§ 3.1.7 - L.R. 4 marzo 1987, n. 14.
Norme per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo Umbria e del Progetto Integrato Valnerina.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 interventi generali per l'economia
Data:04/03/1987
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Sono approvati gli allegati piani finanziari del Programma integrato mediterraneo predisposto dalla Regione dell'Umbria in attuazione del Regolamento CEE 23 luglio 1985, n. 2088, presentato alla [...]
Art. 2.      Con legge regionale di bilancio, o con legge di variazione dello stesso, saranno annualmente accantonate nell'apposito fondo globale dello stato di revisione della spesa con destinazione [...]
Art. 3.      In attuazione del disposto di cui all'art. 2, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1985, n. 40, la Giunta regionale procederà per la realizzazione dei singoli interventi settoriali individuati [...]


§ 3.1.7 - L.R. 4 marzo 1987, n. 14.

Norme per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo Umbria e del Progetto Integrato Valnerina.

(B.U. n. 18 dell'11 marzo 1987).

 

Art. 1.

     Sono approvati gli allegati piani finanziari del Programma integrato mediterraneo predisposto dalla Regione dell'Umbria in attuazione del Regolamento CEE 23 luglio 1985, n. 2088, presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in esecuzione del PDCM 1° febbraio 1986.

 

     Art. 2.

     Con legge regionale di bilancio, o con legge di variazione dello stesso, saranno annualmente accantonate nell'apposito fondo globale dello stato di revisione della spesa con destinazione vincolata al finanziamento degli interventi previsti al precedente art. 1, le somme diverse dai contributi comunitari accertate in corrispondenza delle fonti indicate nei piani finanziari.

     La Giunta regionale, sulla base dei finanziamenti comunitari di volta in volta assentiti, è autorizzata ad iscrivere in bilancio nella parte entrata i finanziamenti stessi e nella parte spesa gli stanziamenti per l'attuazione dei singoli progetti approvati, distintamente per la quota a fronte del contributo comunitario e per quella a fronte delle altre fonti di finanziamento prelevando, per quest'ultima, l'importo corrispondente delle somme accantonate ai sensi del 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 3.

     In attuazione del disposto di cui all'art. 2, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1985, n. 40, la Giunta regionale procederà per la realizzazione dei singoli interventi settoriali individuati nel Progetto integrato Valnerina approvato dal Consiglio regionale con atto del 26 gennaio 1987, n. 378 alla iscrizione dei relativi stanziamenti di bilancio con il procedimento di cui al precedente art. 2.

     Le modalità di attuazione degli interventi suddetti (ex art. 4 della legge regionale 40/85) ed i procedimenti erogativi dei finanziamenti sono quelli individuati nel Progetto Integrato Valnerina approvato con il provvedimento consiliare di cui al precedente comma.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

     Allegati

     (Omissis)