§ 2.1.110 - R.R. 19 marzo 2010, n. 6.
Regolamento dei concorsi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/03/2010
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Principi generali)
Art. 3.  (Dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale)
Art. 4.  (Accesso agli impieghi)
Art. 5.  (Concorso)
Art. 6.  (Corso-concorso)
Art. 7.  (Assunzione tramite i centri per l’impiego)
Art. 8.  (Assunzioni obbligatorie e riserve)
Art. 9.  (Tipologie contrattuali flessibili)
Art. 10.  (Selezione)
Art. 11.  (Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato)
Art. 12.  (Accesso alla qualifica dirigenziale)
Art. 13.  (Norme per l’assunzione di dirigenti a tempo determinato)
Art. 14.  (Composizione delle Commissioni esaminatrici)
Art. 15.  (Competenze e responsabilità delle Commissioni esaminatrici)
Art. 16.  (Dimissioni e decadenza)
Art. 17.  (Compensi dei componenti della Commissione)
Art. 18.  (Bando di concorso)
Art. 19.  (Proroga, riapertura, revoca e annullamento)
Art. 20.  (Requisiti generali per l’accesso)
Art. 21.  (Titoli di studio per l’accesso all’impiego)
Art. 22.  (Requisiti particolari)
Art. 23.  (Domanda di partecipazione)
Art. 24.  (Autocertificazioni)
Art. 25.  (Ammissione dei candidati)
Art. 26.  (Ammissione con riserva)
Art. 27.  (Preselezione)
Art. 28.  (Valutazione delle prove d’esame)
Art. 29.  (Valutazione dei titoli)
Art. 30.  (Votazione complessiva e formazione della graduatoria)
Art. 31.  (Categorie riservatarie e preferenze)
Art. 32.  (Riserva per il personale della Giunta regionale)
Art. 33.  (Preferenze)
Art. 34.  (Verifica dei titoli)
Art. 35.  (Graduatorie pubbliche)
Art. 36.  (Utilizzo delle graduatorie di altri enti)
Art. 37.  (Trattamento dei dati personali)
Art. 38.  (Attuazione art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38)
Art. 39.  (Norma transitoria)
Art. 40.  (Norma finale)
Art. 41.  (Abrogazioni e disapplicazioni)


§ 2.1.110 - R.R. 19 marzo 2010, n. 6.

Regolamento dei concorsi.

(B.U. 24 marzo 2010, n. 14)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto regionale e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3 e 10, comma 4 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e all’articolo 8, comma 3 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), le procedure di copertura degli organici e le altre modalità di accesso agli impieghi presso gli uffici della Giunta regionale della Regione.

 

     Art. 2. (Principi generali)

1. La Giunta regionale si conforma ai principi del reclutamento stabiliti nelle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e persegue gli obiettivi di imparzialità, trasparenza, economicità ed adeguata pubblicità.

2. L’accesso agli impieghi presso gli uffici della Giunta regionale avviene con modalità che garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne.

3. Le procedure di accesso agli impieghi, nei limiti di quanto stabilito con leggi regionali, possono consentire una adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative maturate presso la Regione e gli enti o agenzie regionali aventi carattere strumentale.

4. Le disposizioni di principio contenute nel presente regolamento regionale costituiscono, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 13 della l.r. n. 2/2005, quadro di riferimento per il Consiglio regionale e disciplina per gli enti e le agenzie regionali aventi carattere strumentale.

 

     Art. 3. (Dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale)

1. La Giunta regionale determina la dotazione organica complessiva, i posti relativi alla qualifica dirigenziale e quelli delle singole categorie per il personale non dirigente e adotta il Piano occupazionale tenuto conto dei processi di mobilità, del reclutamento tramite procedure di accesso dall’esterno e dello sviluppo di carriera del personale interno.

2. Il Piano occupazionale di cui al comma 1, ha durata triennale e viene adottato nel rispetto dei criteri di efficienza, contenimento della spesa complessiva per il personale, realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo la parità e pari opportunità tra uomo e donna nelle procedure di accesso alle posizioni da ricoprire.

3. Il Piano occupazionale prevede le azioni di reclutamento e di copertura della dotazione organica, indica i posti da ricoprire e le specifiche modalità di copertura, nel rispetto delle riserve previste dalla normativa vigente come specificate nel Piano stesso.

 

TITOLO II

MODALITÀ DI RECLUTAMENTO

 

     Art. 4. (Accesso agli impieghi)

1. L’accesso agli impieghi, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica, avviene mediante:

a) concorso per titoli ed esami, concorso per esami, concorso per titoli;

b) corso-concorso;

c) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento dei centri per l’impiego;

d) modalità previste dalla legislazione vigente per le assunzioni obbligatorie.

2. I posti vacanti in organico sono ricoperti anche mediante trasferimento di dipendenti a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 5. (Concorso)

1. Il concorso costituisce una procedura di reclutamento di tipo comparativo. Esso è espletato nel rispetto delle procedure previste nel Titolo V del presente regolamento, secondo le modalità di valutazione sintetizzate nell’Allegato 1 e nell’ambito delle tipologie di seguito indicate:

a) concorso per titoli ed esami: si basa sulla valutazione sia dei risultati delle prove scritte ed orali, sia dei titoli indicati dal bando, ai sensi di quanto stabilito negli Allegati A) e B);

b) concorso per esami: si basa sulla valutazione dei risultati delle prove scritte ed orali, ai sensi di quanto stabilito nell’Allegato A);

c) concorso per titoli: si basa sulla valutazione dei titoli indicati nel bando, ai sensi di quanto stabilito nell’Allegato B);

d) corso-concorso: consiste in una fase preselettiva volta all’ammissione ad un corso formativo e in una fase selettiva, come definito nell’articolo 6.

 

     Art. 6. (Corso-concorso)

1. Il corso-concorso consiste in una procedura volta all’ammissione dei candidati ad un corso, finalizzato alla formazione e all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie a ricoprire il posto messo a concorso.

2. Il bando del corso-concorso prevede, nel rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel presente regolamento, i requisiti generali di cui all’articolo 20, nonché:

a) i requisiti, le modalità e i criteri di ammissione al corso formativo;

b) il numero di candidati da ammettere al corso formativo;

c) la durata del corso, non inferiore a cinquanta ore;

d) la frequenza minima necessaria di partecipazione al corso, non inferiore al settantacinque per cento.

3. Il corso-concorso viene espletato con le seguenti modalità:

a) una prima fase, preselettiva, che consiste nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati e/o nell’espletamento di una prova selettiva, per l’ammissione ad uno specifico percorso formativo; il numero dei candidati ammessi non può essere superiore al triplo dei posti messi a concorso;

b) una seconda fase, selettiva, che consiste nella partecipazione al corso formativo, al termine del quale vengono espletate una prova scritta e un colloquio finale, secondo le modalità previste dall’Allegato A).

4. La Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell’articolo 14, provvede:

a) allo svolgimento della fase preselettiva di cui al comma 3, lettera a);

b) all’espletamento delle prove d’esame di cui al comma 3, lettera b);

c) alla formulazione della graduatoria di merito, ottenuta sommando il voto conseguito nelle prove di cui al comma 3, lettera b).

5. Alla valutazione dei titoli, all’applicazione delle riserve e delle preferenze si applicano i criteri previsti per il concorso pubblico.

 

     Art. 7. (Assunzione tramite i centri per l’impiego)

1. Per i profili fino alla categoria B, posizione giuridica B1, per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, l’assunzione agli impieghi avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento dei centri per l’impiego competenti, ai sensi della normativa vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esaminati da una Commissione esaminatrice, secondo l’ordine di avviamento, e devono sostenere una o più prove volte ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni relative ai posti da coprire, secondo quanto previsto nell’Allegato C).

3. La tipologia delle prove e le materie d’esame sono individuate con riferimento ai singoli profili professionali relativi ai posti da coprire.

4. Qualora per la specificità del posto da ricoprire, oltre al requisito della scuola dell’obbligo, sia necessario il possesso di una particolare specializzazione si può procedere mediante concorso pubblico. In tal caso i singoli bandi indicano la specializzazione richiesta.

 

     Art. 8. (Assunzioni obbligatorie e riserve)

1. Il Piano occupazionale di cui all’articolo 3 prevede azioni finalizzate all’inserimento e all’integrazione lavorativa delle persone disabili o degli appartenenti ad altre categorie protette, in attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.

2. Le assunzioni dei soggetti di cui al comma 1 possono essere effettuate tramite:

a) chiamata numerica dal centro per l’impiego, limitatamente alla copertura di posti per l’accesso ai quali è richiesto il requisito della scuola dell’obbligo;

b) chiamata nominativa nell’ambito di convenzioni stipulate con i centri per l’impiego, esclusivamente per i profili professionali per il cui accesso è previsto il requisito della scuola dell’obbligo;

c) previsione di specifica riserva nei concorsi.

3. Sui posti messi a concorso pubblico si applicano le riserve previste dalla normativa vigente, secondo quanto disposto dal Piano occupazionale di cui all’articolo 3.

 

     Art. 9. (Tipologie contrattuali flessibili)

1. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, al di fuori della dotazione organica e nei limiti stabiliti dalla legge, possono essere utilizzate, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 165/2001, forme contrattuali flessibili, in conformità alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa e alla vigente contrattazione collettiva nazionale di comparto.

 

     Art. 10. (Selezione)

1. La selezione costituisce una tipologia di procedura semplificata rispetto al concorso che si realizza, nel rispetto di quanto previsto nel presente Titolo, mediante criteri di scelta finalizzati all’accertamento della professionalità richiesta ed ispirati a principi che assicurino economicità e celerità di espletamento delle procedure.

2. Mediante la selezione di cui al comma 1 può essere assunto a tempo determinato il personale dirigenziale, nei termini di cui all’articolo 13, e delle categorie professionali.

 

     Art. 11. (Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato)

1. In coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali, le procedure di assunzione a tempo determinato sono indette, per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale per le quali non è possibile far fronte con personale in servizio, nei seguenti casi:

a) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, malattia di lunga durata e ulteriori sostituzioni di natura temporanea, specificatamente individuate, per le quali non si ricorre all’assunzione a tempo indeterminato;

b) progetti, programmi e attività specifici per i quali sono presenti finanziamenti esterni, statali o comunitari;

c) casi temporanei ed eccezionali, individuati con apposito atto, connessi all’esercizio di attività istituzionali relative a servizi strumentali indispensabili al funzionamento delle strutture regionali.

2. Per le assunzioni, a tempo pieno o parziale, di cui al presente articolo possono essere utilizzate, in assenza di graduatorie specifiche, le graduatorie vigenti di concorsi indetti dalla Giunta regionale.

3. L’assunzione a tempo determinato nelle categorie professionali per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo avviene mediante richiesta di avviamento ai competenti centri per l’impiego, previo accertamento dell’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale oggetto dell’avviamento, con le modalità di cui all’Allegato D).

4. Per le categorie professionali per l’accesso alle quali si richiede un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo, qualora non si disponga di graduatorie vigenti, si procede mediante richiesta di avviamento ai centri per l’impiego, secondo quanto previsto nell’Allegato D).

5. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 1, lettera a) hanno una durata complessiva non superiore a dodici mesi, riferita al singolo evento che ha determinato l’assunzione.

6. I bandi di concorso con cui sono indette le procedure per le assunzioni di cui al presente articolo, per motivi di urgenza, possono prevedere procedure selettive semplificate, ai sensi dell’articolo 10.

