§ 3.11.18 - L.R. 9 aprile 1951, n. 38.
Spese e contributi per condurre studi e ricerche e per la installazione di impianti pilota in materia di nuovi e più convenienti sistemi di produzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:09/04/1951
Numero:38


Sommario
Art. 1.      L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato, sentito il Comitato consultivo per l'industria, a disporre studi ed esperimenti per l'applicazione di nuovi e più convenienti sistemi [...]
Art. 2.      Per provvedere al pagamento delle spese relative alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1, l'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi delle disposizioni di [...]
Art. 3.      Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 ripartita in tre esercizi a partire da quello 1949-50.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.11.18 - L.R. 9 aprile 1951, n. 38.

Spese e contributi per condurre studi e ricerche e per la installazione di impianti pilota in materia di nuovi e più convenienti sistemi di produzione di energia elettrica.

(G.U.R. 12 aprile 1951, n. 16).

 

Art. 1.

     L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato, sentito il Comitato consultivo per l'industria, a disporre studi ed esperimenti per l'applicazione di nuovi e più convenienti sistemi di produzione dell'energia elettrica nella Regione siciliana, nonché a disporre la installazione dei relativi impianti pilota.

     Per gli scopi di cui sopra, l'Assessore per l'industria ed il commercio si avvale di Istituti scientifici, o di Enti tecnicamente attrezzati, di importanza nazionale

 

     Art. 2.

     Per provvedere al pagamento delle spese relative alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1, l'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 3.

     Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 ripartita in tre esercizi a partire da quello 1949-50.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando per la quota relativa all'esercizio 1949-50 i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi alla rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.