§ 3.5.35 - L.R. 16 maggio 1988, n. 15. - Interventi per il potenziamento e
la qualificazione dell'offerta turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:16/05/1988
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Iniziative ammesse a finanziamento. 1. In attuazione degli artt. 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la Regione favorisce:
Art. 2.  Destinatari. 1. Destinatari degli interventi sono:
Art. 3.  Provvidenze. 1. Per il conseguimento delle finalità di cui alle lett. a). b), c), d), e) dell'art. 1, la Regione dispone, nei confronti di tutti i soggetti di cui al precedente art. 2, la [...]
Art. 4.  Convenzioni. 1. Ai fini della concessione delle provvidenze la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con gli Istituti di credito, le Società di leasing o altri soggetti abilitati. Nelle [...]
Art. 5.  Delega funzioni amministrative. 1. Le funzioni amministrative di cui al Titolo II della presente legge sono delegate alle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto.
Art. 6.  Domande. 1. Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui al presente titolo gli interessati presentano domanda al presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, [...]
Art. 7.  Procedure di concessione delle provvidenze. L'Amministrazione provinciale, sentite le Associazioni di categoria, compie l'istruttoria sull'ammissibilità dell'iniziativa e trasmette, entro 40 giorni [...]
Art. 8.  Comitato di valutazione tecnica. 1. Il Comitato di valutazione tecnica, con sede presso la Giunta regionale Ufficio turismo e industria alberghiera, è nominato con decreto del Presidente della [...]
Art. 9.  Criteri prioritari. 1. L'Amministrazione provinciale ed il Comitato di valutazione tecnica, nel rispetto della riserva riferita alle iniziative inserite nel PIM Umbria ai sensi dell'art. 2 della [...]
Art. 10.  Liquidazione del contributo. 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione formale del contratto definitivo di mutuo, l'Amministrazione provinciale, dopo aver accertato che tutte le opere ammesse a [...]
Art. 11.  Vincolo di destinazione ai fini del contributo. 1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui alla presente legge sono vincolati per tutta la durata del mutuo alla destinazione [...]
Art. 12.  Riparto stanziamenti. 1. I fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze di cui al Titolo I della presente legge sono di norma ripartiti tra le Province alla regione nella misura del settanta [...]
Art. 13.  Accreditamento fondi. 1. La Giunta regionale eroga alle Amministrazioni provinciali i fondi stanziati dalla presente legge a seguito di apposita richiesta accompagnata da rendiconto finanziario [...]
Art. 14.  Norma transitoria. 1. Le istanze, già presentate ai sensi della l.r. 19 novembre 1984, n. 45 e ancora pendenti, quando si riferiscano ad iniziative che rientrano nelle finalità di cui all'art. 1, [...]
Art. 15.  Finalità. 1. La Giunta regionale interviene per il finanziamento complessivo del «Progetto Turismatica» finalizzato alla informatizzazione dei servizi e delle attività turistiche del proprio Ufficio [...]
Art. 16.  Domande. 1. Le domande per l'ottenimento dei contributi sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro 120 gg. dalla entrata in vigore della presente legge, corredate dei seguenti [...]
Art. 17.  Liquidazione dei contributi. 1. I contributi sono liquidati in unica soluzione alla realizzazione dell'iniziativa, sulla base di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.
Art. 18.  Termine e revoca. 1. Nel provvedimento di concessione dei contributi da emanare entro 60 gg. dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 16, la Giunta regionale fissa il termine entro cui [...]
Art. 19.  Finalità. 1. La Regione eroga contributi in conto capitale in favore degli Enti locali territoriali per l'acquisto, la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'adattamento e l'ammodernamento [...]
Art. 20.  Domande. 1. Le domande per l'ottenimento del contributo sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale. entro 180 giorni. dalla entrata in vigore della presente legge, corredate dei seguenti [...]
Art. 21.  Assegnazione e liquidazione contributi. 1. La Giunta regionale predispone il piano attuativo degli interventi ai sensi dell'art. 3 della l.r. 20 maggio 1986, n. 19 ed individua gli Enti a cui sono [...]
Art. 22.  Autorizzazioni di spesa. 1. Per l'attuazione della presente legge sono concesse le seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 1988:
Art. 23.  Abrogazione. 1. La legge regionale 26 novembre 1984, n. 45 «Interventi per lo sviluppo ed il miglioramento della ricettività alberghiera ed extralbeghiera» è abrogata.


