§ 4.8.32 - L.R. 20 maggio 1977, n. 34.
Attuazione delle provvidenze disposte dal D.L. 10 dicembre 1976, n. 831, convertito nella L. 12 febbraio 1977, n. 23, ed interventi integrativi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:20/05/1977
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Gli interventi urgenti previsti dall'art. 1 del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831, convertito, con modificazioni, nella L. 12 febbraio 1977, n. 23, nonché gli interventi integrativi regionali si [...]
Art. 2.      Per le opere assolutamente prioritarie, relative al consolidamento degli abitati, previsto dall'art. 1, lett. a del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831, compresi eventuali studi ed indagini ad esse [...]
Art. 3.      Per il riattamento ed il ripristino di abitazioni danneggiate ai sensi del D.L.vo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni, previsti dall'art. 1, lett. a del D.L. 10 dicembre 1976, n. [...]
Art. 4.      Per la concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione danneggiati o [...]
Art. 5.      E' disposta la concessione di lire 600 milioni all'Ente acquedotti siciliani, di lire 25 milioni al Consorzio acquedotto del Voltano e di lire 25 milioni al Consorzio acquedotto delle Tre [...]
Art. 6.      Per l'esecuzione di lavori di pronto intervento, di ricostruzione di ponti o viadotti, e di ripristino definitivo, con i miglioramenti tecnici indispensabili, di strade regionali e provinciali, [...]
Art. 7.      E' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per il ripristino e la ricostruzione, anche in altro sito, di edifici pubblici e di uso pubblico, compresi quelli scolastici, di acquedotti, di [...]
Art. 8.      A favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane, con sede nelle zone della Sicilia colpite da eventi calamitosi del novembre-dicembre 1976 e delimitate con decreto del Presidente del [...]
Art. 9.      In alternativa ai benefici previsti dall'articolo precedente, a favore degli artigiani, dei commercianti e delle piccole imprese industriali delle città di Trapani e Licata e delle frazioni di [...]
Art. 10.      Sono autorizzate le spese appresso indicate per gli interventi da eseguire nei seguenti comuni:
Art. 11.      La spesa di lire 300 milioni, prevista dal n. 1, lett. a, dell'art. 10, è assegnata all'Istituto autonomo per le case popolari di Trapani, ed è immediatamente accreditata al legale [...]
Art. 12.      E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per reintegrare a favore dei Comuni di Trapani, Paceco, Custonaci, Buseto Palizzolo, Valderice, Erice, Licata, Corleone e Riesi le assegnazioni di [...]
Art. 13.      Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.
Art. 14.      Per le esigenze dei lavori e degli interventi previsti dalla presente legge, i competenti Assessori regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli [...]
Art. 15.      Le spese autorizzate dalla presente legge sono ripartite negli anni finanziari dal 1977 al 1986 come segue:
Art. 16.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 7.000 milioni con le assegnazioni dello Stato per l'anno [...]
Art. 17.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.8.32 - L.R. 20 maggio 1977, n. 34.

Attuazione delle provvidenze disposte dal D.L. 10 dicembre 1976, n. 831, convertito nella L. 12 febbraio 1977, n. 23, ed interventi integrativi regionali.

(G.U.R. 21 maggio 1977, n. 22).

 

Art. 1.

     Gli interventi urgenti previsti dall'art. 1 del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831, convertito, con modificazioni, nella L. 12 febbraio 1977, n. 23, nonché gli interventi integrativi regionali si applicano secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Per le opere assolutamente prioritarie, relative al consolidamento degli abitati, previsto dall'art. 1, lett. a del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831, compresi eventuali studi ed indagini ad esse connessi, è destinata la somma di lire 5.000 milioni.

     Il programma di impiego delle somme suddette è formulato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta degli uffici del genio civile competenti per territorio, ed è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-amministrativa e di studio istituita con D.P.Reg. 5 gennaio 1977, n. 4/A.

     Le somme risultanti dal programma suddetto sono assegnate all'ufficio del genio civile competente per territorio e vengono accreditate immediatamente all'ingegnere capo cui è attribuita ogni iniziativa ed ogni responsabilità per la realizzazione delle opere.

