§ 5.1.51 - Legge Regionale 17 novembre 1988, n. 25.
Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle unità sanitarie locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/11/1988
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Capitolato generale.
Art. 3.  Deliberazione a contrattare.
Art. 4.  Asta pubblica.
Art. 5.  Licitazione privata.
Art. 6.  Criteri di aggiudicazione nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private.
Art. 7.  Appalto - concorso.
Art. 8.  Trattativa privata.
Art. 9.  Procedimento per la trattativa privata.
Art. 10.  Stipulazione del contratto.
Art. 11.  Rogito dei contratti.
Art. 12.  Cauzione e penalità.
Art. 13.  Condizioni e clausole contrattuali.
Art. 14.  Revisione dei prezzi.
Art. 15.  Collaudi.
Art. 16.  Rapporti di comodato.
Art. 17.  Servizi in economia.
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.  Rinvio.
Art. 20.  Abrogazione di norme.


§ 5.1.51 - Legge Regionale 17 novembre 1988, n. 25.

Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle unità sanitarie locali.

(B.U. 29 novembre 1988, n. 54).

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. L'unità sanitaria locale provvede ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, mediante contratti preceduti da apposite gare aventi la forma dell'asta pubblica, della citazione privata o dell'appalto concorso, ovvero conclusosi a trattativa privata, secondo le procedure stabilite nei successivi articoli.

     2. E' ammesso il ricorso al sistema in economia in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 17.

     3. Per l'appalto di opere pubbliche rimane ferma l'applicazione della normativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 2. Capitolato generale.

     1. Le condizioni e le clausole generali da applicare nei procedimenti contrattuali delle unità sanitarie locali sono fissate in un capitolato generale, approvato dalle Giunte provinciali, in armonia con le disposizioni della presente legge e nel rispetto della legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni [1].

     2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione ed alla tenuta dell'albo dei fornitori delle unità sanitarie locali.

 

     Art. 3. Deliberazione a contrattare.

     1. I contratti devono essere preceduti da apposita deliberazione.

     2. La deliberazione a contrattare è di competenza del comitato di gestione e deve indicare:

     a) gli scopi che si intendono conseguire;

     b) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali, nonché le forme da osservare per la sua stipulazione;

     c) le modalità di scelta del contraente e, nei casi previsti dall'articolo 8, comma 2, le ragioni che giustificano la trattativa privata;

     d) la nomina della commissione di esperti, nelle ipotesi di cui agli articoli 6, comma 1, n. 2 della lettera b) e 7, comma 4;

     e) le risorse di bilancio con cui far fronte alla spesa.

     3. La deliberazione di cui al precedente comma non è richiesta nei casi in cui è consentito il ricorso al sistema in economia.

 

     Art. 4. Asta pubblica.

     1. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso per quindici giorni consecutivi presso la sede dell'unità sanitaria locale.

     2. Un estratto di esso è altresì pubblicato, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara, in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale e in almeno un giornale di larga diffusione locale. Nella provincia di Bolzano la pubblicazione deve avvenire altresì in almeno un giornale quotidiano di lingua tedesca.

     3. L'avviso deve contenere l'oggetto del contratto, le condizioni e le prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo articolo 6.

     4. L'asta è presieduta dal presidente del comitato di gestione o da un componente dello stesso da lui delegato.

     5. Al termine della gara viene redatto processo verbale in cui sono descritte le operazioni svolte, si uniscono le offerte ricevute e si aggiudica la fornitura.

     6. Il verbale di aggiudicazione è approvato con deliberazione del comitato di gestione con la quale si impegna la relativa spesa.

 

     Art. 5. Licitazione privata.

     1. La citazione privata, preceduta da avviso affisso per quindici giorni consecutivi presso la sede dell'unità sanitaria locale, ha luogo mediante l'invio, alle ditte e alle persone invitate alla gara, del capitolato speciale in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni del contratto.

     2. Nel capitolato speciale dovrà essere inoltre precisato il criterio, scelto fra quelli di cui al successivo articolo 6, in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

     3. L'approvazione del capitolato speciale e l'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara sono effettuati dal comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara medesima, con l'atto di cui al precedente articolo 3.

     4. L'offerta deve pervenire entro il termine prefissato, che non può essere inferiore a quindici giorni, e contenere l'indicazione del prezzo, o della variazione del prezzo base ove questo sia stabilito, o le variazioni su listini o mercuriali prestabiliti, nonché la dichiarazione di accettazione delle condizioni generali e particolari del capitolato. Ove occorra, sarà richiesta la restituzione firmata per accettazione di copia del capitolato.

     5. Si applica alla citazione privata quanto disposto nei commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 4.

 

     Art. 6. Criteri di aggiudicazione nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private.