 

TITOLO III

ACCESSO A POSIZIONI DIRIGENZIALI

 

     Art. 12. (Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. Ai concorsi per l’accesso alla qualifica dirigenziale, possono essere ammessi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 della l.r. n. 2/2005 e dei titoli di studio previsti all’articolo 21, comma 1, lettera f).

2. L’individuazione degli ulteriori requisiti d’accesso correlati ai profili messi a concorso è demandata ai relativi bandi.

3. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante concorso per titoli ed esami o corsoconcorso selettivo di formazione, ai sensi dell’articolo 5.

4. Il concorso per titoli ed esami prevede la valutazione dei titoli di cui all’Allegato B) scheda 5, e lo svolgimento di due prove scritte e di una prova orale, secondo le modalità di cui all’Allegato A), volte ad accertare conoscenze e attitudini di carattere generale e specialistico.

5. Il corso-concorso consiste, nell’ordine, nelle seguenti fasi:

a) una prova preselettiva, volta all’ammissione ad un corso formativo, di un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso;

b) un corso formativo, di durata massima di sei mesi;

c) un periodo applicativo presso strutture dirigenziali regionali, di durata non superiore a sei mesi;

d) lo svolgimento di due prove scritte e di una prova orale, volte ad accertare conoscenze generali e specialistiche.

6. Ai partecipanti al corso può essere corrisposta, anche per il periodo applicativo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una borsa di studio a carico della Giunta regionale, di importo determinato nel bando.

7. Per la copertura di posizioni dirigenziali relative ad aree professionali specialistiche, in conformità alle esigenze rilevate nel Piano occupazionale, il bando di concorso può richiedere, come indicato nell’Allegato F), specifici requisiti culturali e professionali e/o particolari tipologie di titoli di studio, nel rispetto dei titoli di studio previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

8. Il bando di concorso, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni, può prevedere che una percentuale massima del cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali da ricoprire sia riservata al personale dipendente della Giunta regionale, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno.

9. Per la copertura delle posizioni dirigenziali con riserva a favore del personale interno, ai sensi del comma 8, può essere svolta una separata procedura concorsuale da bandire contestualmente a quella prevista per le posizioni aperte al pubblico.

10. Ai fini del presente regolamento, la posizione funzionale di cui all’articolo 10, comma 2 della l.r. n. 2/2005 è individuata nella categoria D del vigente ordinamento professionale del comparto Regioni Autonomie locali, ovvero in posizioni giuridiche di altri ordinamenti/comparti contrattuali assimilabili, per contenuti, alla predetta.

 

     Art. 13. (Norme per l’assunzione di dirigenti a tempo determinato)

1. La Giunta regionale può assumere dirigenti a tempo determinato nei casi e nei limiti stabiliti dalla l.r. n. 2/2005 e successive disposizioni attuative.

2. L’individuazione dei dirigenti da assumere ai sensi del comma 1, avviene tramite le procedure di cui all’articolo 5, mediante criteri di scelta finalizzati all’accertamento della professionalità.

3. Per posizioni dirigenziali relative ad aree professionali specialistiche, il bando di concorso può richiedere, come indicato nell’Allegato F), specifici requisiti culturali e professionali e/o particolari tipologie di titoli di studio, nel rispetto dei titoli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

 

TITOLO IV

COMMISSIONI ESAMINATRICI

 

     Art. 14. (Composizione delle Commissioni esaminatrici)

1. Le Commissioni esaminatrici sono costituite da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, e sono nominate con determinazione del dirigente competente in materia di reclutamento, sulla base di criteri di competenza e professionalità in relazione alla posizione professionale da ricoprire. Nello stesso atto è nominato il soggetto che svolge le funzioni di segretario, scelto tra i dipendenti della Giunta regionale inquadrati nella categoria D.

2. In particolari situazioni, tra cui un elevato numero di domande di partecipazione, possono essere nominati uno o più segretari aggiunti.

3. Le Commissioni sono costituite nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Almeno uno dei posti di componente delle Commissioni esaminatrici di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

4. Le Commissioni di cui al comma 1, sono composte da:

a) per le categorie B3 e C:

1) il presidente, scelto tra i dirigenti regionali o di altra pubblica amministrazione, o un esperto esterno con i requisiti professionali corrispondenti almeno alla posizione giuridica D3;

2) due componenti, esperti nelle materie del concorso, scelti tra i dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni di categoria e posizione giuridica superiore a quella per la quale è indetto il concorso;

b) per la categoria D:

1) il presidente, esperto nelle materie del concorso, scelto tra i dirigenti regionali o di altra pubblica amministrazione, con anzianità non inferiore a cinque anni, o un esperto esterno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti;

2) due componenti, esperti nelle materie del concorso, scelti tra i dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni, di categoria e posizione giuridica superiore a quella per la quale è indetto il concorso, docenti universitari, magistrati o liberi professionisti iscritti all’albo da almeno dieci anni;

c) per la dirigenza:

1) il presidente, esperto nelle materie del concorso, scelto tra i dirigenti regionali o di altra pubblica amministrazione, con anzianità nella posizione dirigenziale non inferiore a dieci anni o un esperto esterno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti;

2) due componenti, esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dirigenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni, con anzianità nella posizione dirigenziale non inferiore a cinque anni, docenti universitari di prima e seconda fascia, magistrati con qualifica equiparata a consigliere di Stato, liberi professionisti iscritti all’albo da almeno dieci anni. Almeno uno dei componenti deve essere in possesso di conoscenze tecniche e di un’alta e qualificata esperienza in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e di gestione delle risorse.

5. Almeno uno dei componenti delle Commissioni esaminatrici, per i concorsi relativi a posizioni di categoria D o di qualifica dirigenziale, è scelto all’esterno dell’amministrazione regionale.