§ 3.5.35 - L.R. 16 maggio 1988, n. 15. - Interventi per il potenziamento e

la qualificazione dell'offerta turistica.

(B.U. n. 34 del 19 maggio 1988).

 

TITOLO I

Finalità

 

Art. 1. Iniziative ammesse a finanziamento. 1. In attuazione degli artt. 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la Regione favorisce:

     a) la realizzazione di opere di miglioramento ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive in attività, finalizzate al passaggio dell'esercizio a categoria superiore;

     b) l'accesso, da parte di gestori professionali di strutture ricettive, al leasing per consentire l'acquisizione della proprietà immobiliare ove è svolta l'attività ricettiva;

     c) la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento. adattamento, ammodernamento e rinnovo arredamento di strutture ricettive, nonché di attrezzature sportive, ricreative, congressuali e di ristoro che siano annesse alla struttura ricettiva di cui vengano a costituire parte integrante;

     d) l'acquisto di aree da destinare alla realizzazione delle opere indicate al precedente punto c);

     e) l'acquisto di immobili già esistenti finalizzato alla realizzazione di strutture ricettive, nonché l'acquisto, in tutto o in parte. di aziende ricettive in esercizio;

     f) l'informatizzazione dei servizi turistici regionali, delle Aziende di promozione turistica e degli operatori turistici privati;

     g) la creazione e/o il potenziamento dei servizi turistici con iniziative idonee all'arricchimento dell'offerta turistica regionale.

 

     Art. 2. Destinatari. 1. Destinatari degli interventi sono:

- le Imprese turistiche private. singole o consorziate;

- gli Enti locali singoli o associati;

- le Aziende di promozione turistica;

- gli Enti o associazioni per il turismo sociale;

- gli Enti di emanazione sindacale.

 

TITOLO II

  Contributi in conto interessi per il miglioramento e lo sviluppo della

ricettività

 

     Art. 3. Provvidenze. 1. Per il conseguimento delle finalità di cui alle lett. a). b), c), d), e) dell'art. 1, la Regione dispone, nei confronti di tutti i soggetti di cui al precedente art. 2, la concessione di provvidenze finanziarie consistenti in un contributo regionale da corrispondere. In forma attualizzata, agli Istituti bancari o alle società di leasing, o ad altri soggetti convenzionati, nella seguente misura e, comunque, nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, a carico dei soggetti beneficiari, fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 109 del d.p.r. n. 616/77:

     a) abbattimento di tre punti del tasso di interesse su mutui concessi per importi sino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, da Istituti bancari, su fondi BEI o altri fondi in valuta estera;

     b) abbattimento di quattro punti del tasso di interesse di riferimento, annualmente stabilito dal Ministero del tesoro, su mutui concessi, per importi sino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, da Istituti bancari;

     c) concessione,. nei confronti dei beneficiari che vogliano acquisire aziende ricettive attraverso operazioni di locazione finanziaria (leasing) di un contributo pari a quello che sarebbe stato concesso per le operazioni di mutuo di cui alle precedenti lette a) e b). Per importo e durata del mutuo sono, rispettivamente considerati, il valore iniziale del bene oggetto del contratto di leasing e la sua durata complessiva.

 

     Art. 4. Convenzioni. 1. Ai fini della concessione delle provvidenze la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con gli Istituti di credito, le Società di leasing o altri soggetti abilitati. Nelle convenzioni sono previste:

     a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché i termini entro cui l'Istituto di credito, le Società di leasing o gli altri soggetti convenzionati pervengono ai contratti di finanziamento;

     b) la durata del finanziamento, che non può superare i venti anni.

