§ 3.2.129 - L.R. 17 dicembre 2002, n. 33.
Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:17/12/2002
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Consultazione e concertazione).
Art. 3.  (Programmazione per il sistema delle conoscenze).
Art. 4.  (Domanda di ricerca).
Art. 5.  (Offerta di ricerca).
Art. 6.  (Beneficiari).
Art. 7.  (Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione).
Art. 8.  (Piano operativo triennale della ricerca e sperimentazione).
Art. 9.  (Attività).
Art. 10.  (Soggetti attuatori).
Art. 11.  (Destinatari delle attività).
Art. 12.  (Finanziamenti delle attività).
Art. 13.  (Piano operativo triennale dei servizi).
Art. 14.  (Divieto di cumulo).
Art. 15.  (Norma finanziaria).
Art. 16.  (Efficacia della legge).


§ 3.2.129 - L.R. 17 dicembre 2002, n. 33. [1]

Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo.

(B.U. n. 58 del 24 dicembre 2002).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove il sistema delle conoscenze in agricoltura per lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, per il mantenimento delle popolazioni nelle zone svantaggiate, per la creazione di maggior valore aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, di seguito denominati «sistema produttivo», attraverso l’orientamento alla qualità dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi, alla multifunzionalità ed alla tutela della salute e valorizzazione dell’ambiente, nonché alla difesa dello stesso con il mantenimento dell’impresa agricola sul territorio.

     2. Per sistema delle conoscenze si intende l’insieme dei soggetti e delle attività che concorrono alla qualificazione del sistema produttivo ed al rafforzamento delle capacità imprenditoriali.

     3. L’insieme dei soggetti è costituito dagli enti, dagli organismi e dalle imprese che concorrono alla formazione della offerta e della domanda dei servizi.

     4. Il sistema delle conoscenze comprende le seguenti attività:

     a) studio, ricerca, sperimentazione e collaudo della innovazione, di interesse regionale;

     b) informazione;

     c) assistenza e consulenza alle imprese;

     d) animazione socio-economica per lo sviluppo agricolo e rurale;

     e) trasferimento della innovazione tecnologica ed organizzativa;

     f) aggiornamento dei tecnici.

 

     Art. 2. (Consultazione e concertazione).

     1. La Regione promuove il confronto permanente con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, per identificare i fabbisogni del sistema produttivo concernenti la ricerca, l’innovazione ed i servizi, nonché per monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi.

     2. La Giunta regionale disciplina le modalità del confronto di cui al comma 1.

 

     Art. 3. (Programmazione per il sistema delle conoscenze).

     1. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale per la promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo, su proposta della Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale, sulla base del Programma di cui al comma 1, approva il Piano operativo triennale della ricerca e il Piano operativo triennale dei servizi.

     3. I Piani di cui al comma 2 possono essere aggiornati annualmente in relazione al Documento annuale di programmazione di cui all’art. 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ed alle previsioni di bilancio.

     4. La Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio di validità del Programma di cui al comma 1, presenta al Consiglio regionale una proposta per la sua revisione e aggiornamento.

     5. Il Programma triennale resta in vigore, anche dopo la scadenza fino a quando il Consiglio regionale non abbia provveduto all’approvazione della proposta di revisione e aggiornamento di cui al comma 4.

 

TITOLO II

ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

 

     Art. 4. (Domanda di ricerca).

     1. La Regione promuove e favorisce la domanda di ricerca emergente dal sistema produttivo. A tal fine concede finanziamenti per:

     a) l’organizzazione della domanda di ricerca;

     b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, alla attivazione di sistemi di qualità e all’aggiornamento del personale.

     2. La Regione si avvale, di norma, per le attività del presente titolo, del supporto tecnico-scientifico del Parco tecnologico agroalimentare - 3 A, costituito nell’ambito del PIM Umbria, tramite apposita convenzione.

 

     Art. 5. (Offerta di ricerca).

     1. La Regione favorisce l’offerta di ricerca e a tal fine concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, finanziamenti per:

     a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze per l’innovazione organizzativa e gestionale dell’impresa, per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere del sistema produttivo;

     b) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate alla conoscenza e salvaguardia dell’ecosistema agrario e forestale, allo sviluppo rurale ed alla conoscenza socio-economica del sistema produttivo;

     c) la organizzazione della offerta di ricerca;

     d) la diffusione dei risultati della ricerca;

     e) la predisposizione di progetti di ricerca da sottoporre alla Unione Europea nell’ambito di programmi specifici;

     f) il potenziamento e l’acquisto di attrezzature destinate esclusivamente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.

