§ 5.3.399 - L.R. 29 dicembre 2008, n. 24.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/12/2008
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2009
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 5.3.399 - L.R. 29 dicembre 2008, n. 24.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009.

(G.U.R. 31 dicembre 2008, n. 60)

 

Art. 1. Esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2009

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2009, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2009, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, la nota di variazioni, presentata all’Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dall’approvazione del disegno di legge n. 328 - Stralcio I "Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo".

2. La limitazione per dodicesimi nell’assunzione degli impegni e nell’effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all’ultimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi comunitari previsti nel Programma operativo della Sicilia 2000-

2006, nei Programmi operativi 2007-2013, alle spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, per interventi di tipo conservativo e, per interventi nel settore della forestazione e per gli interventi di protezione civile.

3. La validità alla gestione all’esercizio provvisorio, concessa ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applica a quanto riportato nella Tabella "H" allegata alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 1.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall’1 gennaio 2009.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.