§ 2.1.50 - R.R. 23 aprile 1985, n. 2.
Norme generali per lo svolgimento dei concorsi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/04/1985
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Concorsi di ammissione. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina il numero dei posti da mettere a concorso [...]
Art. 2.  Bando di concorso. Il decreto del Presidente della Giunta regionale che indice il concorso deve indicare:
Art. 3.  Domanda di ammissione. La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Presidente della Giunta regionale e redatta in carta legale, deve essere presentata o fatta pervenire entro il termine [...]
Art. 4.  Adempimenti delle commissioni esaminatrici. Le commissioni esaminatrici, costituite nei modi indicati dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 1980, n. 45 e sue successive modificazioni e integrazioni, si [...]
Art. 5.  Titoli valutabili. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso.
Art. 6.  Concorsi a posti per le qualifiche di: «addetto alle pulizie» e «ausiliario». Per i concorsi a posti per le qualifiche di: «addetto alle pulizie» e «ausiliario» sono valutati, a parità di merito [...]
Art. 7.  Concorsi a posti per le qualifiche di «operatore», «esecutore» e «collaboratore professionale». Per i concorsi a posti per le qualifiche di «operatore», «esecutore» e «collaboratore professionale», [...]
Art. 8.  Concorsi a posti per le qualifiche di: «istruttore» e «istruttore direttivo». Per i concorsi a posti per le qualifiche di: «istruttore» e «istruttore direttivo», sono valutati, sulla base [...]
Art. 9.  Concorsi a posti per le qualifiche di: «funzionario» e «I e II qualifica dirigenziale».
Art. 10.  Concorsi per soli titoli. Nei concorsi per soli titoli, per tutte le qualifiche funzionali sono valutati i seguenti titoli, sulla base dell'allegata tabella B/5, fino ad un massimo di punti trenta:
Art. 11.  Svolgimento delle prove d'esame e adempimenti della commissione. Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme stabilite dal titolo I del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, in quanto [...]
Art. 12.  Punteggi delle prove e determinazione del voto finale.
Art. 13.  Idoneità. Il punteggio minimo per acquisire l'idoneità è riferito unicamente alle sole prove di esame. Nei concorsi per soli titoli l'idoneità è conseguita con un punteggio complessivo non inferiore [...]
Art. 14.  Processi verbali. Di tutti i lavori della commissione esaminatrice, il segretario redige seduta per seduta processo verbale.
Art. 15.  Compenso ai componenti la commissione esaminatrice. A tutti i componenti che a qualsiasi titolo facciano parte della commissione esaminatrice ed al segretario viene corrisposto un gettone di [...]
Art. 16.  Rinvio. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 3 maggio [...]
Art. 17.  Prove d'esame. La tabella delle materie sulle quali possono vertere le prove d'esame allegate al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 e parzialmente modificata dall'art. 6 della legge [...]


§ 2.1.50 - R.R. 23 aprile 1985, n. 2. [1]

Norme generali per lo svolgimento dei concorsi.

(B.U. n. 42 del 26 aprile 1985, S.O.).

 

Art. 1. Concorsi di ammissione. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale, nell'ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze delle diverse aree di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio.

     Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

     In caso di necessità delle diverse aree di attività, qualora non sia applicabile il sesto comma dell'art. 13 della legge 16 dicembre 1983, n. 46, possono essere messi a concorso anche i posti che si siano resi vacanti dopo il 31 ottobre, per motivi diversi dal collocamento a riposo d'ufficio.

     Per la copertura dei posti delle qualifiche funzionali di: «addetto alle pulizie», «ausiliario», «operatore», «esecutore», determinati ai sensi del primo comma e riservati a soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria secondo la ripartizione per categorie di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede mediante procedimenti selettivi riservati alle singole categorie protette secondo le norme previste dal presente regolamento.

 

     Art. 2. Bando di concorso. Il decreto del Presidente della Giunta regionale che indice il concorso deve indicare:

     a) la forma del concorso;

     b) il numero dei posti messi a concorso, la qualifica e il profilo professionale cui fanno riferimento ed il relativo trattamento economico;

     c) il titolo di studio ed i requisiti generali e specifici di ammissione;

     d) il termine per la presentazione delle domande di ammissione;

     e) il contenuto e le modalità delle prove nonchè le materie d'esame di cui alla allegata tabella «A»;

     f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

     La sede in cui devono aver luogo le prove, la data, l'orario e la durata di ciascuna di esse, qualora non indicati nel decreto, sono comunicati agli interessati almeno entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle prove.

     Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 3. Domanda di ammissione. La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Presidente della Giunta regionale e redatta in carta legale, deve essere presentata o fatta pervenire entro il termine stabilito nel decreto.

     Qualora l'inoltro avvenga per mezzo del servizio postale ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il bollo

dell'Amministrazione postale.

     In essa il concorrente deve dichiarare:

     a) la data e il luogo di nascita;

     b) il possesso della cittadinanza italiana e dei diritti civili e politici;

     c) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

     d) l'idoneità fisica all'assolvimento dei compiti previsti per la qualifica messa a concorso;

     e) il titolo di studio posseduto, la data del suo conseguimento e l'Ente che lo ha rilasciato;

     f) i titoli che diano diritto ad elevazione od esclusione del limite di età o ad eventuali preferenze a norma di legge;

     g) gli eventuali altri titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice per l'attribuzione del punteggio.

