§ 4.4.5 - L.R. 13 marzo 1950, n. 22.
Ordinamento dell'Azienda siciliana trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:13/03/1950
Numero:22


Sommario
Art. 1.      L'Azienda siciliana trasporti, istituita con la L.R. 22 agosto 1947, n. 7, è persona giuridica pubblica. Essa ha lo scopo di provvedere a servizi di trasporti di persone e di cose per il più [...]
Art. 2.      L'A.S.T. ha sede in Palermo e può istituire agenzie od uffici negli altri comuni della Regione.
Art. 3.      Il patrimonio dell'A.S.T. è costituito:
Art. 4.      Al trasferimento delle attività del patrimonio indisponibile a quello disponibile si procede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni [...]
Art. 5.      L'Azienda ha i seguenti organi: un presidente, un consiglio di amministrazione, un collegio di sindaci, un direttore generale.
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Non possono far parte del consiglio di amministrazione:
Art. 8.      Qualora un componente del consiglio di amministrazione non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica.
Art. 9.      Il consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta due consiglieri o il collegio [...]
Art. 10.      Alle sedute del consiglio interviene il direttore generale con voto consultivo.
Art. 11.      Spetta al consiglio di:
Art. 12.      Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda.
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      Il collegio dei sindaci esercita le funzioni determinate dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
Art. 15.      Ai consiglieri ed ai sindaci si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni del codice civile.
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione in base a concorso per titoli, il cui bando preventivamente approvato dall'Assessore per le finanze verrà pubblicato nella [...]
Art. 18.      Il direttore generale è capo di tutti gli uffici e del personale dell'Azienda.
Art. 19.      L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 20.      Il consiglio di amministrazione determina i criteri di ammortamento del materiale rotabile, del che va fatto carico ai costi di gestione, nonché le aliquote da applicare agli altri ammortamenti.
Art. 21.      Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sull'attività dell'Ente.
Art. 22.      Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può sciogliere il consiglio di amministrazione, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario.
Art. 23.      Assessore alle finanze è autorizzato a procedere con propri decreti alle conseguenti variazioni del bilancio della Regione.
Art. 24.      Ferme restando le norme che in atto regolano la liquidazione del passivo I.N.T. - Sicilia, con decreto dell'Assessore alle finanze, una quota del fondo di dotazione, assegnata al patrimonio [...]
Art. 25.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.4.5 - L.R. 13 marzo 1950, n. 22.

Ordinamento dell'Azienda siciliana trasporti.

(G.U.R. 14 marzo 1950, n. 11).

 

Art. 1.

     L'Azienda siciliana trasporti, istituita con la L.R. 22 agosto 1947, n. 7, è persona giuridica pubblica. Essa ha lo scopo di provvedere a servizi di trasporti di persone e di cose per il più efficiente soddisfacimento delle esigenze dei trasporti nella Regione.

 

     Art. 2.

     L'A.S.T. ha sede in Palermo e può istituire agenzie od uffici negli altri comuni della Regione.

 

     Art. 3.

     Il patrimonio dell'A.S.T. è costituito:

     1) dagli autoveicoli e da tutto il materiale rotabile ad essa assegnati con la L.R. 22 agosto 1947, n. 7, od acquistati in base alla lett. b) dell'art. 7 della L.R. 22 marzo 1948, n. 3, e da quegli altri che saranno ulteriormente acquistati;

     2) da ogni altro acquisto previsto dalla lett. b) dell'art. 7 della L.R. 22 marzo 1948, n. 3 e dalle officine, dai mobili, dai materiali e da ogni e qualsiasi attrezzatura fissa e mobile di qualsiasi provenienza, ivi compresi quelli assegnati con la L.R. 22 agosto 1947, n. 7;

     3) dagli immobili di cui sia o diventi proprietaria;

     4) da un fondo di dotazione di lire 600.000.000 da conferirsi dalla Regione;

     5) dalle quote da accantonarsi ai sensi dell'art. 20;

     6) dagli utili dell'Ente eccedenti le percentuali di cui al numero precedente e dai beni che a qualsiasi titolo gli pervengano.

     Le attività di cui ai nn. 1 e 3 costituiscono patrimonio indisponibile dell'Ente.

     Fa altresì parte del patrimonio indisponibile dell'Ente il fondo di dotazione di cui al n. 4 del presente articolo, limitatamente alla somma che sarà fissata con decreto dell'Assessore alle finanze e che, comunque, non potrà essere inferiore ai 4/5 della dotazione.

     Ogni altra attività fa parte del patrimonio disponibile dell'Ente.

 

     Art. 4.

     Al trasferimento delle attività del patrimonio indisponibile a quello disponibile si procede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di concerto con l'Assessore per le finanze e previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda [1].

 

     Art. 5.