     L'ingegnere capo predispone il progetto, avvalendosi, se necessario, di professionisti privati; lo approva direttamente senza l'audizione di alcun parere entro il limite di spesa di lire 300 milioni, e previo parere del Comitato tecnico amministrativo regionale oltre tale importo; provvede direttamente alla gara di appalto e alla stipula del contratto, avvalendosi, se necessario, dell'ufficio contratti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e del Provveditorato alle opere pubbliche, e alla esecuzione dei lavori prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'Amministrazione regionale.

     L'ingegnere capo, entro quattro mesi dall'ultimazione delle opere, invia all'Assessorato regionale dei lavori pubblici il conto finale.

     Compete all'Assessorato regionale dei lavori pubblici la nomina dei collaudatori.

     Entro tre mesi dal rilascio del certificato di collaudo, l'ingegnere capo invia all'Assessorato dei lavori pubblici il rendiconto finale delle spese sostenute per l'esecuzione dei singoli lavori.

 

     Art. 3.

     Per il riattamento ed il ripristino di abitazioni danneggiate ai sensi del D.L.vo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni, previsti dall'art. 1, lett. a del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831, è destinata la somma di lire 500 milioni.

     La somma suindicata è accreditata agli uffici del genio civile sulla base dei fabbisogni di spesa segnalati dagli stessi uffici.

 

     Art. 4.

     Per la concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione danneggiati o distrutti, di cui all'art. 1, lett. b, del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831, è destinata la somma di lire 4.000 milioni.

     I contributi di cui al presente articolo sono concessi, oltre che per la ricostruzione di fabbricati urbani e rurali totalmente distrutti, per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati relativamente ai quali sia stata emessa dalla competente autorità, non oltre 30 giorni dalla data dell'evento calamitoso, ordinanza di sgombero, che sia stata eseguita e che non sia stata successivamente revocata.

     Limitatamente alla prima unità immobiliare abitativa per ciascun nucleo familiare danneggiato e per l'immobile destinato ad attività produttive ed economiche di lavoratori autonomi, il contributo è commisurato all'intero ammontare della spesa occorrente, determinata sulla base dei costi e delle norme vigenti per la edilizia economica e popolare.

     Qualora la ricostruzione della prima unità immobiliare abitativa debba avvenire in area diversa, il contributo predetto comprenderà anche il valore dell'area stimato a norma dell'art. 16 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

     Per le restanti unità immobiliari, l'aliquota del contributo è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle disponibilità degli stanziamenti di cui al primo comma, al netto dei contributi di cui ai commi precedenti, e l'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili.

     I contributi sono determinati, su domanda da presentarsi al Sindaco entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di progetti o di preventivi di spesa, da una commissione presieduta dal Sindaco e composta di tre consiglieri comunali, di cui uno della minoranza, del capo dell'ufficio tecnico comunale, ove esista, di un impiegato dell'ufficio del genio civile competente per territorio, appartenente a carriera non inferiore a quella di concetto, dell'ufficiale sanitario del Comune.

     Il segretario comunale svolge le funzioni di segretario.

     Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, la commissione, sulla base delle domande presentate, procede: all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del contributo, del numero dei locali eventualmente da ricostruire e della loro consistenza, nonché dell'ammontare complessivo della spesa occorrente per le riparazioni e le ricostruzioni, dandone comunicazione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma precedente, sulla base delle istruttorie compiute dalle commissioni, e previo accertamento della relativa regolarità, determina l'ammontare complessivo dei contributi da erogare, rispettivamente, per la riparazione o la ricostruzione delle prime unità abitative e delle restanti unità immobiliari e la relativa ripartizione tra i Comuni interessati. La somma risultante per ciascun Comune è accreditata al Sindaco.

     La commissione, tenendo conto delle somme assegnate al Comune, e sulla base delle domande, determina il contributo da concedersi al proprietario avente titolo.

     La deliberazione della commissione sostituisce, ad ogni effetto, il parere della commissione edilizia comunale.

     Per l'erogazione del contributo, per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6 della L. 29 aprile 1976, n. 178, escluso quanto attiene all'intervento dell'Ispettorato generale per le zone terremotate. I controlli tecnici ed il collaudo sono curati dal Comune.