     I titoli di cui alla lettera g) devono essere allegati alla domanda o comunque devono pervenire entro il termine di scadenza stabilito nel bando di concorso.

     La firma in calce alla domanda deve essere autenticata a norma di legge.

 

     Art. 4. Adempimenti delle commissioni esaminatrici. Le commissioni esaminatrici, costituite nei modi indicati dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 1980, n. 45 e sue successive modificazioni e integrazioni, si insediano non oltre il 15° giorno successivo al termine previsto per la presentazione delle domande.

     Nella prima seduta la commissione esaminatrice:

     a) determina i criteri per la valutazione dei titoli, attribuendo ad essi il punteggio, entro i limiti di cui ai successivi artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

     b) fissa i criteri e le modalità di svolgimento delle prove di esame.

     Per la validità delle sedute della commissione esaminatrice è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

 

     Art. 5. Titoli valutabili. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso.

     I titoli che pervengono oltre il termine predetto non sono ammessi a valutazione.

     La valutazione dei titoli precede la prova orale.

 

     Art. 6. Concorsi a posti per le qualifiche di: «addetto alle pulizie» e «ausiliario». Per i concorsi a posti per le qualifiche di: «addetto alle pulizie» e «ausiliario» sono valutati, a parità di merito dopo la prova attitudinale da espletarsi anche sotto forma di una serie, unica per tutti i concorrenti, di tests ed un colloquio, sulla base dell'allegata tabella B/1, i titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento del candidato nonchè allo stato di occupazione del nucleo familiare.

 

     Art. 7. Concorsi a posti per le qualifiche di «operatore», «esecutore» e «collaboratore professionale». Per i concorsi a posti per le qualifiche di «operatore», «esecutore» e «collaboratore professionale», sono valutati, sulla base dell'allegata tabella B/2, i seguenti titoli, fino ad un massimo di punti cinque:

     a) titoli di servizio;

     b) titoli di studio;

     c) titoli di cultura, professionali o diversi da quelli indicati nelle categorie precedenti.

 

     Art. 8. Concorsi a posti per le qualifiche di: «istruttore» e «istruttore direttivo». Per i concorsi a posti per le qualifiche di: «istruttore» e «istruttore direttivo», sono valutati, sulla base dell'allegata tabella B/3, i seguenti titoli, fino ad un massimo di punti dieci:

     a) titoli di servizio;

     b) titoli di studio o accademici;

     c) curriculum formativo e professionale.

 

     Art. 9. Concorsi a posti per le qualifiche di: «funzionario» e «I e II qualifica dirigenziale». [2]

 

     Art. 10. Concorsi per soli titoli. Nei concorsi per soli titoli, per tutte le qualifiche funzionali sono valutati i seguenti titoli, sulla base dell'allegata tabella B/5, fino ad un massimo di punti trenta:

     a) titoli di servizio;

     b) titoli di studio o accademici;

     c) curriculum formativo e professionale.

 

     Art. 11. Svolgimento delle prove d'esame e adempimenti della commissione. Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme stabilite dal titolo I del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

     Nello stesso giorno degli esami, la commissione esaminatrice formula tre argomenti per ciascuna prova scritta e/o pratica, depositandoli in un'urna dalla quale sarà estratto quello da svolgersi.

     Per ciascuna prova scritta e/o pratica e/o attitudinale sarà assegnato dalla commissione d'esame il tempo ritenuto necessario, in relazione alla sua complessità e specificità. La durata di ciascuna prova non potrà, comunque, superare le otto ore.

     Scaduto il tempo assegnato i canditati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso le minute.

     Ai candidati viene data comunicazione dell'ammissione o meno al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova attitudinale e in ciascuna delle prove scritte e/o pratiche.

     Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

     L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno dell'aula ove di svolge l'esame ovvero all'albo della Presidenza della Giunta regionale.

 

     Art. 12. Punteggi delle prove e determinazione del voto finale.

     a) Concorso per le qualifiche da: «addetto alle pulizie» a «istruttore direttivo». La commissione per i concorsi per le qualifiche da: «addetto alle pulizie» a «istruttore direttivo» attribuisce ad ogni prova un punteggio da 1 a 10.

     Sono ammessi al colloquio richiesto per i posti delle qualifiche di: «addetto alle pulizie» e «ausiliario» i concorrenti che abbiano conseguito nella prova attitudinale la votazione di almeno sette decimi.

     Sono ammessi al colloquio richiesto per i posti delle qualifiche da «operatore» a «istruttore direttivo» i concorrenti che abbiano conseguito nella prova scritta e/o pratica e/o tests una votazione media di almeno 7/10, con non meno di 6/10 nelle singole prove.

     Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegue in esso una votazione di almeno sei decimi.

     La votazione complessiva per i concorsi a posti delle qualifiche da «operatore» a «istruttore direttivo» è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media riportata nella prova scritta e/o pratica e/o tests ed il voto ottenuto nel colloquio.

