§ 3.8.12 - L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.
Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1 bis 1 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:06/12/2005
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modificazioni dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 3.8.12 - L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4

(B.U. 7 dicembre 2005, n. 49 bis).

 

Art. 1. Modificazioni dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è sostituito dal seguente:

     "1. Questo articolo disciplina le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico secondo quanto previsto dal comma 16, secondo periodo, dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. In relazione alle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, e al rispetto dei principi della legislazione statale, compresi quelli dell'articolo 15 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai procedimenti amministrativi per l'assegnazione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico non si applicano i commi da 7 a 11, e il terzo, il quarto e il quinto periodo del comma 12 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Conseguentemente le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico sono rilasciate prescindendo dalle preferenze a favore del concessionario uscente, degli enti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e delle aziende degli enti locali previste dai commi citati. Le domande di rilascio o di rinnovo delle concessioni e ogni altra istanza attinente ad esse sono presentate alla Provincia. I provvedimenti in materia sono adottati nel rispetto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Per l'adozione dei provvedimenti di rilascio o di rinnovo di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico è previamente accertato, per ciascuna di esse, se sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico; l'interesse pubblico prevalente sussiste anche nel caso di diretto utilizzo delle acque pubbliche, anche a scopo idroelettrico, da parte dell'ente proprietario mediante strutture alle proprie dirette dipendenze qualora assuma prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso."

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inseriti i seguenti:

     "1 bis. Le domande previste dal comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010, sono presentate entro il 31 dicembre 2005. Per le altre concessioni in atto che scadono dopo il 31 dicembre 2010 la domanda è presentata almeno cinque anni prima della data di scadenza della concessione. In esito alla procedura di cui al comma 1 quinquies, lettera b), le concessioni sono rilasciate, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 1 sexies, sulla base di una graduatoria formulata dalla commissione di cui al comma 5 di questo articolo, applicando i criteri di valutazione di cui all'articolo 9 del regio decreto n. 1775 del 1933 e all'accordo definito in sede di Conferenza unificata il 5 settembre 2002 (Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2002, n. 220. Il comma 4 si applica anche alla procedura prevista da questo comma.

     1 ter. Le domande di rinnovo previste dal comma 12, con riferimento alle concessioni ivi contemplate, sono presentate entro il 31 dicembre 2005. Tali domande devono richiamare gli estremi della concessione cui fanno riferimento nonché l'impegno irrevocabile e incondizionato a presentare - pena la decadenza della domanda - la documentazione successivamente richiesta dal responsabile del procedimento, assegnando un congruo tempo per provvedere, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti e dei presupposti prescritti. Le domande, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 13, possono essere accolte solo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 15 della legge n. 62 del 2005, a condizione che tale decreto preveda disposizioni transitorie in materia di proroga o di rinnovo senza gara delle concessioni in atto.

     1 quater. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le concessioni in scadenza entro il quinto anno successivo; sono evidenziate le concessioni che a seguito del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche possono - anche su istanza di parte - essere soggette prima della loro scadenza alla rideterminazione della potenza nominale media di concessione e quelle che per effetto della predetta rideterminazione non sono più da considerare concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico; in tale ultimo caso la procedura per il rilascio o per il rinnovo della specifica concessione è estinta senza oneri a carico dell'amministrazione procedente. Anche in relazione ai predetti provvedimenti di rideterminazione della potenza nominale media di concessione resta fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1.

     1 quinquies. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 1 quater, la Provincia provvede alla pubblicazione sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso recante:

     a) l'elencazione, distintamente per ciascuna tipologia, delle specifiche concessioni in scadenza nel quinquennio successivo, evidenziando le domande presentate ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter e gli eventuali elementi informativi previsti dal comma 1 quater;

     b) il termine per la presentazione delle domande concorrenti con quelle presentate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977; entro il termine previsto per la presentazione delle domande concorrenti è comunque consentita l'integrazione o la sostituzione della documentazione e dei programmi già presentati ai sensi del medesimo comma 6;

     c) il termine per l'emanazione del bando di gara, da pubblicare sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, relativamente alle concessioni diverse da quelle contemplate dalla lettera b) di questo comma.

     1 sexies. Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1, le procedure di cui al comma 1 quinquies, lettere b) e c), sono sospese in presenza di domande di rinnovo della concessione in favore del concessionario uscente ai sensi dei commi 1 ter e 12. L'avviso di cui al comma 1 quinquies prevede espressamente che, nel caso di accoglimento della domanda di rinnovo ai sensi dei commi 1 ter e 12, le procedure concorrenziali o di gara relative alle concessioni interessate si estinguono senza oneri a carico dell'amministrazione procedente.

     1 septies. Salvo quanto previsto dai commi da 1 a 1 sexies e dal comma 4, tutti i procedimenti amministrativi previsti da questo articolo sono, o rimangono - in relazione alla sospensione disposta dall'articolo 23 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroe lettrico) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 -, sospesi fino alla data stabilita con deliberazione della Giunta provinciale in relazione alle procedure d'infrazione citate al comma 1 o al contenzioso costituzionale relativo alla disciplina in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico; tale deliberazione è pubblicata sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

     3. Al comma 2 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il bando di gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c), fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1:";

     b) la lettera l) è abrogata;

     c) nella lettera m) le parole: "e delle offerte di cui alla lettera l)" sono soppresse.

     4. Nel comma 3 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: "Il provvedimento e il bando di cui al comma 2 possono" sono sostituite dalle seguenti: "Il bando di cui al comma 2 può".

     5. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente: "L'inosservanza dell'obbligo previsto da questo comma costituisce causa di esclusione del concessionario uscente dal procedimento per il rilascio della concessione."

     6. Nel comma 5 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 dopo le parole: "Per l'espletamento della gara di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "o della procedura concorrenziale prevista dai commi 1 bis e 1 quinquies, lettera b),".

     7. Il comma 6 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente:

     "6. La Giunta provinciale approva la graduatoria risultante dalla gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c), nonché la graduatoria risultante dalla procedura concorrenziale prevista dai commi 1 bis e 1 quinquies, lettera b). Dell'esito delle predette procedure è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

     8. Il comma 12 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente:

     "12. In sede di prima applicazione di questo articolo la Giunta provinciale, sulla base delle istanze presentate dagli interessati, può disporre il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore di questo articolo, secondo quanto prescritto dai commi 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies e 13."

     9. Nella lettera d) del comma 13 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: "; a tale società, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10" sono soppresse.

     10. Nel comma 15 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: "di cui ai commi da 12 a 14 di quest'articolo" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 12 e 13 di questo articolo".

     11. I commi 14 e 16 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono abrogati.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.