§ 5.3.38 - L.R. 12 aprile 1952, n. 13.
Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1951-1952 ed altre norme di carattere finanziario (primo provvedimento).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:12/04/1952
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dall'Assessore per [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 195152, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dall'Assessore per [...]
Art. 3.      Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52, allegato al bilancio della Regione Siciliana sono l'appendice n. 1, sono introdotte le [...]
Art. 4.      Per le finalità previste della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, è autorizzata, per l'anno finanziario 1951-52, l'ulteriore spesa di L. 10.000.000 che si inscrive al capitolo n. 575 dello [...]
Art. 5.      E' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per l'incremento del patrimonio della Regione mediante acquisto di beni immobili da destinare a servizi di pubblico interesse (capitolo n. 583 bis dello [...]
Art. 6.      E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 100.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario [...]
Art. 7.      L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47, è aumentata di L. 1.000.000.000 che si attribuiscono quanto a lire 400.000.000 al [...]
Art. 8.      In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo residenziale 15 novembre 1949, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, e modificato con la legge [...]
Art. 9.      La quota relativa all'anno finanziario 1951-52 della autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 9 aprile 1951, n. 38, concernente spese per studi ed esperimenti per l'applicazione di [...]
Art. 10.      L'autorizzazione annua di spesa di cui al decreto legislativo presidenziale 15 novembre 1949, n, 24, convertito, con modificazioni, dalla legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, e modificato con [...]
Art. 11.      L'autorizzazione annua di spesa di cui alla legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, concernente contributi a favore di Enti pubblici per la esecuzione di opere occorrenti per la recinzione e la [...]
Art. 12.      L'autorizzazione annua di spesa di cui al decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1950, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge regionale 2 ottobre 1950, n. 72, concernente la [...]
Art. 13.      L'autorizzazione annua di spesa di cui al decreto legislativo presidenziale 15 novembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, concernente la concessione di [...]
Art. 14.      L'autorizzazione annua di spesa di cui alla legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, per la parte destinata allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani ai sensi dell'art. 1 della legge [...]
Art. 15.      E' autorizzata la spesa dì lire 100.000.000 per provvedere al finanziamento di perizie riguardanti acquisto di materiali da impiegarsi in cantieri di lavoro per i quali lo Stato provvede a [...]
Art. 16.      Il contributo della Regione Siciliana di cui alla lettera a) dell'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, è aumentato di lire 50 milioni (veggasi l'annessa [...]
Art. 17.      All'elenco n. 2 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 56 del R.D. [...]
Art. 18.      Per le spese di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, numero 85, che siano state ammesse [...]
Art. 19.      Alla maggiore spesa risultante dalla tabella B. si fa fronte utilizzando le maggiori entrate di cui alla tabella A nonché gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.
Art. 20.      Alla maggiore spesa risultante dalla tabella C. si fa fronte utilizzando parte delle maggiori entrate risultanti dalla tabella medesima.
Art. 21.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.38 - L.R. 12 aprile 1952, n. 13.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1951-1952 ed altre norme di carattere finanziario (primo provvedimento).

(G.U.R. 12 aprile 1952, n. 22).

 

Art. 1.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dall'Assessore per le finanze.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 195152, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dall'Assessore per le finanze.

 

     Art. 3.

     Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52, allegato al bilancio della Regione Siciliana sono l'appendice n. 1, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella C. firmata dall'Assessore per le finanze.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, è autorizzata, per l'anno finanziario 1951-52, l'ulteriore spesa di L. 10.000.000 che si inscrive al capitolo n. 575 dello stato di previsione del bilancio della Regione (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 5.

     E' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per l'incremento del patrimonio della Regione mediante acquisto di beni immobili da destinare a servizi di pubblico interesse (capitolo n. 583 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 6.

     E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 100.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52 (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 7.

     L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47, è aumentata di L. 1.000.000.000 che si attribuiscono quanto a lire 400.000.000 al capitolo n. 650, quanto a lire 100.000.000 al capitolo n. 652 e quanto a lire 500.000.000 al capitolo n. 653 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo anno finanziario 1951-52 (veggasi Annessa tabella B).

 

     Art. 8.