     I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi esclusivamente per unità immobiliari che non risultino eseguite in violazione della disciplina urbanistica.

 

     Art. 5.

     E' disposta la concessione di lire 600 milioni all'Ente acquedotti siciliani, di lire 25 milioni al Consorzio acquedotto del Voltano e di lire 25 milioni al Consorzio acquedotto delle Tre Sorgenti.

     Dette somme sono erogate a ciascun ente dietro presentazione della documentazione della spesa sostenuta per interventi eseguiti in dipendenza degli eventi calamitosi di cui alla presente legge.

 

     Art. 6.

     Per l'esecuzione di lavori di pronto intervento, di ricostruzione di ponti o viadotti, e di ripristino definitivo, con i miglioramenti tecnici indispensabili, di strade regionali e provinciali, nonché di ripristino di altre strade di uso pubblico di competenza provinciale, è autorizzata la spesa di lire 13.500 milioni, che viene assegnata a ciascuna amministrazione provinciale come segue:

 

     - Agrigento.................................. 1.600 milioni;

     - Caltanissetta.............................. 2.000 milioni;

     - Enna....................................... 4.000 milioni;

     - Messina.................................... 3.300 milioni;

     - Palermo ................................... 1.000 milioni;

     - Trapani ................................... 1.600 milioni.

 

     Per la realizzazione delle opere si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della L.R. 7 maggio 1976, n. 56, intendendosi sostituite ai Comuni le Province ed agli organi comunali i corrispondenti organi dell'Amministrazione provinciale.

 

     Art. 7.

     E' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per il ripristino e la ricostruzione, anche in altro sito, di edifici pubblici e di uso pubblico, compresi quelli scolastici, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di strade comunali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali, nonché per la costruzione di canali di gronda.

     Ai fini dell'impiego della somma predetta, i Comuni e gli altri enti pubblici interessati debbono far pervenire le proprie richieste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Sulla base delle richieste pervenute, l'Assessore regionale per i lavori pubblici formula il programma di impiego che è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     Le somme sono assegnate a ciascun comune.

     Per la realizzazione delle opere si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della L.R. 7 maggio 1976, n. 56.

 

     Art. 8.

     A favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane, con sede nelle zone della Sicilia colpite da eventi calamitosi del novembre-dicembre 1976 e delimitate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 4 della L. 15 maggio 1954, n. 234, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte o ricostituire le normali scorte di esercizio distrutte per gli stessi eventi, l'Assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere, a titolo di anticipazione degli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dallo Stato ai sensi della L. 21 agosto 1949, n. 638, del D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella L. 15 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni:

     - le garanzie previste dalla L. 21 agosto 1949, n. 638, e dal D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modificazioni;

     - contributi sugli interessi in modo che l'onere per interessi gravanti sul mutuatario si mantenga nei limiti previsti dal D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modificazioni.

     Per l'erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modificazioni.

     Le domande per l'ammissione ai benefici di cui ai commi precedenti devono essere presentate all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro i quali per fatto proprio non saranno ammessi ai benefici previsti dalle urichiamate disposizioni statali, sono tenuti alla restituzione delle provvidenze previste dal presente articolo o decadono dalle medesime.

     La garanzia regionale di cui al presente articolo cessa all'atto dell'intervento della garanzia dello Stato.

     Le somme stanziate dallo Stato a termini del D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modificazioni, sono recuperate al bilancio della Regione nei limiti delle anticipazioni dalla stessa effettivamente erogate.

     Per i contributi sugli interessi è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite decennale di impegno di lire 250 milioni.

     Per gli oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

 

     Art. 9.

     In alternativa ai benefici previsti dall'articolo precedente, a favore degli artigiani, dei commercianti e delle piccole imprese industriali delle città di Trapani e Licata e delle frazioni di Casa Santa, Raganzili e Trentapiedi del Comune di Erice, che hanno subìto distruzioni o gravi danneggiamenti alle attrezzature e alle scorte, a seguito delle calamità di cui alla presente legge, è concesso un contributo non superiore al 50% del danno subìto e comunque non superiore a lire 1.000.000.