     Per i concorsi ai posti delle qualifiche di: «addetto alle pulizie» e «ausiliario» la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova attitudinale e quello ottenuto nel colloquio.

     La valutazione comparativa dei candidati a parità di merito dopo la prova attitudinale ed il colloquio, è effettuata sulla base dei titoli di cui al precedente art. 6.

     b) [3].

     La commissione, per i concorsi per le qualifiche di «funzionario» e «I e II dirigenziale», dispone di 100 punti così ripartiti:

     - 60 punti per i titoli secondo quanto stabilito alla tab. B/4;

     - 40 punti per le prove d'esame a loro volta così ripartiti:

     - 10 per la prova scritta;

     - 10 per la prova pratica;

     - 20 per il colloquio.

     Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano conseguito nella prova scritta e pratica una votazione media di almeno 14/20 con non meno di 6/10 nelle singole prove.

     Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegue in esso una votazione di almeno 12/20.

     La votazione complessiva per i concorsi per le qualifiche di «funzionario» e «I e II dirigenziale» è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media riportata nella prova scritta e pratica ed il voto ottenuto nel colloquio.

 

     Art. 13. Idoneità. Il punteggio minimo per acquisire l'idoneità è riferito unicamente alle sole prove di esame. Nei concorsi per soli titoli l'idoneità è conseguita con un punteggio complessivo non inferiore a 21/30.

 

     Art. 14. Processi verbali. Di tutti i lavori della commissione esaminatrice, il segretario redige seduta per seduta processo verbale.

 

     Art. 15. Compenso ai componenti la commissione esaminatrice. A tutti i componenti che a qualsiasi titolo facciano parte della commissione esaminatrice ed al segretario viene corrisposto un gettone di presenza da definirsi con separato atto amministrativo della Giunta regionale.

 

     Art. 16. Rinvio. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche.

 

     Art. 17. Prove d'esame. La tabella delle materie sulle quali possono vertere le prove d'esame allegate al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 e parzialmente modificata dall'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50, viene sostituita dalla seguente tabella che assume la denominazione di tabella «A».

     Nei concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale individuati dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, le prove di esame sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i corrispondenti profili professionali e mansioni individuati nell'ambito della prima qualifica dirigenziale. Gli esami saranno rivolti all'accertamento delle conoscenze delle tecniche organizzative e decisionali, oltrechè dei contenuti di professionalità richiesti dalle specifiche posizioni di lavoro.

     Il bando di concorso può contenere ulteriori specificazioni ed integrazioni delle materie d'esame, previste nella predetta tabella «A», in relazione a peculiari requisiti culturali e di professionalità richiesti per lo svolgimento di specifiche mansioni nelle diverse aree di attività.

 

 

TABELLA  A

 

I QUALIFICA DIRIGENZIALE

 

(Omissis) [4]

 

QUALIFICA: FUNZIONARIO

 

8.1. Funzionario giuridico amministrativo:

8.1.1. - Funzionario giuridico amministrativo:

     Diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto regionale; scienza dell'amministrazione; scienza dell'organizzazione; storia dell'amministrazione pubblica.

8.1.2. - Funzionario legale:

     Diritto amministrativo: diritto costituzionale; diritto regionale; giustizia costituzionale; giustizia amministrativa; istituzione di diritto privato; diritto del lavoro.

8.1.3. - Funzionario per organizzazione e metodi:

     Diritto amministrativo; giustizia amministrativa; teoria dell'organizzazione; comunicazione e informazione; scienza

dell'amministrazione; diritto del lavoro.

 

8.2. Funzionario per l'economia e la finanza:

8.2.1. - Funzionario per la finanza e contabilità pubblica:

     Diritto amministrativo; scienza dell'amministrazione; scienza delle finanze; diritto tributario; ragioneria generale; contabilità pubblica. 8.2.2. - Funzionario per la programmazione:

     Diritto amministrativo; scienza delle finanze; analisi economica; sociologia economica e del lavoro; organizzazione del territorio; economia aziendale (industriale o commerciale o agricola).

8.2.3. - Funzionario agronomo-forestale:

     Agronomia generale e coltivazione; zootecnia; topografia; estimo rurale e contabilità.

 

8.3. Funzionario per l'informazione:

8.3.1. - Funzionario statistico:

     Scienza delle finanze; istituzioni di statistica; statistica metodologica; statistica economica e sociale; sociologia economica e del lavoro.

8.3.2. - Funzionario ricercatore-documentalista:

     Cultura generale; principio di diritto costituzionale ed amministrativo; nozione di storia del XX secolo; fonti di informazione mezzi bibliografici di documentazione e ricerca; archivistica; biblioteconomia.

8.3.3. - Funzionario addetto ai sistemi informativi ed informatici:

     Comunicazioni; sistemi informativi e sistemi di automazione; teoria dell'organizzazione; elementi di statistica; diritto amministrativo e costituzionale.

 

8.4. Funzionario per il territorio:

8.4.1. - Funzionario agronomo/forestale:

     Agronomia generale e coltivazione; zootecnia; topografia; estimo rurale e contabilità.