6. Ai sensi della normativa vigente, il presidente e i componenti delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti previsti al comma 4, salvo quanto diversamente previsto da norme speciali.

7. Le Commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più membri aggregati, esperti in lingua straniera, in informatica o anche in altre materie la cui conoscenza sia richiesta in relazione alla posizione da ricoprire.

8. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell’organo di direzione politica dell’Ente, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

9. Nel caso in cui il numero dei candidati lo renda necessario, il presidente della Commissione può chiedere di essere coadiuvato nell’attività di assistenza e vigilanza durante lo svolgimento delle prove. Sulla richiesta provvede il dirigente competente in materia di reclutamento, attingendo dagli elenchi di cui al comma 10. Il personale incaricato osserva le direttive impartite dal presidente per gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura.

10. Sono istituiti, presso le competenti strutture in materia di reclutamento, appositi elenchi di personale regionale per l’espletamento delle funzioni di:

a) segretario di Commissione;

b) membro esperto in lingua straniera e in informatica;

c) assistenza e vigilanza durante lo svolgimento delle prove d’esame.

 

     Art. 15. (Competenze e responsabilità delle Commissioni esaminatrici)

1. La Commissione esaminatrice è responsabile dello svolgimento del concorso. È convocata dal proprio presidente che ne coordina i lavori.

2. La Commissione esaminatrice opera secondo criteri di imparzialità e correttezza, con le modalità definite in apposito atto del dirigente competente in materia di reclutamento. I componenti della Commissione sono tenuti a garantire la riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.

3. La Commissione esaminatrice opera con la contestuale presenza di tutti i componenti e assume le decisioni a maggioranza assoluta. È esclusa la possibilità da parte dei componenti di astenersi.

4. Il segretario redige i verbali delle sedute della Commissione; è responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformità con le indicazioni impartite dal presidente.

5. I membri aggregati hanno le medesime responsabilità degli altri componenti della Commissione, limitatamente ai giudizi da esprimere nella materia di propria competenza e alle fasi procedurali per le quali intervengono.

6. La Commissione esaminatrice si insedia entro trenta giorni dalla notifica dell’atto di nomina. Nella prima seduta, i membri della Commissione sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, situazioni di incompatibilità con i candidati ammessi alla procedura. Nella stessa seduta, la Commissione stabilisce, altresì, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e/o delle prove concorsuali.

7. Le procedure concorsuali si concludono entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, o concorso per titoli ed esami in cui sia presente la sola prova orale, dalla data della prima convocazione della Commissione. L’inosservanza di tale termine è giustificata dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione ed è oggetto di determinazione da parte della Giunta regionale.

8. Alla conclusione dei lavori, la Commissione formula la graduatoria finale e rimette il processo verbale dei lavori e la relativa documentazione immediatamente e comunque non oltre quindici giorni dalla conclusione delle prove.

 

     Art. 16. (Dimissioni e decadenza)

1. In caso di dimissioni o decadenza per incompatibilità sopravvenuta di uno dei componenti o del segretario della Commissione esaminatrice, il dirigente competente in materia di reclutamento provvede alla sostituzione con il supplente eventualmente individuato nell’atto di nomina. In mancanza di nomina del supplente, viene ripetuta la procedura per l’individuazione del componente o del segretario effettivo. L’attività della Commissione resta sospesa per il tempo necessario ad effettuare la sostituzione. Tutte le operazioni espletate in precedenza conservano validità.

2. In caso di impedimento del segretario verificatosi durante lo svolgimento di una prova o di una seduta della Commissione o in un momento immediatamente precedente, tale da non consentire la sua tempestiva sostituzione, il presidente assegna le funzioni ad uno dei componenti che provvede alla verbalizzazione ed alla custodia degli atti.

 

     Art. 17. (Compensi dei componenti della Commissione)

1. I compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza e assistenza, vengono riconosciuti sulla base di quanto previsto in apposito atto della Giunta regionale.

2. Per i componenti interni, il compenso è reso solo se l’attività è svolta al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto della disciplina regionale sull’omnicomprensività della retribuzione.

3. I compensi dei componenti delle Commissioni e del segretario sono riconosciuti, salvo casi eccezionali individuati nell’atto di cui al comma 1, solo nel caso di conclusione dei lavori nei termini fissati all’articolo 15.

 

TITOLO V

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

 

     Art. 18. (Bando di concorso)

1. Il bando di concorso deve contenere gli elementi e le indicazioni previsti dalla normativa vigente in materia e ogni ulteriore informazione per lo svolgimento delle operazioni concorsuali.

In particolare, il bando prevede:

a) il numero dei posti messi a concorso, con l’indicazione delle percentuali eventualmente riservate al personale interno e quelle dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;

b) la posizione lavorativa da ricoprire, indicando la categoria, il profilo professionale e il trattamento economico iniziale;

c) i requisiti generali per l’accesso al concorso;

d) i termini e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione;

e) le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, l’articolazione delle prove d’esame, ivi comprese le materie e gli argomenti oggetto delle prove stesse, la eventuale previsione di una preselezione, con precisazione del numero massimo di candidati ammissibili alla prova successiva;

f) gli eventuali titoli valutabili e i criteri per la loro valutazione;

g) le modalità, i tempi e le forme per la comunicazione delle date delle prove d’esame nonché per la pubblicazione della graduatoria finale;

h) i criteri per la formazione della graduatoria finale;

i) l’informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti dai candidati in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza.

2. Il bando di concorso è adottato con determinazione del dirigente competente in materia di reclutamento del personale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nel sito Internet istituzionale della Regione e per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, fatta salva la previsione di ulteriori e aggiuntive forme di pubblicizzazione in relazione alla complessità delle procedure e alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire o alla prevedibile difficoltà di reperire le professionalità ricercate.

