§ 17.3.6 - Legge 21 agosto 1949, n. 638.
Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:21/08/1949
Numero:638


Sommario
Art.1      Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad istituti di credito di diritto pubblico e ad enti esercenti [...]
Art.2      Lo Stato potrà concorrere, per un periodo di non oltre quattro anni, nel pagamento degli interessi posticipati sulle anticipazioni di cui all'art. 1 nella misura massima [...]
Art.3      Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di lire 20 milioni derivante dalla presente legge [...]
Art.4      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art.5      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 17.3.6 - Legge 21 agosto 1949, n. 638.

Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità

(G.U. 20 settembre 1949, n. 216)

 

 

     Art.1

     Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad istituti di credito di diritto pubblico e ad enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti, danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonché a concorrere negli interessi di cui all'art. 2 [1].

 

          Art.2

     Lo Stato potrà concorrere, per un periodo di non oltre quattro anni, nel pagamento degli interessi posticipati sulle anticipazioni di cui all'art. 1 nella misura massima del 2 per cento annuo [2].

     Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia stata rimborsata, potrà essere consolidata secondo le norme previste nei commi secondo e terzo dell'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 1° novembre 1944, n. 367, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni dall'inizio del consolidamento.

     Il credito derivante dalle predette anticipazioni è assistito dal privilegio speciale previsto dagli artt. 7e 9 del D.Lgs.Lgt. 1° novembre 1944, n. 367, modificati rispettivamente dagli artt. 3 e 6 del D.L. 1° ottobre 1947, n. 1075.

     Ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le esenzioni fiscali, condizioni e modalità di cui al D.Lgs.Lgt. 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

 

          Art.3

     Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di lire 20 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio 1949-1950 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

 

          Art.4

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art.5

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Il limite del 70 per cento di cui al presente comma è stato elevato all' 80 per cento dall'art. 2 del D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334.

[2]  La misura di cui al presente comma è stata elevata al 3 per cento dall'art. 5 del D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334.