§ 38.9.8 - L. 9 ottobre 2000, n. 285.
Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.9 edilizia sportiva
Data:09/10/2000
Numero:285


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 1 bis.  (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici).
Art. 2.  (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici)
Art. 3.  (Compiti dell'Agenzia)
Art. 4.  (Ordinamento dell'Agenzia)
Art. 5.  (Comitato direttivo)
Art. 6.  (Direttore generale)
Art. 6 bis.  (Vicedirettori generali)
Art. 7.  (Comitato di alta sorveglianza e garanzia)
Art. 8.  (Personale dell'Agenzia)
Art. 9.  (Conferenza di servizi)
Art. 9 bis.  (Varianti in corso d'opera).
Art. 10.  (Risorse finanziarie)
Art. 11.  (Garanzia fidejussoria)
Art. 11 bis.  (Polizza assicurativa)
Art. 12.  (Indennità di espropriazione)
Art. 13.  (Destinazione finale dei beni)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 14 bis.  (Stralcio del piano degli interventi)
Art. 14 ter.  (Gestione transitoria)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 38.9.8 - L. 9 ottobre 2000, n. 285.

Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

(G.U. 16 ottobre 2000, n. 242).

 

     Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006", di seguito denominati "Giochi olimpici", di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresì i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 2, svolge l'attività di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1-bis. [1]

     1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto dal presidente della regione Piemonte, dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, nonché da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il Comitato di regia è presieduto dal presidente della regione Piemonte. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validità delle riunioni del Comitato di regia è necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo. [2]

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato di regia, sono apportate, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti all'inserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili. [3]

     3. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenza.

     4. La giunta della regione Piemonte approva, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata "valutazione ambientale strategica", anche sulla base dello studio di compatibilità ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del piano degli interventi. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali. [4]

     5. La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici nonché delle informazioni e dei dati messi a disposizione dall'Agenzia di cui all'articolo 2, provvede, eventualmente attraverso l'istituzione di appositi strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicità riguardo al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative all'organizzazione dei Giochi olimpici, nonché alle modalità di accesso agli atti relativi alle decisioni stesse. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dall'articolo 9. [5]

 

          Art. 1 bis. (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). [6]

     1 Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici è la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.

     2 l Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilità anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, né alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attività e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO.

     3 Nello svolgimento di tutte le proprie attività, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalità.

 

          Art. 2. (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici)

     1. E' istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Torino.

     2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'attività dell'Agenzia è disciplinata dal diritto privato.

     3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia è espletato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

 

          Art. 3. (Compiti dell'Agenzia)

     1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalità di cui all'articolo 14-bis, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici. [7]

     2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. [8]

     2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia può delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalità della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale. [9]

     2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future. L'Agenzia esercita tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro società strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici [10].

     2-quater. La facoltà di cui al comma 2-ter può essere esercitata, mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui l'occupazione è preordinata. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. [11]

     3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza. [12]

     3-bis. L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. [13]

     4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attività inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.

     5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario.

     6. L'Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.

     7. L'Agenzia termina la propria attività il 31 dicembre 2006 [14].

 

          Art. 4. (Ordinamento dell'Agenzia)

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il direttore generale;

     a-bis) due vicedirettori generali [15]

     b) il comitato direttivo;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia. [16]

     3. Il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica della regolarità amministrativa e contabile dell'attività dell'Agenzia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

     4. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sino alla cessazione dell'Agenzia medesima.

     5. Agli organi dell'Agenzia ed ai loro componenti si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, in quanto compatibili con la presente legge.

     6. All'interno dell'Agenzia viene costituito un ufficio di controllo interno per l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

          Art. 5. (Comitato direttivo) [17]

     1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attività dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 3.

     2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, dai due vicedirettori generali, nominati a norma dell'articolo 6-bis, nonché da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore generale. [18]

     3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validità delle deliberazioni del comitato direttivo è necessaria la presenza di sette componenti. [19]

 

          Art. 6. (Direttore generale)

     1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale.

