§ 5.6.5 - Legge Provinciale 8 novembre 1993, n. 31.
Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 sport e tempo libero
Data:08/11/1993
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Individuazione di percorsi per la circolazione fuoristrada.
Art. 3.  Utilizzazione dei percorsi per la circolazione fuoristrada.
Art. 4.  Realizzazione dei percorsi in cave dismesse.
Art. 5.  Manifestazioni e gare.
Art. 6.  Disposizioni transitorie.


§ 5.6.5 - Legge Provinciale 8 novembre 1993, n. 31.

Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore.

(B.U. 16 novembre 1993, n. 56).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge promuove e disciplina la circolazione fuoristrada con veicoli a motore in aree a ciò appositamente riservate, per contemperare l'esercizio di tali attività a fini turistici e sportivi con le esigenze di tutela dall'ambiente naturale.

 

     Art. 2. Individuazione di percorsi per la circolazione fuoristrada.

     1. La circolazione fuoristrada dei veicoli a motore per fini turistici e sportivi può avvenire su aree o percorsi appositamente individuati dai piani comprensoriali di coordinamento di cui all'articolo 16 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio».

     2. La realizzazione dei percorsi di cui al comma 1 è soggetta a concessione edilizia, nei limiti di cui all'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. Qualora detti percorsi insistano sulle aree forestali o soggette a vincolo idrogeologico di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31, dall'articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 e dall'articolo 1 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18, la realizzazione dei percorsi, in deroga ai divieti stabiliti dallo stesso articolo 6, è subordinata a procedura semplificata per la valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente».

     3. La domanda di concessione o lo studio di impatto ambientale dovrà comprendere un disciplinare per la regolamentazione della circolazione sui percorsi individuati e le misure di ripristino ambientale delle zone su cui insiste il percorso, da adottarsi in caso di cessazione dell'attività. Della cessazione dovranno essere informati i comuni territorialmente competenti.

     4. I percorsi dovranno essere segnalati a cura di chi ha presentato il progetto relativo.

 

     Art. 3. Utilizzazione dei percorsi per la circolazione fuoristrada.

     1. La circolazione dei veicoli a motore sui percorsi di cui all'articolo 2 è subordinata al parere favorevole, previo collaudo tecnico del percorso, da parte dell'organo periferico competente della Federazione motociclistica italiana se i percorsi sono destinati all'uso di motoveicoli e da parte dell'organo periferico competente della Commissione sportiva automobilistica italiana o della Federazione italiana fuoristrada a seconda che i percorsi siano destinati, rispettivamente, all'uso agonistico o non agonistico di autoveicoli.

 

     Art. 4. Realizzazione dei percorsi in cave dismesse.

     1. Qualora i percorsi siano individuati all'interno di cave dismesse di proprietà pubblica, la concessione all'uso del bene è data preferibilmente ad associazioni, singole o meno, affiliate alla Federazione italiana fuoristrada o alla Federazione motociclistica italiana.

 

     Art. 5. Manifestazioni e gare.

     1. Nel caso di manifestazioni o di gare, la Giunta provinciale, previo parere del servizio foreste, del servizio urbanistica e del servizio protezione ambiente, può autorizzare il transito fuoristrada dei veicoli a motore anche al di fuori dei percorsi individuati ai sensi dell'articolo 2. Nell'autorizzazione sarà previsto l'obbligo di idonee opere di ripristino ambientale da parte degli organizzatori.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, i titolari di impianti fissi o aree comunque adibite stabilmente ad attività sportive, ricreative ed agonistiche con mezzi motorizzati di circolazione fuoristrada già esistenti debbono presentare il disciplinare di cui al comma 3 dell'articolo 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.