     2. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse ai sensi della presente legge sono di interesse pubblico e vengono messi a disposizione di tutte le parti interessate secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.

 

     Art. 6. (Beneficiari).

     1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti all’articolo 5, comma 1:

     a) per le lettere a), b) ed e):

     1) le Università, gli istituti sperimentali, gli istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed ogni altro ente pubblico di ricerca senza scopo di lucro;

     2) i soggetti privati nazionali o appartenenti a stati membri dell’Unione Europea di comprovata qualificazione nel settore della ricerca per il «sistema produttivo»;

     3) le imprese del «sistema produttivo», con unità produttiva operante nel territorio regionale;

     4) i centri sperimentali regionali;

     b) per le lettere c) e d), il soggetto organizzatore della domanda di ricerca di cui all’articolo 4, comma 2;

     c) per la lettera f) la Regione, i centri sperimentali della Regione o da questa partecipati.

     2. La Regione accerta la sussistenza di tutti gli elementi necessari a comprovare la qualificazione nella attività di studio o ricerca o sperimentazione, nonché l’assenza di una condizione di difficoltà economica risultante dai documenti contabili degli ultimi due anni, dei soggetti di cui al comma 1, lettera a) punto 2) e 3).

     3. I soggetti che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti all’articolo 7 devono presentare progetti conformi al piano triennale per la ricerca e sperimentazione di cui all’articolo 8, entro i termini e con le modalità dallo stesso definiti.

 

     Art. 7. (Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione).

     1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:

     a) per le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b):

     1) fino ad un massimo del settantacinque per cento nel caso di ricerca fondamentale ed industriale;

     2) fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitive;

     3) fino ad un massimo del cento per cento nel caso di tematiche direttamente proposte dalla Regione, individuate dal piano ed i cui risultati siano ampiamente diffusi e messi a disposizione secondo criteri non discriminatori;

     b) per le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), fino ad un massimo del cinquanta per cento;

     c) per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed f), fino ad un massimo del cento per cento.

     2. Ai fini del comma 1 lettera a), ed in conformità all’allegato I della Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo, si intende:

     a) per ricerca fondamentale un’attività che mira all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;

     b) per ricerca industriale la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

     c) per attività di sviluppo precompetitiva la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.

     Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.

 

     Art. 8. (Piano operativo triennale della ricerca e sperimentazione).

     1. Il Piano operativo triennale della ricerca e sperimentazione si articola in una parte dispositiva, in un programma finanziario ed in un disciplinare di attuazione.

     2. La parte dispositiva:

     a) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validità del piano;

     b) individua le tipologie di intervento finanziabili e ne determina i costi ammissibili;

     c) definisce i criteri di ammissibilità;

     d) stabilisce le modalità con cui articolare i seguenti criteri di priorità:

     1) collaborazione tra più soggetti ed integrazione con il sistema produttivo;

     2) periodica valutazione dei soggetti attuatori;

     3) cofinanziamento del progetto;

     4) ulteriori elementi qualificanti per il sistema produttivo;

     e) indica eventuali condizioni cui sottoporre i finanziamenti.

     3. Il programma finanziario:

     a) determina le risorse complessive da destinare all’attuazione del piano;

     b) fissa il livello di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari.

     4. Il disciplinare di attuazione:

     a) indica le fasi della procedura per l’attivazione degli interventi, le modalità di monitoraggio e di valutazione degli stessi;

     b) fissa i termini, le modalità di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti;

     c) definisce le modalità di decadenza e revoca dei finanziamenti.

 

TITOLO III

TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE

 

     Art. 9. (Attività).

     1. Costituiscono attività di trasferimento delle conoscenze:

     a) l’animazione per lo sviluppo rurale finalizzata allo sviluppo del territorio, al miglioramento dell’ambiente, alla sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori del sistema produttivo, anche attraverso lo scambio ed il trasferimento di esperienze, e non diretta alla singola impresa;

     b) l’informazione, assistenza e consulenza, finalizzate all’orientamento del sistema produttivo secondo le linee direttrici e le disposizioni della politica agricola comunitaria, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni, all’impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell’ambiente, del benessere degli animali, della salute degli operatori e dei consumatori;

     c) la consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione;

     d) la diffusione di nuove tecniche produttive e gestionali;

     e) la realizzazione di progetti pilota o dimostrativi;

     f) la realizzazione di servizi tecnici di supporto quali agrometereologia, pedologia;

     g) la sostituzione dell’agricoltore o del suo collaboratore per i periodi di assenza per frequenza di corsi di formazione;

     h) aggiornamento di tecnici limitatamente ai contenuti delle attività previste dal Piano triennale dei servizi.