     Alla erogazione del contributo provvede il Sindaco, sulla base degli accertamenti eseguiti da una commissione composta:

     - dal Sindaco;

     - da cinque consiglieri eletti con voto limitato a tre;

     - da un rappresentante della camera di commercio;

     - da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dagli organismi provinciali;

     - dal segretario comunale.

     La predetta commissione provvede alla delimitazione delle zone dei centri urbani e all'accertamento dei danni subìti dagli artigiani, dai commercianti e dalle piccole imprese industriali.

     La delimitazione è effettuata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Alla domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte delle imprese artigianali, commerciali o industriali il cui esercizio ricade nelle zone delimitate, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio competente.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

     I fondi occorrenti per l'applicazione del presente articolo sono accreditati dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio ai Sindaci dei Comuni di Trapani, Licata ed Erice.

 

     Art. 10.

     Sono autorizzate le spese appresso indicate per gli interventi da eseguire nei seguenti comuni:

1) Trapani:

     a) completamento della costruzione della fognatura della città, lire 14.000 milioni;

     b) completamento del canale di gronda nord, lire 1.000 milioni;

     c) ripristino e ricostruzione delle opere previste dal precedente art. 7, lire 1.000 milioni;

     d) riparazione di alloggi popolari, lire 300 milioni;

     e) sistemazione idraulico-forestale delle pendici del monte San Giuliano, lire 4.000 milioni.

2) Paceco:

     a) sistemazione e completamento fognature, lire 1.000 milioni;

     b) costruzione del canale di gronda, lire 750 milioni. 3) Custonaci:

     a) sistemazione e completamento fognature, lire 500 milioni;

     b) ripristino e ricostruzione delle opere previste dal precedente art. 7, lire 300 milioni.

4) Erice:

     a) sistemazione e completamento fognature, lire 650 milioni;

     b) ripristino e ricostruzione delle opere previste dal precedente art. 7, lire 300 milioni.

5) Valderice:

     a) ripristino e ricostruzione delle opere previste dal precedente art. 7, lire 500 milioni.

6) Buseto Palizzolo:

     a) sistemazione del torrente Toce e degli affluenti, lire 600 milioni;

     b) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 300 milioni.

7) Licata:

     a) sistemazione e completamento fognature, nel quartiere Marina, lire 2.750 milioni;

     b) sistemazione del corso Serrovia e zone adiacenti, lire 900 milioni;

     c) realizzazione di un sistema di canalizzazione e di fossi di guardia, lire 500 milioni;

     d) sistemazione del porto, compresa la escavazione dei fondali, lire 500 milioni;

     e) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 500 milioni.

8) Caltanissetta:

     a) costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie colpite da ordinanze di sgombero per gli eventi di cui alla presente legge, lire 1.000 milioni;

     b) demolizione dei fabbricati per cui sono state emesse ed eseguite ordinanze di sgombero e di altri edifici pericolanti nonché per le opere di sistemazione della zona franosa del quartiere S. Anna ed eventuali oneri per indennità di espropriazione, lire 2.000 milioni;

     c) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 1.000 milioni.

9) Enna:

     a) sistemazione e consolidamento delle zone franose, lire 1.000 milioni.

10) San Fratello:

     a) sistemazione e consolidamento delle zone franose, lire 1.000 milioni;

     b) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 1.000 milioni.

11) Savoca:

     a) sistemazione e consolidamento delle zone franose e ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 1.000 milioni. 12) Petralia Sottana:

     a) indagini e studi geologici e geotecnici, lire 125 milioni;

     b) sistemazione e completamento fognature, lire 1.500 milioni;

     c) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 600 milioni.

13) Polizzi Generosa:

     a) indagini e studi geologici e geotecnici, lire 60 milioni;

     b) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 900 milioni.

14) Corleone:

     a) bonifica, correzione e sistemazione del torrente Corleone, con particolare riguardo al tratto che attraversa l'abitato, lire 1.200 milioni;

     b) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 600 milioni.

     I Comuni sopra indicati sono esclusi dalla ripartizione del fondo di cui al precedente art. 7.

     La ripartizione, negli anni, delle spese autorizzate con il presente articolo sarà effettuata nei limiti delle assegnazioni annue di cui al successivo art. 15, con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 11.

