§ 5.2.46 - Legge Regionale 27 novembre 1995, n. 12.
Equiparazione dei detenuti e prigionieri nei campi di concentramento, dei disertori e dei partigiani ai reduci e combattenti di cui alla [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:27/11/1995
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Norma finanziaria).


§ 5.2.46 - Legge Regionale 27 novembre 1995, n. 12. [1]

Equiparazione dei detenuti e prigionieri nei campi di concentramento, dei disertori e dei partigiani ai reduci e combattenti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 4.

(B.U. 5 dicembre 1995, n. 55).

 

     Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. [2].

     2. I benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, integrata dalle leggi regionali 21 luglio 1991, n. 13 e 19 dicembre 1994, n. 4, spettano a tutti gli aventi diritto nella misura di lire 60 mila mensili per tredici mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

     3. Con l'entrata in vigore della presente legge si provvederà a delegare gli adempimenti amministrativi connessi all'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 2 alle due Province autonome di Bolzano e di Trento che possono esercitarle direttamente attraverso le proprie strutture provinciali o mediante accordo da stipularsi con enti previdenziali o assicurativi nazionali, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. Lo stanziamento di fondi alle Province viene effettuato con legge di bilancio. Il 4 per cento di questo fondo rappresenta il rimborso forfettario degli oneri di gestione della presente legge [3].

     3 bis. Per gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale deciderà in via definitiva [4].

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. L'onere per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, viene valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dal 1991.

     2. L'onere per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, viene valutato in lire 4 miliardi 500 milioni annui a decorrere dal 1996.

     3. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 5 miliardi 250 milioni, gravante sull'esercizio 1996, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1996, mentre alla spesa di lire 4 miliardi 500 milioni relativa agli esercizi 1997 - 1998 si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto per gli stessi esercizi al capitolo n. 670 del bilancio pluriennale 1996 - 1998 [5].

     4. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

 

 


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1994, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[4] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[5] La presente legge è stata promulgata con la correzione dell'errore materiale segnalato in sede di visto governativo, e precisamente: