§ 5.1.85 - L.P. 12 dicembre 2007, n. 22.
Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:12/12/2007
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva
Art. 3.  Assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità
Art. 4.  Assistenza odontoiatrica a favore della generalità della popolazione
Art. 5.  Erogazione dell’assistenza odontoiatrica in forma diretta e indiretta
Art. 6.  Provvedimenti attuativi
Art. 7.  Fondi integrativi sanitari
Art. 8.  Valutazione sull’attuazione della legge
Art. 9.  Abrogazione e norme transitorie
Art. 10.  Disposizioni finanziarie


§ 5.1.85 - L.P. 12 dicembre 2007, n. 22.

Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento

(B.U. 27 dicembre 2007, n. 52)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Questa legge disciplina l’assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica assicurata nella provincia di Trento, compatibilmente con le risorse a disposizione del servizio sanitario provinciale, al fine di tutelare la salute odontoiatrica nei soggetti in età infantile ed evolutiva, nei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità e nella generalità della popolazione.

2. Questa legge si conforma agli indirizzi definiti a livello nazionale in tema di livelli essenziali di assistenza e di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e a quanto disposto dalla vigente normativa provinciale in materia di prestazioni sanitarie aggiuntive.

 

     Art. 2. Assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva

1. Nell’ambito dell’attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie assicurata dal servizio sanitario provinciale, la Provincia riconosce carattere prioritario alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie dentarie a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva. Ai fini di questa legge si intendono come tali i soggetti minori di diciotto anni di età alla data di richiesta degli interventi economici e delle prestazioni sanitarie.

2. La Provincia assicura, in particolare, le seguenti prestazioni:

a) l’attività di prevenzione primaria avente ad oggetto l’analisi epidemiologica, da svolgere tramite visite periodiche, anche annuali, su classi di età campione, la fluoroprofilassi nonché la promozione, la formazione e l’informazione sull’igiene orale;

b) l’attività di prevenzione secondaria avente ad oggetto la fornitura di interventi curativi;

c) il concorso nelle spese di fornitura di apparecchi per l’ortodonzia compresa l’attività medico specialistica connessa all’applicazione.

3. Le prestazioni previste da quest’articolo sono assicurate secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 6, che disciplinano in particolare le caratteristiche e i contenuti del piano individuale di prevenzione. Per le prestazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), in ogni caso, è previsto il convenzionamento a tariffe prestabilite degli erogatori privati individuati dall’articolo 5, per le attività non eseguite dalle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale. Le prestazioni previste dal comma 2, lettera c), sono assicurate tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento.

 

     Art. 3. Assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità

1. Ai fini di questa legge sono considerate in condizione di particolare vulnerabilità le persone che rientrano nelle seguenti categorie:

a) disabili psichici e psico-fisici;

b) soggetti con patologie generali gravi;

c) soggetti con patologie specifiche;

d) soggetti a elevato rischio infettivo;

e) soggetti appartenenti a nuclei familiari a bassa condizione economico-

patrimoniale;

f) soggetti anziani;

g) donne oltre il terzo mese di gravidanza.

2. Sono disabili psichici e psico-fisici i soggetti che presentano una sintomatologia esclusivamente o prevalentemente ricollegabile a disturbi psichici o ritardo mentale connessi a malattie geneticamente trasmissibili o a malattie congenite o a situazioni patologiche prenatali, perinatali o dell’infanzia o dell’adolescenza e che risultano in un grave e certificato deficit intellettivo, nonché i soggetti affetti da disturbi patologici cronicizzati che risultano in carico ai servizi territoriali competenti.

3. Sono soggetti con patologie generali gravi o soggetti con patologie specifiche i pazienti il cui quadro clinico impone il trattamento odontoiatrico in ambiente particolarmente protetto.

4. Sono a elevato rischio infettivo i soggetti che necessitano di trattamento odontoiatrico protetto, a garanzia di massima sicurezza per i medesimi pazienti, nonché per un appropriato contenimento di possibili contagi con soggetti terzi.

5. Sono in condizione economico-patrimoniale bassa i nuclei familiari che presentano un indicatore della condizione economica familiare (ICEF), ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dell’articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi, inferiore alla soglia stabilita con i provvedimenti di cui all’articolo 6 di questa legge.

6. Sono anziani i soggetti che hanno compiuto i sessantacinque anni di età alla data di effettuazione degli accertamenti valutativi e autorizzativi, posti in essere dai medici specialisti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, per l’accesso agli interventi economici e alle prestazioni sanitarie previsti da questa legge.

7. La Provincia assicura a favore dei soggetti di cui al comma 1 le seguenti prestazioni:

a) l’attività di prevenzione secondaria avente ad oggetto la fornitura di interventi curativi;

b) la fornitura di protesi fisse e mobili compresa l’attività medico specialistica connessa all’applicazione;

c) il concorso nelle spese di fornitura di protesi fisse e mobili compresa l’attività medico specialistica connessa all’applicazione;

d) l’attività di prevenzione primaria avente ad oggetto l’analisi epidemiologica, la promozione, la formazione e l’informazione sull’igiene orale.

8. Le prestazioni previste da quest’articolo sono assicurate secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 6, che prevedono obbligatoriamente il convenzionamento a tariffe prestabilite con gli erogatori privati individuati dall’articolo 5, per le attività non eseguite dalle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale.

9. Le prestazioni previste dal comma 7, lettera a), sono assicurate a tutti i soggetti individuati dal comma 1. Le prestazioni previste dal comma 7, lettera b), sono assicurate a favore dei soggetti individuati dal comma 1, lettere a), d) ed e). Le prestazioni previste dal comma 7, lettera c), sono assicurate a favore dei soggetti individuati dal comma 1, lettere b), c) e f), tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento. Le prestazioni previste dal comma 7, lettera d), sono assicurate a favore dei soggetti individuati dal comma 1, lettera g).

 

     Art. 4. Assistenza odontoiatrica a favore della generalità della popolazione

1. La Provincia assicura alla generalità degli iscritti al servizio sanitario nazionale l’erogazione delle prestazioni di urgenza odontoiatrica.

2. La Provincia assicura, inoltre, a favore della generalità dei soggetti residenti in provincia di Trento iscritti al servizio sanitario provinciale, le prestazioni di chirurgia orale ambulatoriale di particolare complessità che rispondono a specifico grave quadro clinico e la propedeutica visita specialistica di consulenza odontoiatrica.

 

     Art. 5. Erogazione dell’assistenza odontoiatrica in forma diretta e indiretta

1. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica disciplinate da questa legge sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti nell’ambito del territorio provinciale:

a) strutture ospedaliere pubbliche;

b) ambulatori odontoiatrici pubblici, che devono trovare adeguata collocazione in ogni distretto sanitario;

c) ambulatori e studi odontoiatrici privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale; la convenzione stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da questa legge.

2. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica disciplinate da questa legge sono erogate, in via indiretta, da ambulatori e studi odontoiatrici privati non convenzionati nel caso di superamento dei tempi di attesa massimi prestabiliti, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli applicati dal servizio sanitario provinciale e secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 6; i rimborsi sono eseguiti nel limite delle tariffe di cui al comma 1, lettera c).

 

     Art. 6. Provvedimenti attuativi

1. Per l’attuazione di questa legge, la Giunta provinciale individua, con propria deliberazione, annualmente e per ciascuna tipologia di prestazione, condizioni, limiti e modalità di accesso, ivi inclusa l’eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa. 2. La Giunta provinciale determina, in particolare:

a) gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-

patrimoniale del nucleo familiare di riferimento, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 e dell’articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1997, e l’articolazione dell’eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa;

b) le tariffe, a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi odontoiatrici privati, erogate nell’ambito dell’assistenza diretta e indiretta; le tariffe sono definite sentito l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri nonché l’associazione rappresentativa degli odontotecnici; le tariffe possono essere differenziate in relazione a specifiche esigenze curative ed evidenziano la remunerazione delle eventuali prestazioni odontotecniche;

c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento; d) la specificazione dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità e, ove occorra, degli altri destinatari degli interventi previsti da questa legge;

e) le caratteristiche e i contenuti del libretto sanitario odontoiatrico nel quale è inserito il piano individuale di prevenzione;

f) gli indirizzi per organizzare gli interventi di prevenzione primaria in collaborazione fra l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e gli altri enti ed istituzioni operanti sul territorio provinciale.

 

     Art. 7. Fondi integrativi sanitari

1. In attuazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Provincia promuove e sostiene, nelle forme e nei modi che la Giunta provinciale individua come più idonei, attività mutualistiche, anche di tipo cooperativo, che possano farsi carico delle cure odontoiatriche definite come prestazioni aggiuntive ai livelli essenziali di assistenza.

 

     Art. 8. Valutazione sull’attuazione della legge

1. Dopo l’approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dall’articolo 6, la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione con indicazioni documentate sui seguenti argomenti:

a) entità della domanda e dell’offerta di interventi assistenziali a favore dei soggetti indicati negli articoli 2, 3 e 4, al momento dell’entrata in vigore di questa legge e al momento della presentazione delle relazioni, anche in maniera distinta per i diversi ambiti territoriali;

b) tempi di attesa;

c) interventi realizzati dalle strutture convenzionate, da quelle non convenzionate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, e da quelle pubbliche, e analisi dei loro costi;

d) modalità di partecipazione economica degli assistiti;

e) criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.

 

     Art. 9. Abrogazione e norme transitorie

1. La legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 (Interventi volti ad agevolare l’accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica ed ortodontica), è abrogata.

2. Le disposizioni della legge provinciale n. 20 del 1991 continuano a trovare applicazione per la concessione dei contributi relativamente a domande presentate entro il giorno antecedente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Sono fatte salve, fino a esaurimento, le procedure relative all’erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica già prenotate presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e presso le strutture convenzionate entro la data di entrata in vigore di questa legge.

4. La Giunta provinciale adotta i provvedimenti attuativi previsti dall’articolo 6 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie

1. La Giunta provinciale in sede di riparto del fondo sanitario provinciale individua la quota delle risorse da destinare agli interventi di cui alla presente legge.

2. Agli oneri per il triennio 2008-2010 derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il fondo sanitario provinciale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia. La Giunta provinciale può, in relazione ai fabbisogni previsti per gli interventi di cui alla presente legge, disporre prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di cui all’articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), per integrare gli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale del fondo sanitario provinciale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale n. 7 del 1979.