 

     Art. 5. Delega funzioni amministrative. 1. Le funzioni amministrative di cui al Titolo II della presente legge sono delegate alle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto.

     2. In caso di mancato esercizio delle funzioni delegate, ovvero di inosservanza del termine di cui al successivo art. 7, la Giunta regionale interviene in via sostitutiva, avvalendosi del Comitato di valutazione tecnica di cui al successivo art. 8 composto soltanto dai componenti indicati alle lett. a), b) e c) del primo comma dello stesso articolo.

 

     Art. 6. Domande. 1. Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui al presente titolo gli interessati presentano domanda al presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, corredata della documentazione seguente:

     a) progetto di massima;

     b) relazione tecnica contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera e della sua ubicazione;

     c) copia della concessione edilizia o dichiarazione del Comune sulla edificabilità e sui vincoli dell'area;

     d) copia del contratto preliminare d'acquisto, nei casi previsti alle lett. d) ed e) del recedente art. 1 o attestazione dell'Ente interessato cui risulta il prezzo di acquisto, con relativa perizia tecnica, e la disponibilità del proprietario alla cessione;

     e) preventivo di spesa corredato del computo metrico estimativo delle opere da realizzare;

     f) piano finanziario;

     g) in caso di società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e certificato della cancelleria del Tribunale;

     h) indicazione dell'Istituto o della Società o di altro soggetto convenzionato prescelti per l'operazione tra quelli convenzionati a norma del precedente art. 4.

     2. La domanda di cui al primo comma deve essere presentata:

- in sede di prima applicazione, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata

in vigore della presente legge;

- in sede di eventuali successive applicazioni, e sino all'esaurimento dei

fondi in bilancio, ogni mese.

 

     Art. 7. Procedure di concessione delle provvidenze. L'Amministrazione provinciale, sentite le Associazioni di categoria, compie l'istruttoria sull'ammissibilità dell'iniziativa e trasmette, entro 40 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda, di cui al secondo comma del precedente art. 6, l'insieme delle domande al Comitato di valutazione tecnica, di cui al successivo articolo 8, che, valutati, singolarmente e nel loro insieme, gli interventi richiesti in relazione ai criteri ed alle finalità della presente legge, formula, entro e non oltre 40 giorni dal ricevimento. la proposta all'Amministrazione provinciale.

     2. L'Amministrazione provinciale decide l'ammissione al finanziamento e le modalità per la concessione dei contributi la presentazione dei progetti esecutivi e di loro eventuali varianti e i tempi per la realizzazione delle opere a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto.

 

     Art. 8. Comitato di valutazione tecnica. 1. Il Comitato di valutazione tecnica, con sede presso la Giunta regionale Ufficio turismo e industria alberghiera, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è così composto:

     a) da due dirigenti dell'Ufficio turismo della Giunta regionale;

     b) da un dirigente dell'Ufficio del piano della Giunta regionale;

     c) da un dirigente dell'Ufficio edilizia e attrezzature per servizi della Giunta regionale;

     d) da quattro funzionari designati da ciascuna Amministrazione provinciale.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore alla sesta qualifica.

     3. Il Comitato, presieduto dal dirigente responsabile dell'Ufficio turismo e industria alberghiera, si articola in due sezioni provinciali. I membri di cui ai punti a), b), c) del primo comma fanno parte del Comitato in entrambe le sezioni; i membri di cui al punto d) fanno parte della sezione del Comitato competente per il rispettivo ambito provinciale.

     4. Il Comitato è, di volta in volta, integrato dai direttori delle Aziende di promozione turistica competenti per territorio.

 

     Art. 9. Criteri prioritari. 1. L'Amministrazione provinciale ed il Comitato di valutazione tecnica, nel rispetto della riserva riferita alle iniziative inserite nel PIM Umbria ai sensi dell'art. 2 della l.r. 4 marzo 1987, n. 14 e tenuto conto dei progetti integrati di area formulati dalla Giunta regionale d'intesa con gli Enti locali, per le competenze di cui al precedente art. 7, si attengono ai seguenti criteri prioritari:

     1) acquisto di aziende ricettive già in esercizio site nei centri storici;

     2) completamento, ampliamento, ammodernamento, arredamento e miglioramento di aziende ricettive già in esercizio site nei centri storici;

     3) acquisto, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento, arredamento e miglioramento di immobili utilizzati per attività ricettiva o da riutilizzare per lo stesso scopo;

     4) acquisizione, destinazione, restauro di edifici di particolare interesse storico e/o ambientale, da parte di privati. per la realizzazione di strutture alberghiere di categoria superiore;

     5) completamento e miglioramento di aziende ricettive all'aria aperta, già in esercizio;

     6) costruzione di nuove aziende ricettive e miglioramento di aziende già in esercizio che prevedano l'abbattimento delle barriere architettoniche finalizzate all'accesso ed al soggiorno agevolati.

     2. Nell'ambito di quelle indicate al primo comma del presente articolo, ulteriori priorità assolute sono:

     1) finalizzare al passaggio di categoria ricettiva superiore a quella posseduta, con particolare riferimento alle categorie 4 e 5 stelle;

     2) partecipazione a consorzi alberghieri per alberghi a 3 e 4 stelle costituenti marchio umbro di qualità che garantisca servizi caratterizzanti l'offerta ricettiva regionale;

     3) utilizzazione, da parte dei gestori professionali di strutture ricettive, delle provvidenze per l'accesso al leasing alberghiero, onde conseguire la proprietà dell'immobile ove è svolta l'attività ricettiva.

 

     Art. 10. Liquidazione del contributo. 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione formale del contratto definitivo di mutuo, l'Amministrazione provinciale, dopo aver accertato che tutte le opere ammesse a contributo siano state eseguite conformemente al progetto esecutivo ed alle eventuali varianti, dispone per la liquidazione del contributo.

 

     Art. 11. Vincolo di destinazione ai fini del contributo. 1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui alla presente legge sono vincolati per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione del contributo; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola inserita nel contratto di mutuo o di leasing e deve essere trascritta, a cura dell'Istituto o Società mutuanti, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

     2. L'Amministrazione provinciale può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al precedente comma quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.

     3. In tal caso, l'Amministrazione provinciale dispone la revoca del contributo a decorrere dalla rata di ammortamento successiva all'autorizzazione della cancellazione, subordinando tale revoca, ai sensi dell'art. 8 della legge 217/83, alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma «attualizzata».

 

     Art. 12. Riparto stanziamenti. 1. I fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze di cui al Titolo I della presente legge sono di norma ripartiti tra le Province alla regione nella misura del settanta per cento per la Provincia di Perugia e del trenta per cento per la Provincia di Terni.

 

     Art. 13. Accreditamento fondi. 1. La Giunta regionale eroga alle Amministrazioni provinciali i fondi stanziati dalla presente legge a seguito di apposita richiesta accompagnata da rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate e da una relazione illustrativa, dai quali emerga il fabbisogno.

 

     Art. 14. Norma transitoria. 1. Le istanze, già presentate ai sensi della l.r. 19 novembre 1984, n. 45 e ancora pendenti, quando si riferiscano ad iniziative che rientrano nelle finalità di cui all'art. 1, sono considerate prioritarie e validamente prodotte ai fini della presente legge, utilizzando la documentazione esistente, da integrare limitatamente a quella non più attuale.

 

TITOLO III

Contributi in conto capitale per il potenziamento dei servizi costituenti

l'offerta turistica

 

     Art. 15. Finalità. 1. La Giunta regionale interviene per il finanziamento complessivo del «Progetto Turismatica» finalizzato alla informatizzazione dei servizi e delle attività turistiche del proprio Ufficio turismo-industria alberghiera e delle Aziende di promozione turistica del territorio regionale.

     2. La Giunta regionale interviene, inoltre, per il finanziamento totale, in favore delle Aziende di promozione turistica, di un progetto di segnaletica turistica elettronica, coordinato, a livello regionale, ai sensi della l.r. 12 agosto 1986, n. 32.

