§ 98.1.8148 - D.M. 31 gennaio 1992, n. 286.
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/01/1992
Numero:286


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 28 del proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987 - indicato nelle premesse, [...]
Art. 2.      1. Al predetto decreto 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, viene aggiunto il seguente articolo
Art. 3.      1. L'art. 19 del sopramenzionato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente articolo


§ 98.1.8148 - D.M. 31 gennaio 1992, n. 286.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

(G.U. 19 maggio 1992, n. 115)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

     Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, recante la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del predetto Istituto e successive modificazioni, come modificato dal decreto 27 dicembre 1990, n. 454;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 novembre 1986, n. 86/609/CEE - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 358 del 28 dicembre 1986 - concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

     Vista la proposta del comitato scientifico dello stesso Istituto, espressa in occasione della seduta del 12 dicembre 1990, relativa alla istituzione del servizio "Qualità e sicurezza della sperimentazione animale";

     Sentito il Consiglio dei direttori di laboratorio, che ha espresso il proprio favorevole avviso in proposito, nelle sedute del 23 ottobre e 20 novembre 1990;

     Vista la deliberazione n. 19, allegata al verbale n. 128 del 19 dicembre 1990, del comitato amministrativo del ripetuto Istituto superiore di sanità, concernente la suddetta proposta di istituzione del servizio "Qualità e sicurezza della sperimentazione animale";

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 39100/Sap. 20 del 7 novembre 1991);

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'art. 28 del proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987 - indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente articolo:

     "Art. 28 (Servizi tecnici). 1. I servizi tecnici e le loro attribuzioni sono individuati nei successivi articoli da art. 29 ad art. 34-ter".

 

          Art. 2.

     1. Al predetto decreto 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, viene aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 34-ter (Servizio qualità e sicurezza della sperimentazione animale dell'Istituto superiore di sanità). 1. Attività pertinenti alla ottimizzazione della qualità e del benessere degli animali da laboratorio, con particolare riguardo alla consulenza tecnico-scientifica e alla vigilanza sulla conduzione della sperimentazione relativa alla ricerca e ai controlli di Stato;

     Fornitura, deposito, quarantena e allevamento degli animali da laboratorio in relazione alle specifiche esigenze tecnico-scientifiche dei laboratori e dei servizi;

     Gestione delle attività logistiche, amministrative, di registrazione e di analisi dei dati pertinenti all'acquisizione, allevamento e impiego degli animali da laboratorio;

     Formazione del personale addetto alla cura degli animali da laboratorio;

     Contributo, in cooperazione con i laboratori, all'analisi di fattibilità sulla utilizzazione dei metodi complementari e/o alternativi atti a limitare l'impiego degli animali da laboratorio;

     Attività pertinenti alla applicazione delle normative nazionali e comunitarie sull'impiego degli animali da laboratorio e contributo alla definizione dei criteri per l'aggiornamento delle normative stesse sotto i profili tecnico-scientifico ed etico.

     2. Presso il servizio è istituito un comitato tecnico scientifico con funzioni di consulenza facoltativa in materia di scelte tecniche-operative, di individuazione degli indirizzi generali nel settore della sperimentazione animale, di controllo sull'etica della sperimentazione stessa, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/609, in data 24 novembre 1986.

     Il comitato, presieduto dal direttore del servizio in questione, è costituito da sei membri nominati dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, scelti oltre che tra il personale dell'Istituto superiore di sanità e tra i rappresentanti dell'organo di indirizzo scientifico dello stesso Istituto, tra altre personalità particolarmente qualificate sul piano sia scientifico che biomedico.

     Le deliberazioni del comitato non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.

     3. Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le ex carriere tecniche:

Dirigenti di ricerca

 

1

Ricercatori

 

1

Ex legge 8 agosto 1973, n. 519

Ex D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285

(Assistenti tecnici)

Specialisti tecnici E.R.

3

(Segretari tecnici)

Specialisti tecnici E.R.

1

(Aiutanti tecnici)

Assistenti tecnici

3

(Addetti tecnici)

Assistenti tecnici

6

 

          Art. 3.

     1. L'art. 19 del sopramenzionato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente articolo:

     "Art. 19 (Medicina veterinaria). 1. Al laboratorio sono assegnate le seguenti attribuzioni:

     studio dei cicli infettivi e dei meccanismi patogenetici delle malattie virali, batteriche, parassitarie e micotiche degli animali, con particolare riguardo alle zoonosi;

     elaborazione e standardizzazione di metodi diagnostici per l'identificazione degli agenti eziologici;

     centri di riferimento per i diversi agenti eziologici;

     vigilanza limitata all'attività di sanità pubblica sugli istituti zooprofilattici;

     elaborazione dei criteri per l'impiego ed il controllo degli alimenti, dei farmaci e degli additivi destinati alla alimentazione animale;

     controllo dei presidi immunizzanti;

     consulenza nel campo degli interventi di individuazione e profilassi delle malattie infettive e diffusive del bestiame;

     studi epidemiologici finalizzati soprattutto alla prevenzione e al controllo delle zoonosi;

     elaborazione dei criteri per il controllo dei residui di anabolizzanti negli alimenti di origine animale;

     studio degli aspetti morfologici e funzionali delle malattie non infettive degli animali.

     2. Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

     alimentazione animale;

     anatomia e istopatologia veterinaria;

     infezioni batteriche;

     infezioni parassitarie e micotiche;

     infezioni virali;

     malattie non infettive degli animali;

     residui di anabolizzanti negli alimenti di origine animale.

     3. Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per il personale delle ex carriere tecniche:

Dirigenti di ricerca

 

5

Ricercatori

 

8

Ex legge 8 agosto 1973, n. 519

Ex D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285

(Assistenti tecnici)

Specialisti tecnici E.R.

9

(Segretari tecnici)

Specialisti tecnici E.R.

1

(Aiutanti tecnici)

Assistenti tecnici

11

(Addetti tecnici)

Assistenti tecnici

9