8.4.2. - Funzionario ingegnere - architetto - per i beni ambientali - per i lavori pubblici:

     Urbanistica e pianificazione territoriale; scienza e tecnica delle costruzioni; trasporti; topografia; tipologia edilizia.

8.4.3. - Funzionario geologo:

     Geologia generale ed applicata; rilevamento geologico e tecnico; stratografia; idrogeologia; giacimentologia; speleologia.

8.4.4. - Funzionario geografo-topografo:

     Geografia generale; geografia regionale; geografia economica; topografia; pianificazione territoriale.

8.4.5. - Funzionario per l'ecologia:

     Elementi di pianificazione ambientale. Elementi di geografia generale, di geologia applicata, di geomorfologia e di idrogeologia. Elementi di cartografia tematica e di fotointerpretazione.

 

8.5. Funzionario socio-sanitario:

8.5.1. - Funzionario medico:

     Igiene. Epidemiologia generale e speciale. Metodologia statistica, biometria, demografia e statistica sanitaria. Tutela sanitaria dell'ambiente di vita e del lavoro. Legislazione specifica nazionale e regionale.

8.5.2. - Funzionario veterinario:

     Chimica medica veterinaria; zootecnica; patologia e profilassi delle malattie infettive degli.animali domestici; polizia veterinaria. 8.5.3. - Funzionario per le discipline sanitarie e sociali:

     Igiene pubblica, medicina del lavoro; statistica sanitaria; tossicologia; epidemiologia.

8.5.4. - Funzionario chimico/biologo/farmacista/ per l'ecologia:

     - Conoscenze professionali di base. Biologia generale. Igiene. Tutela sanitaria dell'ambiente.

     - Chimica generale inorganica e organica.

     - Farmacologia; Chimica farmaceutica.

     - Equilibrio ecologico dell'ambiente e criteri progettuali per interventi tecnici e normativi sull'ambiente.

     - Legislazione farmaceutica.

     - Legislazione specifica regionale e nazionale.

 

8.6. Funzionario per la cultura e l'istruzione:

8.6.1. - Funzionario per l'istruzione:

     Diritto amministrativo; legislazione scolastica; istituzioni di pedagogia; pedagogia sperimentale; metodologia e didattica. 8.6.2. - Funzionario per il patrimonio museale e ambientali:

     Principi di diritto costituzionale e amministrativo; storia dell'arte moderna e contemporanea; etnologia e storia delle tradizioni popolari; conoscenza della legislazione regionale in materia di patrimonio museale e ambientale.

8.6.3. - Funzionario per il patrimonio librario e archivistico:

     Principi di diritto costituzionale e amministrativo; archivistica; biblioteconomia; storia medievale e moderna.

8.6.4. - Funzionario per lo spettacolo, sport e tempo libero:

     Principi di diritto costituzionale e amministrativo; storia del teatro e dello spettacolo; storia del cinema; legislazione regionale in materia di spettacolo, sport e tempo libero.

 

QUALIFICA: ISTRUTTORE DIRETTIVO

 

7.1. Istruttore direttivo:

7.1.1. - Istruttore direttivo amministrativo:

     Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia politica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa.

7.1.2. - Istruttore direttivo contabile:

     Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia politica; elementi di contabilità pubblica e di ragioneria; elementi di scienza delle finanze. 7.1.3. - Istruttore direttivo per l'organizzazione e metodi.

     Organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa; elementi di scienza dell'amministrazione; elementi di informatica; elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale.

 

7.2. Istruttore direttivo per l'informazione:

7.2.1. - Istruttore direttivo per la gestione dell'informazione/istruttore

direttivo per l'informatica.

     Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di scienza dell'amministrazione; elementi di informatica; architettura tipo di un sistema EDP, tecniche di rappresentazioni dati, tecniche di implementazione, gestione trattamento di DB; elementi di statistica.

 

7.3. Istruttore direttivo tecnico-professionale:

7.3.1. Istruttore direttivo tecnico per i lavori pubblici e l'urbanistica/agronomo:

     Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; tecnica professionale.

7.3.2. - Istruttore direttivo socio-sanitario:

     Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; igiene; elementi di economia e di sociologia; legislazione in materia dei servizi sociali.

7.3.3. Istruttore direttivo per l'istruzione e la cultura:

     Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia e di sociologia; elementi di didattica e di pedagogia; legislazione relativa agli interventi culturali.

 

7.4. Insegnante formazione professionale (direttivo):

7.4.1. - Didattica delle materie relative alle specifiche mansioni da

svolgere.

 

QUALIFICA: ISTRUTTORE

 

6.1. Istruttore:

6.1.1. - Istruttore amministrativo:

     Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia politica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa; cultura generale.

6.1.2. - Istruttore contabile:

     Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia politica; elementi di contabilità pubblica e di ragioneria; cultura generale.

 

6.2. Istruttore per l'informazione:

6.2.1. - Istruttore statistico:

     Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di informatica; elementi di statistica; cultura generale.

6.2.2. - Istruttore documentalista - Ordinatore d'archivio:

     Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; legislazione in materia di archivistica (conservazione e consultazione archivio); elementi di archivistica; elementi di archivio- economia; cultura generale.