     3. La Regione in via straordinaria eroga contributi in conto capitale in favore delle imprese turistiche private, singole o associate, da richiedersi entro il termine di cui al successivo art. 16, per l'arricchimento dell'offerta turistica regionale mediante la creazione o il potenziamento dei servizi turistici.

     4. I contributi in conto capitale, di cui precedente terzo comma, stante la eccezionalità dell'intervento sono assegnati «una tantum» dalla Giunta regionale nella misura massima del cinquanta per cento, sulle spese, ad esclusione di quelle di esercizio, effettivamente sostenute e ritenute ammissibili che concernono, nel quadro della qualificazione manageriale dell'offerta turistica regionale, esclusivamente la creazione o il potenziamento dei seguenti servizi turistici:

- centri di commercializzazione e gestione del turismo congressuale realizzati da società o consorzi di operatori economici;

- centri di commercializzazione e prenotazione realizzati da società o consorzi di soggetti che gestiscono attività turistico-ricettive;

- informatizzazione dei servizi gestionali delle agenzie di viaggio e delle

aziende ricettive, con priorità, per queste ultime, a quelle che

predispongano il loro inserimento nel «Progetto Turismatica» regionale ed a

quelle di cui al punto 2 del secondo comma del precedente art. 9

- consorzi di propaganda di ristoranti contrassegnati da un marchio umbro

di qualità o consorzi che garantiscono la tipicità del prodotto e la

qualità del servizio.

     5. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili. per la realizzazione delle stesse iniziative, con quelle di cui al titolo II della presente legge e con altri di provenienza pubblica.

 

     Art. 16. Domande. 1. Le domande per l'ottenimento dei contributi sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro 120 gg. dalla entrata in vigore della presente legge, corredate dei seguenti documenti:

     a) progettazione e relazione tecnica con l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa;

     b) preventivo di spesa e relativo piano finanziario.

 

     Art. 17. Liquidazione dei contributi. 1. I contributi sono liquidati in unica soluzione alla realizzazione dell'iniziativa, sulla base di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

 

     Art. 18. Termine e revoca. 1. Nel provvedimento di concessione dei contributi da emanare entro 60 gg. dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 16, la Giunta regionale fissa il termine entro cui l'iniziativa deve essere realizzata. tenendo conto della documentazione prodotta dagli interessati ai sensi del precedente art. 16.

     2. I contributi non utilizzati per le finalità per le quali sono stati assegnati ed entro il termine massimo fissato dalla Giunta regionale, per il quale non siano state comunque richieste e concesse proroghe motivate, sono revocati.

 

TITOLO IV

Contributi in conto capitale per il potenziamento del patrimonio turistico-

termale

 

     Art. 19. Finalità. 1. La Regione eroga contributi in conto capitale in favore degli Enti locali territoriali per l'acquisto, la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'adattamento e l'ammodernamento di strutture destinate all'attività turistico-termale nelle località di Nocera Umbra, Sangemini, Acquasparta e Massa Martana.

 

     Art. 20. Domande. 1. Le domande per l'ottenimento del contributo sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale. entro 180 giorni. dalla entrata in vigore della presente legge, corredate dei seguenti documenti:

     a) progetto di massima delle opere da realizzare con relazione tecnica particolareggiata, computo metrico estimativo di massima e relazione geotecnica del sito;

     b) attestazione, da parte dell'Ente interessato. da cui risulti l'eventuale prezzo di acquisto dell'immobile, previa perizia tecnica e la disponibilità del proprietario alla cessione;

     c) indicazione degli eventuali vincoli ambientali, architettonici, idrogeologici, sismici, urbanistici insistenti sull'area e/o sull'immobile;

     d) piano finanziario con l'indicazione delle altre fonti di finanziamento e dell'eventuale compartecipazione dell'Ente richiedente;

     e) relazione attestante i tempi per la redazione del progetto esecutivo, per l'acquisizione di eventuali finanziamenti integrativi e per la realizzazione dei lavori.

