Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.2 personale |
Data: | 25/07/2000 |
Numero: | 213 |
Sommario |
Art. 1. Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali |
Art. 2. Asseverazione dei dati |
Art. 3. Centri di assistenza doganale |
Art. 4. Procedure semplificate |
Art. 5. Pagamento differito |
Art. 6. Diploma di laurea |
Art. 7. Commissione per gli esami |
Art. 8. Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme |
Art. 9. Doganalisti |
§ 37.2.41 - Legge 25 luglio 2000, n. 213.
Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci
(G.U. 1 agosto 2000, n. 178)
Art. 1. Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali
1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la
2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
Art. 2. Asseverazione dei dati
1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.
2. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti professionali, all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1.
3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del
4. Nell'effettuazione di controlli in sede di accertamento l'Amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.
5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l'asseverazione comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.
6. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.
7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario.
8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilità di asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 decadono definitivamente dai benefici di cui ai commi 1, 3 e 4.
Art. 3. Centri di assistenza doganale
1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al
2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2.
3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.
4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al
5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con
6. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD già in attività continuano ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.
7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle amministrazioni competenti.
8. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al
9. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo le modalità previste al comma 5.
Art. 4. Procedure semplificate
1. Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al
2. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.
Art. 5. Pagamento differito
1. L'articolo 4, comma 2, del
2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al
"Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.
3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi".
3. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.
Art. 6. Diploma di laurea
1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico approvato con
3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.
Art. 7. Commissione per gli esami
1. Per l'effettuazione del colloquio previsto dall'articolo 6, la commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:
a) un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;
b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.
2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.
Art. 8. Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme
1. L'articolo 11 e l'articolo 14, lettera d), della
2. Nel
3. L'articolo 2, comma 1, del
4. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
a) le parole: "con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette";
b) le parole: "con decreto dello stesso Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette".
Art. 9. Doganalisti
1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituti con