§ 2.1.23 - L.R. 17 maggio 1980, n. 45.
Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/05/1980
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Commissioni d'esame.
Art. 2.  Designazione degli esperti.
Art. 3.  Concorsi per titoli ed esami.
Art. 4.  Concorsi per soli titoli.
Art. 5.  Operazione di scrutinio nei concorsi per esami.


§ 2.1.23 - L.R. 17 maggio 1980, n. 45. [1]

Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali.

(B.U. n. 33 del 22 maggio 1980).

 

CAPO I

Della composizione delle commissioni

 

Art. 1. Commissioni d'esame. [2]

     [Le commissioni d'esame dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale e per la progressione del personale nel ruolo regionale sono così composte:

     a) per le qualifiche funzionali dalla V alla VI:

     1 - presidente: dirigente regionale esperto nelle materie di concorso o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;

     2 - componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso;

     b) per le qualifiche funzionali dalla VII alla VIII:

     1 - presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianità non inferiore a cinque anni o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;

     2 - componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dipendenti regionali e di altri enti pubblici, con qualifica non inferiore a quella per la quale è indetto il concorso, docenti universitari, magistrati o liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni;

     c) per la dirigenza:

     1 - presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianità dirigenziale non inferiore a dieci anni o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;

     2 - componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dirigenti regionali e di altri enti pubblici con anzianità dirigenziale non inferiore a cinque anni, docenti universitari di prima e seconda fascia, magistrati con qualifica equiparata a consigliere di Stato o superiore, liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni. Almeno uno dei componenti deve essere in possesso di conoscenze tecniche e di un'alta e qualificata esperienza in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e di gestione delle risorse.

     2. Almeno uno dei componenti delle commissioni d'esame per le qualifiche VII e VIII e per la dirigenza devono essere scelti all'esterno dell'amministrazione regionale.

     3. Non possono far parte delle commissioni d'esame i consiglieri regionali, coloro che ricoprono cariche nelle segreterie provinciali e regionali dei partiti e delle forze politiche, nonché i componenti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

     4. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni d'esame è riservato alle donne, salva motivata impossibilità e fermi restando i principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

     5. Possono essere nominati presidenti e componenti delle commissioni d'esame anche dirigenti o esperti in pensione, purché risultino in possesso dei prescritti requisiti al momento del collocamento a riposo.

     6. Nei procedimenti di selezione di cui all'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1 e in conformità della disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, nonché per quelli eventualmente previsti per la progressione del personale di ruolo dalle rispettive qualifiche inferiori alla III e IV qualifica funzionale, le commissioni d'esame sono costituite con le modalità di cui alla lett. a) del comma 1.

     7. Le funzioni di segretario delle commissioni d'esame sono espletate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla VII.

     8. Le commissioni d'esame sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme della Giunta medesima, e previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio in caso di concorsi per la copertura di posti assegnati agli uffici del Consiglio regionale.]

 

     Art. 2. Designazione degli esperti.

     L'art. 10 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 41, è abrogato.

     (Abrogato) [3].

 

CAPO II

Delle prove d'esame

 

     Art. 3. Concorsi per titoli ed esami.

     Il numero e il tipo delle prove in cui si articolano gli esami dei concorsi sono indicati nella tabella A/1 allegata alla presente legge.

     Le materie sulle quali possono vertere le prove d'esame sono indicate nella tabella «A» allegata al Regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, come risulta denominata dall'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50.

     Gli artt. 4, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50, 5, 6 e 7 del Regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, sono abrogati.

 

     Art. 4. Concorsi per soli titoli.

     All'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1973, 33, come risulta sostituito dall'art. 7 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Operazione di scrutinio nei concorsi per esami.

     Entro trenta giorni dalla conclusione delle prove scritte e pratiche la commissione d'esame termina le operazioni di scrutinio.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

 

Tabella A/1

             Numero e tipo delle prove degli esami ai concorsi

__________________________________________________________________

Qualifica              Prove d'esame                 Note

funzionale

__________________________________________________________________

Addetto alle      Colloquio vertente

pulizie           sulle materie indicate

                  nella tab. «A»;

Ausiliario        1) prova attitudinale

                  da espletarsi anche

                  sotto forma di una serie,

                  unica per tutti i

                  concorrenti, di tests;

                  2) colloquio vertente

                  sulle materie indicate

                  nella tab. «A»;

Operatore         1) prova pratica e/o

                  prova attitudinale;

                  2) colloquio vertente

                  sulle materie indicate

                  nella tab. «A»;

Esecutore         1) prova pratica

                  suddivisa anche in

                  più esercitazioni;

                  2) tests attitudinali;    Nel caso in cui

                                            il concorso tenda

                                            alla copertura di

                                            posti con mansioni

                                            a prevalente carattere

                                            tecnico,i tests

                                            attitudinali possono

                                            essere sostituiti da

                                            una prova pratica;

                  3) colloquio vertente

                  sulle materie indicate

                  nella tab. «A»;

Collaboratore     1) prova pratica

professionale     suddivisa anche in più

                  esercitazioni;

                  2) tests attitudinali;

                                            Nel caso in cui il

                                            concorso tenda alla

                                            copertura di posti con

                                            mansioni a prevalente

                                            carattere tecnico, i

                                            tests attitudinali

                                            possono essere

                                            sostituiti da una

                                            prova pratica;

                  3) colloquio vertente

                  sulle materie indicate

                  nella tab. «A»;

Istruttore        1) prova scritta e/o

                  pratica, anche suddivisa

                  in più esercitazioni,

                  attinente alle specifiche

                  attribuzioni da svolgere;

                  2) colloquio vertente

                  sulle materie indicate

                  nella tab. «A»;

Istruttore        1) prova scritta e/o

direttivo         pratica, anche suddivisa

                  in più esercitazioni,

                  inerente la materia o

                  materie attinenti alle

                  specifiche attribuzioni

                  del posto messo a concorso;

                  2) colloquio vertente

                  sulle materie indicate

                  nella tab. «A»;

Funzionario       1) prova scritta su

                  materia o materie attinenti

                  al posto messo a concorso;

                  2) prova pratica con

                  formulazione di proposte

                  sotto il profilo tecnico,

                  amministrativo, organizzativo,

                  per l'attuazione di un

                  programma di lavoro

                  attinente all'esercizio

                  di funzioni regionali

                  proprie del settore

                  cui si riferisce il

                  posto messo a concorso;

                  3) colloquio vertente

                  sulle materie indicate

                  nella tab. «A»;

I e II dirigenza  1) prova scritta sulle

                  materie indicate nella

                  tab. «A»;

                  2) prova pratica relativa

                  alla elaborazione di un

                  piano di intervento - sotto

                  il profilo tecnico,

                  amministrativo, organizzativo

                   - per l'esercizio di funzioni

                  regionali proprie del

                  settore di intervento cui

                  si riferisce il posto

                  messo a concorso;

                  3) colloquio vertente

                  sulle materie indicate

                  nella tab. «A» e di

                  approfondimento delle

                  problematiche oggetto

                  delle prove scritte [4].

__________________________________________________________________

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 aprile 1985, n. 15, ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 1995, n. 7 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 38.

[3] Così modificato con L.R. 1 aprile 1985, n. 15.

[4] Così modificato con L.R. 1 aprile 1985, n. 15.