 

     Art. 19. (Proroga, riapertura, revoca e annullamento)

1. Con determinazione del dirigente competente in materia di reclutamento del personale, pubblicata con le stesse modalità adottate per il bando, si può prevedere, per oggettive e motivate esigenze:

a) la proroga, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande. A tal fine, gli eventuali nuovi candidati devono tassativamente possedere tutti i requisiti prescritti per la partecipazione al concorso alla data di scadenza della prima pubblicazione e non del provvedimento di proroga dei termini. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione delle domande stesse;

b) la riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, dopo la scadenza del bando originario e prima dello svolgimento della prima e/o dell’unica prova del concorso. Con tale provvedimento di riapertura, restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione delle domande stesse. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del provvedimento di riapertura;

c) la revoca del bando, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, per sopravvenuti motivi di preminente interesse pubblico o negli ulteriori casi previsti dalla normativa vigente. Il provvedimento di revoca viene comunicato secondo forme di pubblicità idonee, in ragione del numero dei candidati che hanno interesse;

d) l’annullamento della procedura concorsuale o di singole fasi o di singoli atti, allorquando si ravvisino vizi non sanabili del procedimento, di singole fasi o di singoli atti, dai quali possa derivare l’illegittimità della procedura concorsuale.

 

     Art. 20. (Requisiti generali per l’accesso)

1. Possono partecipare ai concorsi di cui al presente regolamento coloro che, alla data di scadenza del bando, risultano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i cittadini degli stati membri dell’Unione europea (UE) che possono accedere, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dalle norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174) purché abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai diciotto anni;

c) godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego. Il bando può indicare eventuali incompatibilità alla copertura di specifiche posizioni lavorative. La Regione si riserva di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per coloro che sono soggetti a tale obbligo;

f) titolo di studio prescritto dal bando;

g) assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire. In caso di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego, la Regione si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del titolo del reato con riferimento alle mansioni connesse con la posizione messa a concorso, del tempo trascorso dal reato commesso, della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’ottenimento della riabilitazione.

2. Non possono accedere all’impiego regionale coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

3. Il dirigente competente in materia di reclutamento valuta, nei confronti di coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego, la proporzione tra la gravità del comportamento che ha determinato la decadenza e il divieto di concorrere all’impiego regionale, fatti salvi i casi in cui il dipendente abbia prodotto documenti falsi o abbia dichiarato falsamente il possesso di titoli di studio.

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e al momento dell’assunzione. I candidati privi di uno dei requisiti indicati al comma 1 sono esclusi dal concorso, in qualunque momento, con provvedimento motivato.

 

     Art. 21. (Titoli di studio per l’accesso all’impiego)

1. I titoli di studio minimi, richiesti per l’accesso all’impiego di cui al presente regolamento, sono i seguenti:

a) per l’accesso alla categoria B – posizione giuridica B1: licenza della scuola dell’obbligo;

b) per l’accesso alla categoria B – posizione giuridica B3: diploma di scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale o quadriennale, o diploma di qualifica di durata almeno triennale;

c) per l’accesso alla categoria C: diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso agli studi universitari;

d) per l’accesso alla categoria D – posizione giuridica D1: diploma universitario (DU) rilasciato ai sensi dell’articolo 2 della l. 341/1990 o laurea (L) rilasciata ai sensi del d.m. 509/1999 e del d.m. 270/2004 e titoli di studio equivalenti;

e) per l’accesso alla categoria D – posizione giuridica D3: diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) ai sensi del d.m. 509/1999 o laurea magistrale (LM) ai sensi del d.m. 270/2004 e titoli di studio equivalenti, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per specifiche funzioni da svolgere, nonché la relativa abilitazione professionale ove richiesta;

f) per l’accesso alla qualifica dirigenziale: diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) ai sensi del d.m. 509/1999 o laurea magistrale (LM) ai sensi del d.m. 270/2004 e titoli di studio equivalenti, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per specifiche funzioni da svolgere, nonché la relativa abilitazione professionale ove richiesta.

2. Per i titoli di studio conseguiti all’estero, i candidati devono essere in possesso del riconoscimento o equipollenza previsti dalla vigente normativa.

 

     Art. 22. (Requisiti particolari)

1. Per particolari profili professionali, il bando può prevedere, secondo quanto stabilito nell’Allegato F), requisiti specifici relativi:

a) all’iscrizione ad albi o ordini professionali;

b) al possesso di particolare esperienza di servizio e di attività in specifiche posizioni di lavoro, per periodi di durata prestabilita.

2. Il bando può, altresì, prevedere:

a) titoli comprovanti il conseguimento di particolari specializzazioni o esperienze professionali;

b) abilitazioni all’esercizio di attività professionali, alla conduzione di mezzi e macchine speciali;

c) ulteriori titoli di studio, ovvero di formazione, rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’articolo 21.

 

     Art. 23. (Domanda di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione alle procedure di reclutamento, redatta in carta semplice, deve essere presentata entro il termine perentorio fissato dal bando.

2. Il bando stabilisce le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, che possono essere:

a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso fa fede, al fine del rispetto dei termini, la data di inoltro risultante dal timbro dell’ufficio postale di accettazione;

b) mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’Amministrazione, il quale rilascia un timbro attestante la data dell’arrivo;

c) mediante agenzia di recapito autorizzata; in tal caso la domanda deve pervenire entro il termine fissato dal bando;

d) tramite procedura on-line, ove la stessa sia esplicitamente prevista dal bando, secondo le modalità indicate ed entro il termine perentorio fissato nel bando stesso.

3. La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema indicato nel bando di concorso, riportando tutte le informazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scada in giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, dell’ufficio destinatario, il termine stesso deve intendersi prorogato al successivo primo giorno lavorativo.