     2. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici, finanziamenti per i servizi di trasferimento delle conoscenze.

 

     Art. 10. (Soggetti attuatori).

     1. Possono beneficiare dei finanziamenti per l’offerta dei servizi di cui all’articolo 9, garantendo l’accesso a tutte le imprese del sistema produttivo:

     a) le agenzie della Regione, per le attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), e), f) h);

     b) i soggetti di natura privata per le attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), quali le organizzazioni professionali agricole o gli organismi di loro emanazione, le associazioni di produttori e di cooperative ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti secondo l’ordinamento comunitario;

     c) il soggetto di cui all’articolo 4, comma 2, per le attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e), f), h).

     2. I soggetti di cui al comma 1, che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge, presentano progetti, conformi al Piano triennale dei servizi disciplinato dall’articolo 13, con l’adesione dei destinatari di cui all’articolo 11.

     3. I progetti, selezionati secondo procedure trasparenti, non discriminatorie, aperte a tutti i soggetti e basate su criteri oggettivi, sono valutati sulla base di quanto stabilito dal Piano triennale dei servizi e, comunque, tenuto conto:

     a) della coerenza della proposta con gli indirizzi regionali;

     b) della qualità, intersettorialità ed economicità dell’offerta;

     c) della articolazione regionale e della capacità del soggetto proponente;

     d) della capacità ed esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del personale utilizzato per la realizzazione del progetto, dando priorità al possesso di titoli formativi specialistici e riconosciuti dalla Regione ed all’esercizio di precedenti attività in strutture dedicate alla realizzazione di servizi di trasferimento delle conoscenze.

     4. Qualora i servizi siano prestati dai soggetti di natura privata, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), eventuali contributi alle spese amministrative sono limitate ai costi della prestazione del servizio.

 

     Art. 11. (Destinatari delle attività).

     1. Destinatari dei servizi sono gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

     2. Gli imprenditori di cui al comma 1 possono:

     a) aderire a progetti di attività realizzati dai soggetti attuatori di cui all’articolo 10;

     b) acquisire sul mercato i servizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g).

 

     Art. 12. (Finanziamenti delle attività).

     1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:

     a) fino ad un massimo dell’ottanta per cento, per le attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b), c), d), e);

     b) fino ad un massimo del cento per cento, per le attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), f) e h);

     c) fino a 4.000 euro, con un massimo di 16.000 euro nell’arco di tre anni per azienda, per le attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g).

     2. L’importo globale dei finanziamenti concessi non può superare 100.000 euro per azienda destinataria dei servizi, per un periodo di tre anni.

 

     Art. 13. (Piano operativo triennale dei servizi).

     1. Il Piano operativo triennale dei servizi si articola in una parte dispositiva, in un programma finanziario ed in un disciplinare di attuazione.

     2. La parte dispositiva:

     a) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validità del piano;

     b) individua le tipologie di intervento finanziabili, i costi ammissibili per tipologia di attività, i criteri di ammissibilità nonché le priorità.

     3. Il programma finanziario definisce:

     a) le risorse complessive da destinare all’attuazione del piano e la loro ripartizione;

     b) la quota di cofinanziamento da parte dei beneficiari in relazione alle diverse tipologie di attività.

     4. Il disciplinare di attuazione fissa:

     a) le fasi della procedura per l’attivazione degli interventi, le modalità di monitoraggio e di valutazione degli stessi;

     b) i termini e le modalità di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti;

     c) i casi e le modalità di decadenza e di revoca dei finanziamenti;

     d) la tipologia e le modalità del controllo con particolare riguardo al corretto impiego delle risorse da parte dei beneficiari.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 14. (Divieto di cumulo).

     1. I finanziamenti di cui al Titolo II e Titolo III, aventi natura di aiuto, non possono cumularsi oltre i limiti previsti dalla normativa comunitaria con altri benefici riferiti alle stesse voci di spesa.

     2. La Regione attiva modalità di verifica del rispetto della disposizione di cui al comma 1. A tal fine richiede agli aspiranti beneficiari idonea dichiarazione circa l’eventuale percezione di altri finanziamenti pubblici che comportino il superamento dei limiti comunitari.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri finanziari relativi all’applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall’esercizio 2003 con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.2.004 denominata «Politiche per l’innovazione e servizi».

     2. Al finanziamento dei progetti della presente legge eligibili nell’ambito del piano di sviluppo rurale o altri programmi comunitari o nazionali concorrono le risorse da questi previste.

 

     Art. 16. (Efficacia della legge).

     1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di esito positivo dell’esame da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 87 ed 88 del Trattato.


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.