§ 1.1.93 – R.R. 12 maggio 2006, n. 4.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:12/05/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Disposizioni generali).
Art. 3.  (Tipi di dati e di operazioni eseguibili).


§ 1.1.93 – R.R. 12 maggio 2006, n. 4. [1]

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione.

(B.U. 15 maggio 2006, n. 23 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto della legge regionale 2 maggio 2006, n. 7, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Umbria, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari, effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

 

     Art. 2. (Disposizioni generali).

     1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nell’articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.

     2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

 

     Art. 3. (Tipi di dati e di operazioni eseguibili).

     1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’articolo 1, negli elenchi e nelle schede di cui agli allegati A) e B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

     2. I trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili di cui al comma 1, elencati nell’allegato A e descritti nelle schede da 1 a 35 dello stesso allegato, sono riferibili alla Giunta regionale, alle agenzie e enti regionali, agli enti vigilati e controllati dalla Regione ed in particolare:

     a) alla Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA;

     b) all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche;

     c) alla Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura – ARUSIA;

     d) alla Agenzia Umbria ricerche – AUR;

     e) alla Agenzia per il diritto allo studio universitario – ADISU;

     f) alla Agenzia di promozione turistica dell’Umbria – APT;

     g) alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale delle province di Perugia e Terni – ATER;

     h) agli Ambiti territoriali ottimali – ATO - di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni;

     i) al Consorzio di bonifica Val di Chiana romana e Val di Paglia;

     l) al Consorzio della bonificazione umbra;

     m) al Consorzio di Bonifica Tevere Nera;

     n) alle Aree naturali protette di cui all’articolo 25 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni;

     o) alle Istituzioni di pubblica assistenza beneficenza – IPAB;

     p) alle aziende unità sanitarie locali;

     q) al Centro per la documentazione e ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra – CEDRAV;

     r) al Centro per le pari opportunità;

     s) al Centro studi giuridici e politici;

     t) all’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea – ISUC;

     u) all’Agenzia Umbria Sanità;

     v) alle Agenzie per i servizi alla persona [2].

     3. I trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili di cui al comma 1, elencati nell’allegato B e descritti nelle schede da 1 a 41 dello stesso allegato, sono riferibili:

     a) alle Aziende unità sanitarie locali;

     b) alle Aziende ospedaliere;

     c) agli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico;

     d) alle Aziende universitarie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

 

 

ALLEGATO [3]

 

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 4 del R.R. 30 dicembre 2013, n. 7.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 26 giugno 2007, n. 6.

[3] Per una modifica, vedi gli artt. 2 e 3 del R.R. 26 giugno 2007, n. 6.