     In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo residenziale 15 novembre 1949, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, e modificato con la legge Regionale 5 marzo 1951, n. 12, la spesa destinata per la concessione di contributi per incrementare ed agevolare nel territorio della regione, l'organizzazione di fiere e mostre per la diretta organizzazione da parte della Regione di fiere mostre è aumentata, per l'anno finanziario 1951-52, lire 10.000.000 che si attribuiscono al capitolo numero 685 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 9.

     La quota relativa all'anno finanziario 1951-52 della autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 9 aprile 1951, n. 38, concernente spese per studi ed esperimenti per l'applicazione di nuovi e più convenienti sistemi di produzione dell'energia elettrica, è ridotta di lire 10.000.000 (capitolo n. 679 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 10.

     L'autorizzazione annua di spesa di cui al decreto legislativo presidenziale 15 novembre 1949, n, 24, convertito, con modificazioni, dalla legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, e modificato con la legge regionale 5 marzo 1951, n. 12, per la parte concernente spese e contributi per l'organizzazione di esposizioni, spese e contributi per l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni aventi lo scopo di studiare i problemi dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Regione, nonché spese per la partecipazione a convegni italiani ed esteri aventi particolare interesse per i problemi siciliani dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1951-52, è ridotta di lire 4.000.000 (capitolo n. 686 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 11.

     L'autorizzazione annua di spesa di cui alla legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, concernente contributi a favore di Enti pubblici per la esecuzione di opere occorrenti per la recinzione e la idonea attrezzatura di punti e depositi franchi, per l'anno finanziario 1951-52, è ridotta di lire 50.000.000 (capitolo n. 687 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 12.

     L'autorizzazione annua di spesa di cui al decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1950, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge regionale 2 ottobre 1950, n. 72, concernente la concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione degli artigiani a fiere, mostre e mercati che si svolgono in Italia ed all'Estero, per l'anno finanziario 11951-52, è aumentata di lire 6.000.000 (capitolo n. 681 dello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 13.

     L'autorizzazione annua di spesa di cui al decreto legislativo presidenziale 15 novembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, concernente la concessione di contributi ad Enti e privati per la partecipazione con prodotti siciliani, a mostre, fiere ed esposizioni nonché spese per la diretta partecipazione della Regione a mostre, fiere ed esposizioni, per l'anno finanziario 1951-52, è aumentata di lire 5.000.000 (capitolo n. 684 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 14.

     L'autorizzazione annua di spesa di cui alla legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, per la parte destinata allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani ai sensi dell'art. 1 della legge medesima, per l'anno finanziario !1951-52, è aumentata di lire 50.000.000 (capitolo n. 688 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 15.

     E' autorizzata la spesa dì lire 100.000.000 per provvedere al finanziamento di perizie riguardanti acquisto di materiali da impiegarsi in cantieri di lavoro per i quali lo Stato provvede a finanziare il costo della relativa mano d'opera (veggasi l'annessa tabella B). Il finanziamento delle perizie per acquisto di materiali, è subordinato all'approvazione in linea tecnica delle perizie medesime da parte dell'Assessorato dei lavori pubblici ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31, ed il relativo provvedimento è adottato dall'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, di concerto con quello per le finanze.

 

     Art. 16.

     Il contributo della Regione Siciliana di cui alla lettera a) dell'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, è aumentato di lire 50 milioni (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 17.

     All'elenco n. 2 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti:

     Assessorato delle finanze:

     Cap. n. 180 " Restituzione di somme etc. ".

     Cap. n. 277 " Restituzione di diritti etc. ".

 

     Art. 18.

     Per le spese di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, numero 85, che siano state ammesse al contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e loro consorzi che contraggono i mutui previsti dall'art. 11 di detta legge, può essere accordata, ove le particolari condizioni dei relativi bilanci lo rendano necessario, con la modalità di cui al comma secondo dell'art. 13 della legge medesima, la garanzia della Regione, con decreto dell'Assessore per le finanze di concerto con quello per gli Enti locali.

 

     Art. 19.

     Alla maggiore spesa risultante dalla tabella B. si fa fronte utilizzando le maggiori entrate di cui alla tabella A nonché gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

 

     Art. 20.

     Alla maggiore spesa risultante dalla tabella C. si fa fronte utilizzando parte delle maggiori entrate risultanti dalla tabella medesima.

 

     Art. 21.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabelle

     (Omissis).