     2. Il direttore generale convoca e presiede le sedute del comitato direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dagli atti organizzativi, ai vicedirettori generali. Il direttore generale cura i rapporti con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e promuove gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. [20]

     3. Il direttore generale, per tutta la durata del suo incarico, non può assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi natura conferiti da soggetti pubblici e privati.

     4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, può revocare il direttore generale per gravi inadempienze nell'attuazione del programma, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili.

 

          Art. 6 bis. (Vicedirettori generali) [21]

     1. I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione tecnica.

     2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.

 

          Art. 7. (Comitato di alta sorveglianza e garanzia) [22]

     [1. Presso l'Agenzia è istituito il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, organismo indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal presidente e da cinque membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti del Comitato sono scelti tra personalità di indiscusso prestigio ed autorevolezza. [23]

     2. Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche di soggetti esterni da scegliere con procedure concorsuali:

     a) effettua i controlli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare riguardo alla verifica della congruità dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; a tale fine può acquisire le informazioni ritenute necessarie;

     b) svolge, d'iniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti e dei subappalti, e in generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere. Le imprese stabilite in Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono essere iscritte alle Casse edili provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Le imprese stabilite in Paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana; [24]

     c) cura gli accertamenti di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

     d) informa il Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici sull'esito degli accertamenti effettuati;

     e) rende pubblici in via telematica con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati. [25]

     3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di alta sorveglianza e garanzia può avvalersi dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell'ufficio di controllo interno dell'Agenzia. Le risorse necessarie per le attività istituzionali del Comitato sono ricomprese nell'ambito di quelle attribuite all'Agenzia dall'articolo 10, comma 2, e sono stabilite nella misura determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 1 del presente articolo.]

 

          Art. 8. (Personale dell'Agenzia)

     1. L'Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unità, mediante:

     a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale;

     b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l'Agenzia è comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.

     2. L'Agenzia può stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalità.

 

          Art. 9. (Conferenza di servizi)

     1. La giunta della regione Piemonte, anche su richiesta dell'Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi che si svolge secondo le disposizioni del presente articolo, in deroga ai commi 7, 8 e 13 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonché sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

     2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

     3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione Piemonte convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.

     4. La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonché relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico. Dette variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purché la proposta di variazione sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro l'ulteriore termine di dieci giorni. [26]

     5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

     6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

     7. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è resa al presidente della regione, al presidente della provincia o ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, il presidente della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva; in caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

     8. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all'autorità di cui al secondo periodo del comma 7. Se positiva, la determinazione è assunta previa deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei ministri, dei competenti organi regionali, provinciali o comunali.

     9. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale e in caso di provvedimento negativo, trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

 

     Art. 9 bis. (Varianti in corso d'opera). [27]

     1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, semprechè sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata.

 

          Art. 10. (Risorse finanziarie)

     1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e delle opere connesse è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell'Agenzia è altresì concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002. [28]

     2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce "spese generali" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma. [29]

     3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo. [30]

     4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

     5. In deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     6. Alla presente legge si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

          Art. 11. (Garanzia fidejussoria) [31]

     1. Oltre alle garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, del 20 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.

     2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo".

 

          Art. 11 bis. (Polizza assicurativa) [32]

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia può stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati.

 

          Art. 12. (Indennità di espropriazione) [33]

 

          Art. 13. (Destinazione finale dei beni)

     1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonché il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2. [34]

     1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono, in conformità alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo. [35]

 

          Art. 14. (Copertura finanziaria)

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 2000, a lire 130 miliardi per il 2001, a lire 120 miliardi per il 2002 e a lire 110 miliardi a decorrere dal 2003, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. [36]

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. [37]

 

          Art. 14 bis. (Stralcio del piano degli interventi) [38]

     1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziate.

     2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tiene conto dell'ordine di priorità della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

     3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici.