6. In ogni caso, la domanda di cui al comma 1 deve contenere:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza;

b) l’espresso riferimento alla procedura concorsuale, con indicazione del posto per il quale si intende partecipare ed il relativo profilo professionale;

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

d) il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti o i motivi della non iscrizione o della cancellazione;

e) la dichiarazione di assenza di condanne penali ovvero le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti;

f) l’indicazione del titolo di studio richiesto per partecipare al concorso, con la votazione conseguita;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della loro risoluzione;

i) l’idoneità fisica all’impiego;

j) l’eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a preferenza o riserva di posti;

k) il recapito utile ai fini delle comunicazioni relative al concorso, fermo restando che, in mancanza, si considera tale la residenza indicata ai sensi della lettera a).

7. I candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta riguardo all’ausilio necessario, in relazione alla propria disabilità, nonché all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame. La Commissione verifica la compatibilità dei tempi aggiuntivi richiesti in relazione alla specifica tipologia e complessità della prova selettiva consultando, se necessario, un medico competente del Servizio sanitario regionale.

 

     Art. 24. (Autocertificazioni)

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono rese per comprovare il possesso dei titoli, in luogo dei documenti originali o delle copie autenticate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del candidato.

3. Il bando può prevedere che le pubblicazioni e i lavori originali oggetto di valutazione devono essere allegati alla domanda, per estratto, in copia fotostatica, autenticata o in originale.

4. Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese in modo chiaro ed esaustivo, indicando con esattezza e completezza tutte le circostanze e informazioni idonee a dare certezza del relativo contenuto e a consentire i successivi controlli di veridicità, pena la non valutabilità del titolo dichiarato.

 

     Art. 25. (Ammissione dei candidati)

1. Con determinazione del dirigente competente in materia di reclutamento, è disposta l’ammissione o esclusione dei candidati, indicando, per questi ultimi, i motivi di esclusione.

2. L’esclusione dal concorso è disposta per le domande pervenute fuori termine o non sottoscritte dal partecipante o prive di copia del documento di identità in corso di validità, nonché per quelle prive delle dichiarazioni essenziali richieste dal bando per l’ammissione alla procedura.

3. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati, entro venti giorni dalla adozione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o on-line laddove previsto.

4. Gli atti di ammissione o esclusione dei candidati sono comunicati alla Commissione esaminatrice, unitamente agli atti del concorso.

 

     Art. 26. (Ammissione con riserva)

1. L’ammissione con riserva alle prove concorsuali ovvero alla preselezione di cui all’articolo 27, può essere prevista per ragioni di celerità, per tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini prescritti, o limitatamente ad alcuni candidati per i quali occorrano particolari verifiche in ordine ai requisiti per la partecipazione.

2. Nei casi di ammissione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti previsti dal bando è verificato solo con riferimento ai candidati che abbiano superato la preselezione ovvero ai candidati ammessi alla prova successiva o alla prova finale, ovvero in qualunque fase della procedura concorsuale nei casi in cui lo scioglimento della riserva sia subordinato a decisioni di altre pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 27. (Preselezione)

1. Il bando può prevedere che le prove d’esame siano precedute da preselezione, indicando anche il numero massimo dei candidati che, dopo averla superata, vengono ammessi a sostenere le prove del concorso. La preselezione è effettuata dalla Commissione, direttamente o avvalendosi del supporto di aziende specializzate o esperti in selezione del personale o soggetti comunque competenti, individuati nel rispetto delle norme sull’affidamento dei servizi.

2. La preselezione può anche precedere la nomina della Commissione. In tal caso l’azienda specializzata o gli esperti in selezione fanno riferimento alla struttura competente in materia di reclutamento.

3. Le aziende specializzate o i consulenti professionali cui si può fare ricorso per le preselezioni o per altre fasi delle procedure di reclutamento, vengono retribuiti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale.

4. Nei concorsi in cui è prevista una riserva ai sensi dell’articolo 32, i dipendenti della Giunta regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui all’Allegato E), nei limiti dei posti riservati, sono esonerati dalle preselezioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 28. (Valutazione delle prove d’esame)

1. Per la valutazione delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice ha a disposizione i punteggi previsti nell’Allegato A).

2. Nelle procedure per le quali si prevedono due prove scritte e una prova orale, l’ammissione alla prova orale avviene se la somma delle prove scritte è equivalente ad almeno 7/10, con non meno di 6/10 nelle singole prove scritte; la prova orale è superata con una votazione minima equivalente a 6/10.

3. Nelle procedure per le quali si prevede una sola prova scritta e una prova orale, l’ammissione alla prova orale avviene con una votazione minima nella prova scritta equivalente a 7/10; la prova orale è superata con una votazione minima equivalente a 6/10.

4. La prova orale è preceduta dalla verifica delle conoscenze linguistiche ed informatiche e, solo in caso di idoneità, si procede all’espletamento della stessa. Per la verifica delle conoscenze linguistiche e informatiche la Commissione esprime un giudizio di idoneità/inidoneità.

 

     Art. 29. (Valutazione dei titoli)

1. Il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile, per categorie di titoli.

2. Costituiscono titoli valutabili i titoli di servizio, i titoli di studio, gli altri titoli e il curriculum formativo e professionale, secondo i criteri e le modalità di cui all’Allegato B).

3. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, dei punteggi di seguito riportati:

a) per la categoria B (posizione giuridica B3), 40 punti di cui:

1) titoli di servizio fino a 27 punti;

2) titoli di studio fino a 6,5 punti;

3) altri titoli fino a 6,5 punti;

b) per la categoria C, 40 punti di cui:

1) titoli di servizio fino a 27 punti;

2) titoli di studio fino a 6,5 punti;

3) altri titoli fino a 6,5 punti;

c) per la categoria D, 60 punti di cui:

1) titoli di servizio fino a 30 punti;

2) titoli di studio fino a 10 punti;

3) curriculum formativo e professionale fino a 20 punti;

d) per la qualifica dirigenziale, 60 punti di cui:

1) titoli di servizio fino a 30 punti;

2) titoli di studio fino a 10 punti;

3) curriculum formativo e professionale fino a 20 punti.