6.2.3. - Istruttore per l'informatica:

     Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di organizzazione; conoscenza generale della struttura e particolare delle funzioni di un sistema EDP; conoscenza delle tecniche di classificazione, organizzazione e codificazione dei dati; cultura generale.

 

6.3. Istruttore tecnico:

6.3.1. - Geometra:

     Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; nozioni di urbanistica; topografia; estimo; costruzioni e disegno di costruzioni; cultura generale.

6.3.2. - Perito agrario/forestale:

     Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; topografia; estimo; agronomia e coltivazioni; cultura generale. 6.3.3. - Istruttore socio-sanitario:

     Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; legislazione e

     servizi sociali; igiene; elementi di economia e sociologia; cultura generale.

 

6.4. Istruttore centri tecnici:

6.4.1. - Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale regionale; tecnica professionale; cultura generale.

 

6.5. Insegnante tecnico-pratico:

6.5.1. - Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto

costituzionale regionale; didattica delle materie relative alle specifiche

mansioni da svolgere; tecnica professionale; cultura generale.

 

QUALIFICA: COLLABORATORE PROFESSIONALE

 

5.1. Collaboratore professionale:

5.1.1. - Addetto ai centri di ristorazione e ricreativi.

     (Cuoco, macellaio, barista e magazziniere).

     Tecnica professionale; nozioni di igiene; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale. 5.1.2. - Conduttore di caldaie:

     Tecnica professionale; nozioni di sicurezza degli impianti tecnici; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

5.1.3. - Guardia forestale, lacuale e fluviale:

     Tecnica professionale; nozioni di geografia generale e regionale; protezione della natura e dell'assetto del paesaggio; prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamenti; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale. 5.1.4. - Litografo:

     Tecnica professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

5.1.5. - Tecnico specializzato in audiovisivi:

     Tecnica professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

5.1.6. - Responsabile di garage:

     Tecnica professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

5.1.7. - Manutentore ed installa to re di impianti tecnici ed elettronici:

     Tecnica professionale; elementi di elettrotecnica ed elettronica; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

 

QUALIFICA: ESECUTORE

 

4.1. Esecutore amministrativo-contabile:

     - Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale; dattilografia e calcolo a macchina; nozioni di archivistica corrente; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

 

4.2. Steno-dattilografo:

     - Stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

 

4.3. Esecutore di C.E.D.:

     - Dattilografia; conoscenza elementare dell'architettura di un sistema EDP, elementi di codificazione e registrazione dati; conoscenza delle funzioni fondamentali di un sistema operativo; conoscenza della terminologia tecnica di uso più ricorrente nello specifico settore; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

 

4.4. Esecutore tecnico:

     - Elementi di diritto e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale; tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

 

4.5. Esecutore centri di ristorazione e abitativi:

     - Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale; tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

 

4.6. Centralinista:

     - Conoscenza dell'organizzazione amministrativa della Regione; tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

 

4.7. Meccanico-autista:

     - Conoscenza dell'organizzazione amministrativa della Regione; tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

 

QUALIFICA: OPERATORE

 

3.1. Operatore:

     - Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere per il quale viene bandito il concorso; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

 

3.2. Operatore tecnico:

     - Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere per il quale viene bandito il concorso; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

 

3.3. Autista:

     - Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione; guida di automezzi; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

 

QUALIFICA: AUSILIARIO

 

2.1. Ausiliario:

     - Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e delle attribuzioni dei servizi esecutivi, con particolare riguardo alle mansioni proprie dell'ausiliario; stato giuridico dei dipendenti regionali; nozioni di geografia regionale (Umbria); cultura generale.

 

 

 

TABELLA B/1

 

Concorsi a posti delle qualifiche di: «Addetto alle pulizie» e «Ausiliario»

 

     Sono valutabili, ai fini della valutazione comparativa di cui all'art. 6 del presente regolamento esclusivamente i seguenti titoli da valutare a parità di merito dopo la prova attitudinale ed il colloquio:

     a) carico familiare. Il punteggio è attribuito sulla base delle norme che regolano il diritto teorico al percepimento degli assegni familiari secondi le norme INPS ed è graduato secondo l'obbligo di prestare gli alimenti in base alle norme del Codice civile:

- coniuge punti 1,00

- figli (legittimi, naturali e adottivi) ciascuno punti 0,80

- Altri familiari (limitatamente ai genitori,

fratelli e sorelle, nipoti orfani di entrambi i

genitori ed affiliati) ciascuno punti 0,40

     b) reddito familiare. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea documentazione degli uffici finanziari statali, accompagnata dallo stato di famiglia.

     Al candidato il cui reddito familiare non superi lire 2.300.000 vengono attribuiti punti 2,50

     Tale punteggio verrà ridotto di punti 0,0758 per ogni 100.000 lire di reddito o frazione superiore a lire 50.000. I redditi pari o superiori a lire 5.600.000, pertanto, non riceveranno alcun punteggio.

     La Giunta regionale adegua, con propria deliberazione da adottare entro il mese di gennaio di ciascun anno, i predetti massimali, in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per i dipendenti statali.

     c) stato di occupazione. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea documentazione rilasciata dalle sezioni comunali di collocamento o certificazioni equipollenti.

