ed estensione.

     2. Le boe di segnalazione e gli oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare la posizione degli attrezzi da pesca fissi debbono essere chiaramente contrassegnati, in qualsiasi momento, dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.

     3. I dispositivi di concentrazione dei pesci sono chiaramente contrassegnati, in qualsiasi momento, dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.

 

          Art. 20 quinquies. Comunicazione di statistiche a fini scientifici. [25]

     1. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della IOTC per via informatica, secondo le procedure per la trasmissione di statistiche di cui all'allegato V, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, le statistiche:

     a) sui dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca delle specie di cui all'articolo 1 per l'anno precedente;

     b) sui dati relativi alle taglie delle specie di cui all'articolo 1 per l'anno precedente;

     c) sui dati relativi alla pesca dei tonnidi con l'utilizzo di oggetti galleggianti, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci.

     2. Gli Stati membri creano una banca dati informatica contenente le informazioni relative alle statistiche di cui al paragrafo 1, garantendo l'accesso informatico alla Commissione.

 

Sezione 2

Procedure d'ispezione in porto

 

          Art. 20 sexies. [26]

     Gli articoli 10, 12, 13, 14 e 15 si applicano mutatis mutandis.

 

Sezione 3

Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti

 

          Art. 21. Osservazione. [27]

     [1. I comandanti dei pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona comunicano alle rispettive autorità nazionali le osservazioni di navi di parti non contraenti che si presume peschino o che pescano effettivamente il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nella zona.

     2. Gli Stati membri trasmettono quanto prima questa informazione alla Commissione, che la invia successivamente alla IOTC.]

 

          Art. 21 bis. Misure di controllo della pesca. [28]

     L'articolo 18 si applica mutatis mutandis.

 

          Art. 21 ter. Navi IUU. [29]

     [L'articolo 19 ter si applica mutatis mutandis.]

 

          Art. 21 quater. Azioni concernenti le navi che si presume abbiano esercitato la pesca IUU. [30]

     [L'articolo 19 quater si applica mutatis mutandis.]

 

Capitolo III

Misure di controllo e di sorveglianza applicabili nella zona 3

 

     Art. 22. Principi generali.

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure IATTC recepite nel diritto comunitario e le misure applicabili dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

 

Capitolo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 23.

     Le misure necessarie all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 6 e dell'articolo 9, paragrafo 2, sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

     Art. 24.

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 25.

     1. Il regolamento (CE) n. 1351/1999 è abrogato.

     2. L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2742/1999 è abrogato.

     3. I riferimenti al suddetto regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato III.

 

     Art. 26.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I

Elenco delle specie contemplate nel presente regolamento

 

     - Tonno bianco o alalunga: Thunnus alalunga

     - Tonno rosso: Thunnus thynnus

     - Tonno obeso: Thunnus obesus

     - Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis

     - Palamita: Sarda sarda

     - Tonno albacora: Thunnus albacares

     - Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus

     - Tonnetti: Euthynnus spp.

     - Tonno: Thunnus maccoyii

     - Tombarelli: Auxis spp.

     - Pesce castagna: Brama rayi

     - Aguglie imperiali o marlin: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

     - Pesci vela: Istiophorus spp.

     - Pesce spada: Xiphias gladius

     - Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

     - Lampuga, corifena: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis

     - Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

     - Cetacei (balene e focene): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

 

 

ALLEGATO I bis [31]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

Elenco delle specie soggette a comunicazione all'ICCAT

 

Denominazione latina

Denominazione comune

Thunnus thynnus

Tonno rosso

Thunnus maccoyii

Tonno

Thunnus albacares

Tonno albacora

Thunnus alalunga

Tonno bianco o alalunga

Thunnus obesus

Tonno obeso

Thunnus atlanticus

Tonno pinna nera

Euthynnus alletteratus

Tonnetto

Katsuwonus pelamis

Tonnetto striato

Sarda sarda

Palamita

Auxis thazard

Tombarello

Orcynopsis unicolor

Palamita bianca

Acanthocybium solandri

Maccarello striato

Scomberomorus maculatus

Sgombro reale

Scomberomorus cavalla

Sgombro reale

Istiophorus albicans

Pesce vela

Makaira indica

Marlin nero

Makaira nigricans

Marlin azzurro

Tetrapturus albidus

Marlin bianco

Xiphias gladius

Pesce spada

Tetrapturus pfluegeri

Aguglia imperiale

Scomberomorus tritor

Sgombro reale

Scomberomorus regalis

Sgombro reale

Auxis rochei

Tombarello

Scomberomorus brasiliensis

Sgombro reale

 

 

ALLEGATO III

Tabella di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 1351/1999

Il presente regolamento

Articoli 1, 2 e 3

Articolo 8

Articolo 4

Articolo 18

Articolo 5

Articolo 17

 

 

ALLEGATO IV [32]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V [33]

 

     (Omissis)


[1] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[6] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[7] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[9] Rase introduttiva così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[10] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[11] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[12] Articolo abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008.

[13] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[14] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[15] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[16] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[17] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[18] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004 e abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008.

[19] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004 e abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008.

[20] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004 e abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008.

[21] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004, che ha sostituito l’intero Capitolo II.

[22] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[23] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[24] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[25] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[26] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[27] Articolo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004, che ha sostituito l’intero Capitolo II e abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008.

[28] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[29] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004 e abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008.

[30] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004 e abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008.

[31] Allegato inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[32] Allegato inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.

[33] Allegato inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 869/2004.