     4. Ferma restando la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3, il Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

     5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis, 3, 3-bis e 5, attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi.

 

          Art. 14 ter. (Gestione transitoria) [39]

     1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1.

 

          Art. 15. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato 1 - (articolo 1, comma 1)

 

     IMPIANTI

     1) Biathlon;

     2) Bob e slittino;

     3) Curling;

     4) Hockey (gare);

     5) Hockey (gare);

     6) Hockey (gare);

     7) Hockey (gare/allenamento);

     8) Hockey (allenamento);

     9) Pattinaggio artistico - Short track;

     10) Pattinaggio veloce;

     11) Salto e combinata;

     12) Sci alpino, snow, free style;

     13) Sci di fondo;

     14) Opere urbanizzazione.

 

     Allegato 2 - (articolo 1, comma 1)

     INFRASTRUTTURE OLIMPICHE

     Impianti:

     1) Villaggi olimpici;

     2) Villaggi media;

     3) Main press centre/International broadcast centre (MPC/IBC).

 

     Allegato 3 - (articolo 1, comma 1)

     INFRASTRUTTURE VIARIE

 

 

Tipo di strada

Località

Tipo di intervento

1

Statale 23

Cesana-Sestriere

Adeguamento

2

Statale 23

Perosa-Sestriere

Adeguamento

3

Statale 23

Pinerolo-Porte-Perosa

Costruzione varianti ed adeguamento

4

Statale 24

Cesana-Claviere

Adeguamento

5

Strutture e infrastrutture di interscambio modale

Oulx-Cesena-Pinerolo

Realizzazione

6

Corso Spezia

Torino

Sottopasso

7

Strade provinciali

Varie

Adeguamento

8

Statale 24

Cesana

Variante

9

Statale 24

Claviere

Circonvallazione coperta

10

Statale 589

Avigliana

Variante, 1° stralcio

11

Statale 589

Saluzzo-Pinerolo

Adeguamento

12

SATT (Sistema autostradale tangenziale di Torino)

Torino-Pinerolo

Completamento: diramazione autostradale Torino-Pinerolo 2° tronco; nuova barriera di esazione e centro manutenzione in località Beinasco comprese le opere di mitigazione ambientale sulle viabilità provinciali SP 6 - SP 174 - SP 175

13

SATT

Area metropolitana

Adeguamento SATT - tratta vincolo interporto Torino/interscambio di Bruere

14

Autostrada

Torino-Bardonecchia

Completamento svincolo Bardonecchia; realizzazione quarta corsia

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e così modificato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[3] Comma così modificato dagli artt. 1 e 16 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[4] Comma così modificato dall'art. 16 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[6] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[9] Comma inserito dall'art. 3 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[10] Comma inserito dall'art. 3 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., e così modificato dall’art. 7 septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[11] Comma inserito dall'art. 3 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., e così sostituito dall’art. 7 septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[12] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[13] Comma inserito dall'art. 3 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[14] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi, da ultimo, l'art. 44, comma 8 quinquies, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[15] Lettera inserita dall'art. 4 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[16] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[17] Il Comitato di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 1, comma 1301, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[18] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[19] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[20] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[21] Articolo inserito dall'art. 7 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1300, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[23] Comma così modificato dagli artt. 8 e 16 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[24] Lettera così modificata dall'art. 8 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[25] Lettera così modificata dall'art. 8 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[26] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[27] Articolo inserito dall'art. 5 bis del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186.

[28] Comma così modificato dagli artt. 10 e 16 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[29] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[30] Comma così modificato dall'art. 16 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[32] Articolo inserito dall'art. 12 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[33] Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 nel testo stabilito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 a decorrere dal 30 giugno 2003.

[34] Comma così modificato dagli artt. 13 e 16 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[35] Comma aggiunto dall'art. 13 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[36] Comma così modificato dall'art. 16 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[37] Comma così modificato dall'art. 16 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[38] Articolo inserito dall'art. 14 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[39] Articolo inserito dall'art. 15 della L. 26 marzo 2003, n. 48, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.