     1. I contratti, sia preceduti da asta pubblica che da citazione privata, sono aggiudicati in base ai seguenti criteri:

     a) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito e, se non indicato, al prezzo più alto;

     b) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente:

     1) al prezzo più basso, qualora i lavori o la fornitura dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

     2) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento, ed al valore tecnico dell'oggetto del contratto; in tal caso, nel capitolato speciale e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati, separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza a loro attribuita. L'attribuzione dei punteggi per le caratteristiche tecnico - valutative è affidata ad un'apposita commissione nominata dal comitato di gestione.

     2. Nelle condizioni delle gare può essere prevista da esse delle offerte che risultino inferiori alla media di quelle valide di un importo percentuale stabilito nel capitolato generale.

 

     Art. 7. Appalto - concorso.

     1. Per speciali lavori o forniture, per la cui esecuzione l'unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche, è ammessa la forma dell'appalto - concorso per l'elaborazione del progetto definitivo o della proposta di vendita e per la determinazione delle condizioni di esecuzione o di fornitura.

     2. L'appalto - concorso è preceduto da avviso da pubblicarsi per quindici giorni consecutivi presso la sede dell'unità sanitaria locale. Le persone o le ditte ad esso partecipanti devono presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito o dal bando, il progetto del lavoro o della fornitura, corredato dai relativi prezzi.

     3. Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.

     4. La valutazione delle offerte è effettuata da parte di una commissione di esperti, all'uopo nominata dal comitato di gestione.

     5. La commissione, valutati i progetti, forma una graduatoria e la propone al comitato di gestione per l'eventuale aggiudicazione. E facoltà della commissione chiedere per i progetti ritenuti migliori ulteriori precisazioni o integrazioni, ai fini della proposta di aggiudicazione.

     6. L'aggiudicazione è effettuata dal comitato di gestione, con deliberazione nella quale è impegnata la relativa spesa. E facoltà del comitato di non accogliere la proposta della commissione, indicendo un nuovo appalto - concorso, eventualmente con l'adozione di diverse prescrizioni.

 

     Art. 8. Trattativa privata.

     1. I contratti passivi di importo inferiore a 200.000 unità di conto europee VA esclusa, possono essere conclusi per trattativa privata. Ai fini della presente disposizione:

     a) le forniture ed i lavori di uguale natura devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiose separazioni;

     b) quando si tratta di prestazioni continuative o periodiche, l'ammontare del contratto si considera in ragione d'anno.

     2. E' inoltre ammessa la trattativa privata, qualunque sia l'importo, nei seguenti casi:

     a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione, esclusa l'ipotesi di cui al precedente articolo 7, comma 6;

     b) per le forniture la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici od il grado di perfezione richiesti;

     c) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

     d) per la fornitura dei prodotti risultanti dagli studi, ricerche e sperimentazione delle persone o ditte di cui alla precedente lettera e);

     e) quando l'urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;

     f) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiali di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

     g) per gli acquisti e le forniture per i quali la programmazione sanitaria provinciale prevede una pretrattativa in sede centralizzata, espletata da parte della Provincia secondo forme e procedure stabilite dalla medesima.

 

     Art. 9. Procedimento per la trattativa privata.

     1. Per i contratti da concludersi a trattativa privata, la ditta o le ditte indicate nella deliberazione di cui al precedente articolo 3, sono invitate a presentare offerta scritta entro un termine stabilito. Devono essere interpellate almeno tre ditte, salvo che nei casi previsti nelle lettere b), c), d) e f), del comma 2 del precedente articolo 8.

     2. Alla trattativa privata prendono parte il presidente del comitato di gestione o un componente dello stesso da lui delegato, e almeno un funzionario dell'unità sanitaria locale.

     3. La contrattazione si svolge congiuntamente o separatamente con le ditte migliori offerenti, in una o più sedute delle quali è redatto processo verbale, controfirmato da tutti i partecipanti alle sedute stesse.

     4. La scelta del contraente è effettuata dal comitato di gestione, con deliberazione nella quale è impegnata la spesa relativa.

 

     Art. 10. Stipulazione del contratto.

     1. Si procede alla stipulazione del contratto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione deliberata dal comitato di gestione.

     2. Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione alla ditta dell'accettazione dell'offerta; la comunicazione deve essere effettuata entro venti giorni da quello dell'accettazione.

     3. Ove la ditta non provveda alla stipulazione del contratto entro il termine stabilito, l'unità sanitaria locale può dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della eventuale cauzione provvisoria e la richiesta dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

     4. I contratti sono stipulati dal presidente del comitato di gestione, o da un componente dello stesso da lui delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge.

     5. I contratti a trattativa privata possono inoltre essere stipulati mediante:

     a) scritture private firmate dall'offerente e dal presidente del comitato di gestione o da un componente dello stesso da lui delegato;

     b) atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presente l'offerta;

     c) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

 

     Art. 11. Rogito dei contratti.