     La spesa di lire 300 milioni, prevista dal n. 1, lett. a, dell'art. 10, è assegnata all'Istituto autonomo per le case popolari di Trapani, ed è immediatamente accreditata al legale rappresentante dell'Istituto stesso.

     La spesa di lire 4.000 milioni, prevista dal n. 1, lett. c, dell'art. 10, è inscritta nella rubrica dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che provvederà alla realizzazione delle opere.

     La spesa di lire 600 milioni, prevista dal n. 6, lett. a, dell'art. 10, è assegnata al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, che procederà alla realizzazione delle opere in coordinamento con gli altri interventi sui corsi d'acqua della provincia di Trapani, con le modalità previste dall'art. 3 del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831.

     La somma suddetta è immediatamente accreditata al Provveditore alle opere pubbliche.

     La spesa di lire 500 milioni, prevista dal n. 7, lett. d, dell'art. 10, è assegnata all'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo, che provvederà alla realizzazione delle opere con le modalità previste dai commi terzo e seguenti dell'art. 2 della presente legge.

     La spesa di lire 1.000 milioni prevista dal n. 8, lett. a, dell'art. 10, è assegnata all'Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta, che provvederà alla realizzazione delle opere con le modalità stabilite dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

     La somma suddetta è immediatamente accreditata al legale rappresentante dell'Istituto.

     La spesa di lire 1.000 milioni, prevista dal n. 10, lett. a e la spesa di lire 1.200 milioni, prevista dal n. 14, lett. a, dell'art. 10, sono assegnate agli uffici del genio civile competenti per territorio che provvederanno alla realizzazione delle opere con le modalità previste dai commi terzo e seguenti dell'art. 2 della presente legge.

     Le restanti spese previste dall'art. 10 sono assegnate ai Comuni interessati, che provvederanno alla realizzazione delle opere con le modalità stabilite dall'art. 8 della L.R. 7 maggio 1976, n. 56.

     L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, a mezzo dell'Ispettorato regionale tecnico, cura il coordinamento e il controllo sull'esecuzione delle opere relative alla fognatura di Trapani, di cui al n. 1, lett. a dell'art. 10, ed il coordinamento delle medesime con quelle previste dagli artt. 2 e 3 del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831.

     Le opere di cui al n. 8, lett. b, al n. 9, lett. a, ed al n. 11, lett. a, per la parte concernente la sistemazione ed il consolidamento delle zone franose, dell'art. 10, sono realizzate sotto l'alta sorveglianza degli uffici del genio civile competente per territorio.

 

     Art. 12.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per reintegrare a favore dei Comuni di Trapani, Paceco, Custonaci, Buseto Palizzolo, Valderice, Erice, Licata, Corleone e Riesi le assegnazioni di somme effettuate ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7 maggio 1976, n. 56, ed utilizzate dai Comuni predetti per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ripristino delle opere danneggiate dagli eccezionali eventi calamitosi di cui all'art. 1 del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831.

     La reintegrazione di cui al comma precedente è disposta esclusivamente nei limiti delle somme che risultino già spese o impegnate, in forza di regolari delibere adottate non oltre 60 giorni dalla data dell'evento calamitoso.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare per le finalità di cui al precedente art. 7 le somme eventualmente non impiegate ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 13.

     Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

 

     Art. 14.

     Per le esigenze dei lavori e degli interventi previsti dalla presente legge, i competenti Assessori regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti di cui agli articoli precedenti, purché l'ammontare dei relativi pagamenti non superi, per ogni anno, il limite degli stanziamenti per ciascun esercizio finanziario.

 

     Art. 15.

     Le spese autorizzate dalla presente legge sono ripartite negli anni finanziari dal 1977 al 1986 come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 7.000 milioni con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1977, a termini dell'art. 1 del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831, convertito, con modificazioni, nella L. 12 febbraio 1977, n. 23, quanto a lire 24.685 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in corso, si provvede con le assegnazioni dello Stato per gli anni 1978 e 1979, a termini dell'art. 1 del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831, convertito, con modificazioni, nella L. 12 febbraio 1977, n. 23, e, per la differenza, con la cessazione della spesa autorizzata con gli artt. 10 e 14 della L.R. 7 maggio 1976, n. 56, nonché con l'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

 

     Art. 17.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.