     1) stato di disoccupazione del candidato:

     - alla data di scadenza del bando punti 0,10

     - per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni

di disoccupazione anteriore alla data di indizione

del concorso, limitatamente ad un anno, fino ad un

punteggio massimo di 1,20 punti 0,10

     2) stato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare:

     - per ogni componente disoccupato alla data di indizione del concorso punti 0,05

 

 

 

TABELLA B/2

 

Valutazione dei titolo

 

     1) Concorsi a posti delle qualifiche di: «operatore» - «esecutore» - «collaboratore professionale».

     Sono valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del presente regolamento i seguenti titoli:

     a) titoli di servizio: intendendosi per essi quelli attinenti al lavoro comunque prestato in carriera o qualifica o mansioni, corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle del posto messo a concorso.

     Il servizio sarà valutato fino ad un massimo di dieci anni. Al fine della determinazione del punteggio verrà conteggiato 1/120 del quorum che sarà assegnato ai titoli di servizio per ogni mese di lavoro o frazione superiore a 15 giorni.

     Sarà considerata idonea documentazione del titolo di servizio il certificato rilasciato dal legale rappresentante dell'amministrazione competente dal quale risulti sia la carriera o la qualifica o le mansioni del concorrente sia il periodo di lavoro, sempre che, ove si tratti di mansioni, il certificato faccia espresso riferimento ad un atto deliberativo di conferimento delle mansioni corrispondenti alla carriera o alla qualifica.

     Per quanto concerne le certificazioni di servizio rilasciate dalle aziende private, queste dovranno essere integrate da copia autenticata del libretto del lavoro e del libro paga ove risulti anche la posizione retributiva rispetto al relativo contratto di lavoro. Per i dipendenti regionali le certificazioni verranno rese d'ufficio;

     b) titoli di studio: intendendosi per essi i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso quelli superiori al titolo di studio minimo per l'accesso al concorso, ovvero diplomi di specializzazione o abilitazione professionale post-universitaria ovvero un secondo diploma di laurea, oltre quello ammesso per l'ammissione, se equipollente o comunque attinente alla professionalità propria del posto messo a concorso.

     Il possesso del titolo dichiarato si documenta solo con l'esibizione, avvenuta nei termini prescritti dal bando di concorso, del diploma originale del titolo di studio conseguito o di copia di esso autenticata ai sensi di legge;

     c) titoli di cultura o diversi dalle altre categorie: sono valutabili in questa categoria i titoli relativi a:

     1) pubblicazioni originali riguardanti materie attinenti alla professionalità richiesta dal posto messo a concorso;

     2) incarichi professionali conferiti da Enti pubblici;

     3) idoneità conseguite in concorsi presso pubbliche amministrazioni in carriera o qualifica corrispondente o equipollente o superiore a quella del posto messo a concorso;

     4) i titoli di qualifica corrispondente a quella richiesta dal posto messo a concorso;

     5) titoli conseguiti in corsi, con esami finali, di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, riconosciuti o autorizzati dalla competente autorità scolastica, per qualifiche equiparabili a quelle per cui si concorre o superiori, e per un numero di corsi non superiore a quattro.

     Per le singole categorie, in relazione alla qualità e alla specificità del posto messo a concorso, la commissione d'esame attribuisce i punteggi, entro i limiti sottoindicati:

     a) titoli di servizio: punteggio massimo 3,00.

     1) Servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni corrispondenti: fino ad un massimo di punti 3,00 da assegnare in ragione di 1/120 per ogni mese di servizio, e cioè 0,025 al mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni.

     2) Servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni propedeutiche (immediatamente inferiori) rispetto a quelle del posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 1,50 in ragione di 1/120 per ogni mese di servizio e cioè 0,0125 al mese o frazione di mese superiore a 15 giorni;

     b) titoli di studio:

     1) Per i posti della qualifica funzionale «collaboratore professionale»: per il titolo minimo conseguito con un punteggio di almeno 9/10, punti 0,30;

     per i titoli aggiuntivi fino ad un massimo di 0,70;

     2) Per i posti delle qualifiche funzionali «operatore» e «esecutore»: per il titolo minimo conseguito con un punteggio di almeno 8/l0o con la qualifica di distinto o equiparabile, punti 0,30;

     per i titoli aggiuntivi per un massimo fino a 0,70;

     c) titoli di cultura o diversi da quelli delle altre categorie: massimo punti 1.

 

 

 

TABELLA B/3

 

Valutazione dei titoli

 

     1) Concorsi a posti delle qualifiche di: «istruttore» e «istruttore direttivo».

     Sono valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 8 del presente regolamento i seguenti titoli:

 

     A) Titoli di servizio: massimo punti 5,00.

     1) Servizio prestato in qualifica corrispondente, valutabile per non più di dieci anni, fino ad un massimo di punti 5,00, da assegnare in ragione di 0,0416 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

     2) Servizio prestato in qualifica propedeutica (immediatamente inferiore) rispetto a quella messa a concorso: fino a un massimo di punti 5 in ragione di 0,0277 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei punti 1 e 3 entro il punteggio massimo di punti 5;

     3) Servizio prestato in qualifiche inferiori rispetto a quella propedeutica: fino a un massimo di punti 3 in ragione di 0,0166 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 entro il punteggio massimo di punti 5.