     1. I contratti e i verbali di gara e tutti gli atti delle unità sanitarie locali per le quali la legge prescrive pubblicità e autenticità della forma sono ricevuti in forma pubblico - amministrativa dal responsabile del servizio amministrativo, secondo quanto disposto dall'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, ovvero dal suo sostituto, o da altro dirigente amministrativo avente almeno la qualifica di direttore amministrativo, da nominarsi con delibera del comitato di gestione.

     2. A parziale modifica dell'articolo 34 della suddetta legge, come sostituito dall'art. 94 della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, l'organizzazione e il funzionamento dei quali siano disciplinati con legge provinciale.

     3. E' fatta salva la possibilità di ricorrere a rogito notarile.

 

     Art. 12. Cauzione e penalità.

     1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte prestano idonee cauzioni, in misura comunque non inferiore al cinque per cento del corrispettivo stabilito.

     2. Si può prescindere dalla cauzione definitiva, qualora l'impresa contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

     3. Nei contratti devono essere previste le penalità per l'inadempienza o il ritardo nell'esecuzione dei medesimi.

 

     Art. 13. Condizioni e clausole contrattuali.

     1.I contratti devono avere termini e durata certi. Le forniture continuative non possono avere scadenza superiore al triennio. Non è ammessa la clausola di tacita rinnovazione del contratto.

     2. Nei contratti non si può convenire l'accollo all'unità sanitaria locale di qualsiasi specie di tributo, vigente all'epoca della loro stipulazione, gravanti sul privato contraente, nè concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore del privato contraente sulle somme che questi debba eventualmente anticipare per l'esecuzione del contratto.

     3. Sono ammessi i pagamenti in acconto, in ragione dei beni forniti o delle prestazioni eseguite. Per i contratti d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione.

     4. Per i contratti di valore superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, possono essere concesse alle ditte anticipazioni del pagamento fino al cinquanta per cento del prezzo, subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia.

 

     Art. 14. Revisione dei prezzi.

     1. La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

 

     Art. 15. Collaudi.

     1. Tutti gli appalti e le forniture sono soggetti a collaudi, anche in corso d'opera, da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto.

     2. Il collaudo è eseguito da personale dell'unità sanitaria locale coadiuvato, ove occorra, da esperti esterni.

     3. Se l'importo delle singole forniture non supera lire 50.000.000, VA esclusa, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio competente dell'unità sanitaria locale.

     4. In ogni caso il collaudo non può essere effettuato da persone che abbiano partecipato all'assegnazione del contratto o alle relative trattative.

 

     Art. 16. Rapporti di comodato.

     1. E' fatto divieto alle unità sanitarie locali di utilizzare senza corrispettivo attrezzature e materiale per analisi di laboratorio messi a disposizione da ditte fornitrici dell'unità sanitaria locale medesima, salvo l'impiego di essi a fini di ricerca e di sperimentazione.

 

     Art. 17. Servizi in economia.

     1. Si provvede in economia agli acquisti, alle forniture, alle provviste ed ai lavori che non possono essere utilmente eseguiti o convenientemente realizzati con le procedure contrattuali previste dai precedenti articoli, nell'ambito di programmi e nei limiti determinati annualmente con deliberazione del comitato di gestione.

     2. E' escluso in ogni caso il ricorso al sistema in economia per spese od opere di importo superiore a lire 50.000.000, VA esclusa, per le unità sanitarie locali che gestiscono ospedali regionali ed a lire 25.000.000, VA esclusa, per le altre unità sanitarie locali.

     3. Le spese in economia sono disposte dal coordinatore amministrativo e comunicate al comitato di gestione. Ove lo richiedano la particolare dislocazione o esigenze di autonoma organizzative di strutture ospedaliere o di altri presidi dell'unità sanitaria locale, il comitato di gestione, su proposta del coordinatore amministrativo, può affidare, con provvedimento motivato, l'espletamento delle spese stesse a funzionari ivi operanti di grado non inferiore a quello direttivo.

     4. I servizi in economia vengono disciplinati con apposito regolamento adottato dalle unità sanitarie locali in conformità a regolamento-tipo approvato dalla Giunta provinciale.

     5. Nel regolamento di cui al comma precedente sono disciplinate la natura dei servizi da effettuarsi in economia e le modalità di rendicontazione, nonché ulteriori vincoli che si presentino opportuni per il regolare svolgimento della funzione.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 19. Rinvio.

     1. Per tutto quanto non disposto dalla presente legge, si applicano alle unità sanitarie locali le disposizioni in materia contrattuale delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 20. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogato l'articolo 86 della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1.

 

 


[1] Per il capitolato generale vedi Del.G.P. 31 marzo 1989, n. 3614 (B.U. 9 maggio 1989. n. 22 - S.O.).

[2] Modifica l'art. 40 della L.R. 11 gennaio 1981, n. 1.