§ 2.1.95 - L.R. 25 gennaio 2002, n. 1.
Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/01/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Incentivi).
Art. 3.  (Beneficiari).
Art. 4.  (Procedure).
Art. 5.  (Ripartizione e assegnazione).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.95 - L.R. 25 gennaio 2002, n. 1. [1]

Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane.

(B.U. n. 6 del 6 febbraio 2002).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In attuazione del Piano forestale regionale decennale e del protocollo d’intesa siglato in data 8 gennaio 2001 tra Regione, UNCEM e Organizzazioni sindacali, la presente legge, nell’ambito delle politiche di contenimento delle spese di gestione delle Comunità montane, disciplina le modalità e le condizioni volte alla riduzione del numero complessivo degli operai forestali in servizio con contratto a tempo indeterminato, attraverso l’incentivazione, da parte della Regione, in concorso con le Comunità montane stesse, delle dimissioni volontarie.

 

     Art. 2. (Incentivi).

     1. L’incentivazione alle dimissioni volontarie degli operai forestali avviene attraverso la corresponsione di una somma lorda di 15.493,71 euro, attribuita “una tantum” a coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, richiedano di essere collocati a riposo.

 

     Art. 3. (Beneficiari).

     1. Sono ammessi a fruire dei benefici della presente legge, in ordine di priorità, gli operai forestali in servizio con contratto a tempo indeterminato:

     a) che risultino da idonea certificazione medica parzialmente inidonei alle mansioni assegnate e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentuno anni;

     2. un’età inferiore di quattro anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;

     b) che risultino da idonea certificazione medica parzialmente inidonei alle mansioni assegnate e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentadue anni;

     2. un’età inferiore di tre anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;

     c) che risultino idonei alle mansioni svolte e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentuno anni;

     2. un’età inferiore di quattro anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;

     d) che risultino idonei alle mansioni svolte e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentadue anni;

     2. un’età inferiore di tre anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;

     e) che, non in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 delle precedenti lettere a) e b), risultino da idonea documentazione, parzialmente inidonei al servizio.

 

     Art. 4. (Procedure).

     1. La Giunta regionale, di concerto con le Comunità montane, disciplina le modalità di attuazione della presente legge, anche in ordine alle date del collocamento a riposo, di presentazione delle domande e del possesso dei requisiti.

 

     Art. 5. (Ripartizione e assegnazione).

     1. La Giunta regionale ripartisce annualmente tra le Comunità montane la somma stanziata dalla presente legge proporzionalmente al numero delle domande di collocamento a riposo volontario ammesse sulla base di una graduatoria unica regionale.

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     1. In attuazione dei principi di cui al comma 5 dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, gli obblighi di assunzione ivi previsti sono sospesi per due anni dall’entrata in vigore della presente legge per le Comunità montane, per le quali siano previsti obblighi di riduzione della dotazione del personale addetto alla sistemazione idraulico-forestale e limitatamente a tale dotazione organica.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge fanno fronte la Regione, nei limiti del settanta per cento e le Comunità montane nei limiti del trenta per cento.

     2. Con riferimento alla quota di spettanza della Regione, come indicata al comma 1, è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di 413.165,52 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 7.1.015, di nuova istituzione, denominata “Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale regionale delle Comunità montane”.

     3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 2 si fa fronte con l’apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2001, denominata “Fondi speciali per spese correnti”, in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, così come modificata con legge regionale 28 novembre 2001, n. 33.

     4. La disponibilità relativa all’anno 2001 di cui al precedente comma 3 è iscritta nella competenza dell’anno 2002 in attuazione dell’articolo 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

     5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l’iscrizione nel bilancio di previsione 2002 della somma di cui al comma 3, sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

     6. Per gli anni 2003 e successivi l’entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.