     La valutazione dei servizi prestati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 predetti avverrà unicamente sulla base di idonea documentazione o di probante certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'amministrazione pubblica o dell'azienda privata, dalla quale possano rilevarsi la durata e la qualità dei servizi. Non si terrà conto di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica posseduta, o comunque ad esse equiparabili.

     Per quanto concerne le certificazioni di servizio rilasciate dalle aziende private, queste dovranno essere integrate da copia autenticata del libretto del lavoro e del libro paga ove risulti anche la posizione retributiva rispetto al relativo contratto di lavoro. Per i dipendenti regionali le certificazioni verranno rese d'ufficio.

 

     B) Titoli di studio o accademici: punteggio massimo 2,00.

     1) Al titolo di studio o accademico (diploma, laurea) prescritto per l'accesso dall'esterno per la qualifica/profilo professionale di base vengono attribuiti punti 1,00 più un coefficiente di 0,10 punti in ragione di ogni voto superiore a 6/10 fino a 10/10, per i titoli di studio inferiori al diploma di laurea e a 77/110 fino alla lode, per i diplomi di laurea. I titoli di studio diversamente classificati debbono essere riportati rispettivamente a 10 e a 110.

     2) Ai titoli di studio di grado superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso, ovvero ai diplomi di specializzazione o abilitazione professionale post-universitaria, ovvero a un secondo diploma di laurea, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 0,60.

 

     C) Curriculum formativo e professionale: massimo punti 3.

     Nel curriculum formativo e professionale viene valutato: l'attività svolta, gli incarichi speciali, l'attitudine alle funzioni proprie della qualifica, nonchè le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Va tenuto complessivamente conto del grado di attinenza delle funzioni esercitate con quelle proprie del posto cui si riferisce la selezione, degli incarichi speciali formalmente attribuiti, del grado di autonomia e responsabilità del candidato nell'esercizio delle funzioni stesse, dei requisiti culturali e professionali di base, acquisiti anche in corsi di formazione e aggiornamento in materie proprie assimilabili a quelle richieste dal posto, idoneità conseguite in pubblici concorsi in qualifiche corrispondenti e equiparate, delle pubblicazioni o lavori originali concernenti compiti di istituto, nonchè delle attitudini alle funzioni proprie della qualifica, desunte anche dai risultati conseguiti.

     La valutazione degli elementi sopra specificati deve essere fatta comparativamente tra i vari candidati in relazione alle caratteristiche e specificità del posto cui si concorre.

     Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata con riguardo ai singoli elementi documentati che hanno contribuito a determinarlo.

     La relazione dettagliata, deve essere inserita integralmente nel verbale dei lavori della commissione.

     In ogni bando di concorso verranno esplicitamente specificati i criteri di valutazione dei titoli di cui al curriculum formativo e professionale in relazione alla qualifica/profilo professionale a concorso.

 

 

 

TABELLA B/4

 

Valutazione dei titoli

 

     1) Concorsi a posti delle qualifiche di: «funzionario» e dirigenziali (I e II).

     Sono valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 9, i seguenti titoli:

 

     A) Titoli di servizio: massimo punti 30.

     1) Servizio prestato in qualifica corrispondente, valutabile per non più di dieci anni, fino ad un massimo di punti 30,00, da assegnare in ragione di 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

     2) Servizio prestato in qualifica propedeutica immediatamente inferiore) rispetto a quella messa a concorso: fino a un massimo di punti 30 in ragione di 0,1666 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei punti 1 e 3 entro il punteggio massimo di punti 30,00;

     3) Servizio prestato in qualifiche inferiori rispetto a quella propedeutica: fino a un massimo di punti 15 in ragione di 0,0833 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 entro il punteggio massimo di punti 30,00.

     La valutazione dei servizi prestati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 predetti avverrà unicamente sulla base di idonea documentazione o di probante certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'amministrazione pubblica o dall'azienda privata, dalla quale possano rilevarsi la durata e la qualità dei servizi. Non si terrà conto di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica posseduta, o comunque ad esse equiparabili.

     Per quanto concerne le certificazioni di servizio rilasciate dalle aziende private, queste dovranno essere integrate da copia autenticata del libretto del lavoro e del libro paga ove risulti anche la posizione retributiva rispetto al relativo contratto di lavoro. Per i dipendenti regionali le certificazioni verranno rese d'ufficio.

 

     B) Titoli di studio: massimo punti 10.

     - diploma di laurea richiesto per l'accesso dall'esterno per la qualifica - profilo professionale per la quale si concorre punti 8

     - seconda laurea, ovvero diplomi di specializzazione o abilitazione professionale post-universitaria, fino ad un massimo di punti 2

 

     C) Curriculum formativo e professionale: massimo punti 20.