 

     Art. 21. Assegnazione e liquidazione contributi. 1. La Giunta regionale predispone il piano attuativo degli interventi ai sensi dell'art. 3 della l.r. 20 maggio 1986, n. 19 ed individua gli Enti a cui sono assegnati i contributi.

     2. Per l'esecuzione degli interventi e la liquidazione dei contributi valgono le disposizioni del Titolo II e del Titolo III della l.r. 20 maggio 1986, n. 19 «Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche».

 

     Art. 22. Autorizzazioni di spesa. 1. Per l'attuazione della presente legge sono concesse le seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 1988:

     a) L. 6.299.889.000 in termini di competenza e L. 200.000.000 in termini di cassa per gli interventi di cui all'art. 3, con iscrizione al cap. 9286, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: «Concessione di contributi in forma attualizzata nel pagamento di interessi su mutui o canoni di leasing per interventi volti al miglioramento e allo sviluppo della ricettività»;

     b) L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui all'art. 15, con iscrizione al cap. 9287, di nuova istituzione, denominato: «Interventi per il potenziamento dei servizi relativi all'offerta turistica»;

     c) L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui all'art. 19, con iscrizione al cap. 9288, di nuova istituzione, denominato: «Contributi in conto capitale per il potenziamento del patrimonio turistico termale».

     2. Sul fondo globale del cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988 sarà, altresì, accantonata - in aggiunta alla quota di lire 1.632.700.000 iscritta sullo stesso capitolo del bilancio 1987 con legge regionale 26 ottobre 1987, n. 46 la somma di lire 2.517.800.000 con destinazione al finanziamento dei Programmi integrati mediterranei. in attuazione della legge regionale 27 marzo 1987, n. 14. La quota di detti accantonamenti, che non dovesse essere più utilizzata per tale finalità, sarà iscritta in aumento del cap. 9286 istituito con la presente legge.

     3. Alla complessiva spesa di lire 10.817.689.000 si fa fronte con le seguenti disponibilità della quota di spettanza della Regione Umbria sugli stanziamenti recati dall'art. 11, comma 24, della legge 28 febbraio 1986, n.41:

     a) quanto a L. 6.318.603.000 con parte dello stanziamento relativo agli anni 1986 e 1987 iscritto al cap. 9285 del bilancio regionale dell'esercizio 1988 ai sensi dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come modificata con legge regionale 19 luglio 1979. n. 35;

     b) quanto a L. 4.499.086.000 con la quota di competenza dell'anno 1988 iscritta sul fondo globale del cap. 9710 dello stato di previsione della spesa (elenco n. 5 allegato al bilancio 1988, n. d'ordine 3).

     4. All'onere per lo svolgimento della delega conferita alle Amministrazioni delle Province di Perugia e Terni a norma dell'art. 5 della presente legge si fa fronte con l'esistente stanziamento del cap. 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

     5. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

 

 

Parte spesa    Competenza     Cassa

In aumento

- Cap. 9286    6.299.889.000  2.000.000.000

- Cap. 9287    1.000.000.000  1.000.000.000

- Cap. 9288    1.000.000.000  1.000.000.000

 

               8.299.889.000  4.000.000.000

In diminuzione

- Cap. 9285    6.318.603.000  3.000.000.000

- Cap. 9710    1.981.286.000  1.000.000.000

 

               8.299.889.000  4.000.000.000

 

 

     Art. 23. Abrogazione. 1. La legge regionale 26 novembre 1984, n. 45 «Interventi per lo sviluppo ed il miglioramento della ricettività alberghiera ed extralbeghiera» è abrogata.

     2. Le eventuali somme che dovessero risultare disponibili sui fondi di cui alla predetta legge regionale n. 45/1984, anche per effetto di rinuncia da parte dei beneficiari e/o di revoca da parte della competente Amministrazione, vanno ad incrementare, con legge regionale di bilancio o di variazione, i capitoli di cui al precedente art. 22.