4. Nella valutazione dei titoli di servizio, la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio differenziato al servizio prestato a tempo pieno e a tempo parziale, in modo direttamente proporzionale all’orario di lavoro svolto e nei limiti del punteggio di cui al comma 3.

5. La valutazione dei titoli precede la prova orale e, nei concorsi per titoli ed esami, precede la correzione degli elaborati delle prove scritte.

6. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.

 

     Art. 30. (Votazione complessiva e formazione della graduatoria)

1. La graduatoria di merito dei candidati viene formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli, ove previsti, il voto della prova scritta o, se più di una, la somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e il voto conseguito nella prova orale, secondo quanto definito nell’Allegato 1.

2. Nella graduatoria di merito sono inseriti i candidati che hanno utilmente superato le prove concorsuali, secondo quanto stabilito nella Tabella riepilogativa della valutazione dei titoli e delle prove, di cui all’Allegato 1.

3. La graduatoria è approvata dal dirigente competente in materia di reclutamento, previa verifica, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all’articolo 33, ove dichiarati, e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La graduatoria è, altresì, pubblicata nel sito Internet istituzionale della Regione.

 

     Art. 31. (Categorie riservatarie e preferenze)

1. Le riserve di posti già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. In relazione a tale limite, l’eventuale riduzione dei posti da riservare secondo legge, si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

2. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito, ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

3. Le riserve da prevedere nei singoli bandi sono individuate sulla base di quanto definito nel Piano occupazionale di cui all’articolo 3.

 

     Art. 32. (Riserva per il personale della Giunta regionale)

1. Il Piano occupazionale di cui all’articolo 3 può stabilire, in una percentuale non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, la riserva per i dipendenti della Giunta regionale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, in conformità con le disposizioni normative nel tempo vigenti.

2. Per l’accesso alla riserva di cui al comma 1 è richiesto, per ogni categoria o posizione a concorso, il possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno e dei titoli di servizio di cui all’Allegato E).

3. Per particolari posizioni lavorative per le quali occorra, sulla base di norme di legge, il possesso di specifici titoli di studio, abilitazioni professionali, patenti o altri titoli, il bando ne prevede come obbligatorio il possesso anche per il personale interno.

4. Per l’applicazione della riserva al personale della Giunta regionale, oltre ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, è richiesta l’assenza di irrogazione di sanzioni disciplinari definitive superiori alla multa, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

5. La valutazione positiva conseguita dal dipendente, ai sensi del sistema regionale di valutazione delle prestazioni individuali, per almeno tre anni, costituisce titolo rilevante ai fini dell’ammissione ai posti riservati nei concorsi in cui si preveda una riserva ai sensi del comma 1.

6. I requisiti di partecipazione prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

 

     Art. 33. (Preferenze)

1. Nei concorsi in cui non sia prevista una riserva di posti per il personale della Giunta regionale, per i candidati risultati a parità di merito a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, la preferenza è determinata ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).

2. A parità di merito e dei titoli di cui al comma 1, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.

3. Nei concorsi in cui sia prevista una riserva per il personale della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 32, la preferenza, a parità di merito, per i posti riservati, è determinata:

a) dalla valutazione positiva, conseguita dal dipendente, nel livello più alto del sistema di valutazione delle prestazioni individuali della Regione, nell’anno precedente a quello di indizione del concorso.

b) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

c) dalla minore età.

 

     Art. 34. (Verifica dei titoli)

1. I candidati collocati in graduatoria in posizione utile per l’assunzione sono invitati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre la documentazione richiesta e a prendere servizio nel termine assegnato, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, per l’assunzione in prova nella posizione da coprire.

2. Al momento dell’assunzione, si provvede alla verifica degli eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione e si procede, in conformità con le disposizioni vigenti in materia, a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dagli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, sono assunte le conseguenti determinazioni rispetto alla valutazione conseguita e alla posizione occupata nella graduatoria, ferma restando ogni altra azione.

 

     Art. 35. (Graduatorie pubbliche)

1. Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito Internet istituzionale della Regione. I termini per eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

2. Le graduatorie restano valide per tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo diverso periodo previsto da disposizioni speciali e inderogabili.

3. Le graduatorie possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste dalla legge, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili nel periodo di validità delle stesse.

4. L’utilizzazione per scorrimento delle graduatorie concorsuali è previsto, di norma, negli atti di Piano occupazionale di cui all’articolo 3.

5. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato possono essere utilizzate anche per le assunzioni di cui all’articolo 11.

6. La rinuncia o l’accettazione dell’assunzione a tempo determinato ai sensi del comma 5 non pregiudicano l’eventuale assunzione a tempo indeterminato.

 

     Art. 36. (Utilizzo delle graduatorie di altri enti)

1. Per particolari temporanee ed eccezionali esigenze, la Giunta regionale può prevedere, con apposito atto, la utilizzazione di graduatorie di concorsi indetti da altra pubblica amministrazione, anche con particolare riferimento agli enti e alle agenzie strumentali regionali, autorizzando il dirigente competente in materia di reclutamento del personale alla stipula di specifica convenzione, preliminare all’indizione del bando.

2. Le graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa specifica convenzione e nel rispetto della normativa generale in materia di accesso all’impiego pubblico, dal Consiglio regionale, dagli enti e agenzie regionali di carattere strumentale, dagli enti locali dell’Umbria e da altre pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 37. (Trattamento dei dati personali)

1. L’Amministrazione assicura la massima riservatezza su tutti i dati contenuti nelle domande di partecipazione al concorso.