     Nel curriculum formativo e professionale viene valutato: l'attività svolta, gli incarichi speciali, l'attitudine alle funzioni proprie della qualifica, nonchè le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Va tenuto complessivamente conto del grado di attinenza delle funzioni esercitate con quelle proprie del posto cui si riferisce la selezione, degli incarichi speciali formalmente attribuiti, del grado di autonomia e responsabilità del candidato nell'esercizio delle funzioni stesse, dei requisiti culturali e professionali di base, acquisiti anche in corsi di formazione e aggiornamento in materie proprie e assimilabili a quelle richieste dal posto, idoneità conseguite in pubblici concorsi in qualifiche corrispondenti o equiparate, delle pubblicazioni o lavori originali concernenti compiti di istituto, nonchè delle attitudini alle funzioni proprie della qualifica, desunte anche dai risultati conseguiti.

     La valutazione degli elementi sopra specificati deve essere fatti comparativamente tra i vari candidati in relazione alle caratteristiche e specificità del posto cui si concorre.

     Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata con riguardo ai singoli elementi documentati che hanno contribuito a determinarlo.

     La relazione dettagliata, deve essere inserita integralmente nel verbale dei lavori della commissione.

     In ogni bando di concorso verranno esplicitamente specificati i criteri di valutazione dei titoli di cui al curriculum formativo e professionale in relazione alla qualifica/profilo professionale a concorso.

 

 

 

TABELLA B/5

 

Valutazione dei titoli

 

1) Concorsi, per soli titoli.

     Sono valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 10, i seguenti titoli:

 

     A) Titoli di servizio: massimo punti 15,00.

     1) Servizio prestato in qualifica corrispondente, valutabile per non più di dieci anni, fino ad un massimo di punti 15,00, da assegnare in ragione di 0,125 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

     2) Servizio prestato in qualifica propedeutica (immediatamente inferiore) rispetto a quella messa a concorso: fino a un massimo di punti 15 in ragione di 0,0833 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei punti 1 e 3 entro il punteggio massimo di punti 15;

     3) Servizio prestato in qualifiche inferiori rispetto a quella propedeutica: fino a un massimo di punti 8,00 in ragione di 0,0444 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 entro il punteggio massimo di punti 15,00.

     La valutazione dei servizi prestati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 predetti avverrà unicamente sulla base di idonea documentazione o di probante certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'amministrazione pubblica o dell'azienda privata, dalla quale possano rilevarsi la durata e la qualità dei servizi. Non si terrà conto di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica posseduta, o comunque ad esse equiparabili.

     Per quanto concerne le certificazioni di servizio rilasciate dalle aziende private, queste dovranno essere integrate da copia autenticata del libretto del lavoro e del libro paga ove risulti anche la posizione retributiva rispetto al relativo contratto di lavoro. Per i dipendenti regionali le certificazioni verranno rese d'ufficio.

 

     B) Titoli di studio o accademici: punteggio massimo 5,00.

     1) Al titolo di studio o accademico (licenza, diploma, laurea) prescritto per l'accesso dall'esterno per la qualifica/profilo professionale di base vengono attribuiti punti 2,00 più un coefficiente di 0,20 punti in ragione di Ogni voto superiore a 6/10 fino a 10/10, per i titoli di studio inferiori al diploma di laurea e a 77/110 fino alla lode, per i diplomi di laurea. I titoli di studio diversamente classificati debbono essere riportati rispettivamente a 10 e a 110.

     2) Ai titoli di studio di grado superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso, ovvero ai diplomi di specializzazione o abilitazione professionale post-universitaria, ovvero a un secondo diploma di laurea, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 2,20.

 

     C) Curriculum formativo e professionale: massimo punti 10.

     Nel curriculum formativo e professionale viene valutato: l'attività svolta, gli incarichi speciali, l'attitudine alle funzioni proprie della qualifica, nonchè le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Va tenuto complessivamente conto del grado di attinenza delle funzioni esercitate con quelle proprie del posto cui si riferisce la selezione, degli incarichi speciali formalmente attribuiti, del grado di autonomia e responsabilità del candidato nell'esercizio delle funzioni stesse, dei requisiti culturali e professionali di base, acquisiti anche in corsi di formazione e aggiornamento in materie proprie e assimilabili a quelle richieste dal posto, idoneità conseguite in pubblici concorsi in qualifiche corrispondenti o equiparate, delle pubblicazioni o lavori originali concernenti compiti di istituto, nonchè delle attitudini alle funzioni proprie della qualifica, desunte anche dai risultati conseguiti.

     La valutazione degli elementi sopra specificati deve essere fatta comparativamente fra i vari candidati in relazione alle caratteristiche e specificità del posto cui si concorre.

     Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata con riguardo ai singoli elementi documentati che hanno contribuito a determinarlo.

     La relazione dettagliata, deve essere inserita integralmente nel verbale dei lavori della commissione.

     In ogni bando di concorso verranno esplicitamente specificati i criteri di valutazione dei titoli di cui al curriculum formativo e professionale in relazione alla qualifica/profilo professionale a concorso.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 41 del R.R. 19 marzo 2010, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

[3] Lettera abrogata dall'art. 43 della L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

[4] Tabella A abrogata, limitatamente alla qualifica dirigenziale, dall'art. 43 della L.R. 22 aprile 1997, n. 15.