§ 3.11.17 - L.R. 10 febbraio 1951, n. 12.
Provvedimenti per favorire l'opera della delegazione dell'A.N.A.P.I. per la Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:10/02/1951
Numero:12


Sommario
Art. 3.      Sull'attività della delegazione l'Assessorato dell'industria e del commercio, esercita ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione i poteri e le attribuzioni spettanti al Ministero [...]
Art. 6.      La presente legge, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.11.17 - L.R. 10 febbraio 1951, n. 12.

Provvedimenti per favorire l'opera della delegazione dell'A.N.A.P.I. per la Sicilia.

(G.U.R. 17 febbraio 1951, n. 8).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     Sull'attività della delegazione l'Assessorato dell'industria e del commercio, esercita ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione i poteri e le attribuzioni spettanti al Ministero dell'industria e del commercio.

 

     Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     La presente legge, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Disposizioni finanziarie.

[1] Disposizioni finanziarie.