2. I dati personali forniti in sede di partecipazione alle procedure di reclutamento, o comunque acquisiti, sono raccolti e trattati dalla struttura regionale competente in materia di reclutamento, ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse all’espletamento delle attività di reclutamento e per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.

3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 38. (Attuazione art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), nelle procedure concorsuali pubbliche previste, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale e per posizioni di inquadramento giuridico non superiori alla posizione giuridica D1, è attribuito un punteggio aggiuntivo, per i periodi lavorativi resi nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007, ai candidati già titolari di contratti di lavoro di natura subordinata a tempo determinato o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati con le strutture della Giunta regionale o i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1 della l.r. n. 38/2007.

2. Per i candidati di cui al comma 1, e limitatamente al periodo massimo del quinquennio di cui al comma 1, il coefficiente di valutazione dei titoli di servizio, definito, per ogni categoria professionale, nelle schede dell’Allegato B), con le precisazioni di cui al comma 3, è valorizzato nel seguente modo:

a) per il servizio a tempo determinato prestato in categoria corrispondente o superiore a quella del posto da ricoprire, è maggiorato del cinquanta per cento;

b) per il servizio a tempo determinato prestato in categoria propedeutica o inferiore a quella del posto da ricoprire, è maggiorato del trenta per cento;

c) per i periodi di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile alla medesima area professionale della posizione da ricoprire, è maggiorato del venticinque per cento;

d) per i periodi di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile a diversa area professionale, è maggiorato del quindici per cento.

3. Per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al comma 2, in relazione al contenuto dell’incarico esercitato, il coefficiente di valutazione dei titoli di servizio, applicabile per la maggiorazione, è il seguente:

a) nei concorsi per posti di categoria C, quello previsto nella scheda 2, punto 2, lettera a) dell’Allegato B);

b) nei concorsi per posti di categoria D1, quello previsto nella scheda 3, punto 2, lettera a) o b) dell’Allegato B).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai titolari di contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 16 della l.r. n. 2/2005 e dell’articolo 2 della l.r. n. 26/2000, per i periodi relativi al quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007.

5. In relazione alla specificità delle posizioni lavorative da ricoprire, nelle procedure concorsuali pubbliche previste per gli anni 2008, 2009 e 2010, è prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, per la valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso gli enti di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. n. 38/2007, mediante la maggiorazione del dieci per cento dei coefficienti di valutazione dei titoli di servizio di cui all’Allegato B), schede 1, 2 e 3:

a) per il servizio prestato con contratto a tempo determinato in categoria corrispondente o superiore a quella del posto da ricoprire;

b) in caso di prestazioni rese attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili alla medesima area professionale della posizione da ricoprire.

6. Per le procedure concorsuali pubbliche di cui al comma 1, e limitatamente al Piano Occupazionale vigente, i soggetti di cui agli articoli 3 e 4, comma 2 della l.r. n. 38/2007 che abbiano prestato attività lavorativa per non meno di centottanta giorni nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007 e i dipendenti della Giunta regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono esonerati dalle preselezioni di cui all’articolo 27. Alle medesime procedure concorsuali, in considerazione delle specifiche peculiarità e finalità, si applicano esclusivamente le procedure previste dall’articolo 34bis del d.lgs. n. 165/2001.

 

     Art. 39. (Norma transitoria)

1. Fino al 31 dicembre 2010, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 7, comma 4, della l.r. n. 38/2007, per le assunzioni di cui all’articolo 11, è utilizzato l’Albo adottato con determinazione dirigenziale n. 5781/2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 - Parte III Avvisi e concorsi - del 5 agosto 2008, come modificato con determinazione dirigenziale n. 8210/2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 42 - Parte III Avvisi e concorsi - del 7 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei criteri di indirizzo definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 512/2008 e delle modalità operativo-gestionali di cui alla determinazione dirigenziale n. 8210/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le graduatorie dei concorsi pubblici approvate a partire dall’anno 2010 sono utilizzate per le assunzioni di cui all’articolo 11, per le categorie e i profili professionali corrispondenti, in luogo dell’Albo di cui al comma 1.

 

     Art. 40. (Norma finale)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Alle procedure concorsuali già avviate al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione delle previsioni del Piano occupazionale 2007-2009, continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.

 

     Art. 41. (Abrogazioni e disapplicazioni)

1. Il regolamento regionale 23 aprile 1985, n. 2 (Norme generali per lo svolgimento dei concorsi) e il regolamento sui percorsi verticali di carriera di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1749 del 11 dicembre 2002, come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1319 del 27 luglio 2007, sono abrogati.

2. Sono disapplicate, altresì, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutte le norme legislative regionali incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell’articolo 33 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e della l.r. n. 38/2007. Restano salvi i bandi e gli avvisi indetti, nonché gli adempimenti già effettuati ai sensi della normativa previgente.

3. Con l’entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della l.r. n. 38/2007, cessano gli effetti della legge regionale 3 marzo 1995, n. 7.

4. Fino all’adozione di specifici provvedimenti, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. n. 2/2005, i profili professionali attribuiti al personale regionale sono quelli contenuti nell’Allegato C) alla l.r. n. 41/1984 e successive modificazioni e integrazioni, come riportati nell’Allegato F), in cui si fa riferimento, per le specifiche mansioni, alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 1475 del 25 marzo 1985 e n. 878 del 19 dicembre 1988.

5. Con appositi atti, in conformità con quanto previsto dal d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, sono definiti i termini e le modalità delle procedure di cui all’articolo 4, comma 2.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa esplicito rinvio al d.p.r. n. 487/1994 e alla normativa nazionale e regionale in materia, in quanto compatibile.

 

 

ALLEGATI