     L'Azienda ha i seguenti organi: un presidente, un consiglio di amministrazione, un collegio di sindaci, un direttore generale.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

     a) senatori, deputati nazionali e deputati regionali;

     b) parenti ed affini fra di loro fino al terzo grado incluso;

     c) parenti ed affini fino al terzo grado incluso del direttore generale e dei dipendenti dell'Azienda.

     Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui al presente articolo, decadono dalla carica.

 

     Art. 8.

     Qualora un componente del consiglio di amministrazione non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica.

     Alla sostituzione sarà provveduto nei modi ed ai sensi dell'art. 6.

 

     Art. 9.

     Il consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta due consiglieri o il collegio sindacale.

     (Omissis) [3].

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Azienda scelto dal presidente.

 

     Art. 10.

     Alle sedute del consiglio interviene il direttore generale con voto consultivo.

 

     Art. 11.

     Spetta al consiglio di:

     a) determinare il programma di attività dell'Azienda;

     b) deliberare i bilanci;

     c) deliberare gli atti che importino trasformazione del patrimonio dell'Azienda e gli atti in genere eccedenti l'ordinaria amministrazione;

     d) approvare i regolamenti interni di gestione e fissare le tariffe dei servizi;

     e) deliberare la istituzione o soppressione di agenzie ed uffici;

     f) determinare il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale;

     g) deliberare sul trasferimento delle attività dal patrimonio indisponibile dell'Ente a quello disponibile;

     h) adottare tutti gli altri provvedimenti attribuiti dalla legge comune alla competenza dei consigli di amministrazione.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 12.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda.

     Egli convoca e presiede il consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

     Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio e sull'andamento dell'Azienda.

     Nella prima seduta il consiglio di amministrazione designa, tra i consiglieri, il vicepresidente, incaricato di sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento [5].

     In caso di assoluta ed improrogabile necessità il presidente può di concerto con il vicepresidente, adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che non siano soggetti ad approvazione con l'obbligo di sottoporli al consiglio per la ratifica nella prima seduta successiva.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 14.

     Il collegio dei sindaci esercita le funzioni determinate dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

 

     Art. 15.

     Ai consiglieri ed ai sindaci si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni del codice civile.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 17.

     Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione in base a concorso per titoli, il cui bando preventivamente approvato dall'Assessore per le finanze verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

     Art. 18.

     Il direttore generale è capo di tutti gli uffici e del personale dell'Azienda.

     Spetta al direttore generale:

     - redigere i bilanci di cui all'art. 19;

     - eseguire le deliberazioni del consiglio firmando gli atti necessari per la loro esecuzione;

     - firmare la corrispondenza ordinaria ed i mandati di pagamento;

     - dirigere, regolare e sorvegliare l'andamento generale dell'Azienda;

     - compiere gli atti conservativi che si rendessero necessari informando in tal caso il presidente;

     - infliggere le sanzioni disciplinari, nei limiti di competenza stabiliti dal regolamento;

     - compiere gli atti di ordinaria amministrazione non devoluti alla competenza del consiglio.

 

     Art. 19.

     L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Il bilancio dell'esercizio, con il conto profitti e perdite, redatto dal direttore generale ed approvato dal consiglio di amministrazione deve essere rimesso al collegio dei sindaci, per l'esame, entro il mese di febbraio.

     Entro il successivo mese di marzo, il bilancio, l'inventario generale di fine esercizio, la relazione dettagliata sull'andamento dell'Azienda debbono essere presentati con la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione e con la relazione del collegio dei sindaci, all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti [8].

 

     Art. 20.

     Il consiglio di amministrazione determina i criteri di ammortamento del materiale rotabile, del che va fatto carico ai costi di gestione, nonché le aliquote da applicare agli altri ammortamenti.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 21.

     Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sull'attività dell'Ente.

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione non sottoposte ad approvazione devono essere comunicate in copia alla Presidenza della Regione.

     Il Presidente, sentita la Giunta, entro trenta giorni dalla data della comunicazione ha facoltà di annullarle per motivi di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

 

     Art. 22.

     Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può sciogliere il consiglio di amministrazione, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario.

     Entro il termine massimo di sei mesi il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

 

     Art. 23.

     Assessore alle finanze è autorizzato a procedere con propri decreti alle conseguenti variazioni del bilancio della Regione.

 

NORMA TRANSITORIA

 

     Art. 24.

     Ferme restando le norme che in atto regolano la liquidazione del passivo I.N.T. - Sicilia, con decreto dell'Assessore alle finanze, una quota del fondo di dotazione, assegnata al patrimonio disponibile dell'A.S.T., può essere destinata agli scopi di cui alla lett. a) dell'art. 7 della L. 22 marzo 1948, n. 3.

 

     Art. 25.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 29 luglio 1965, n. 19.

[2] Articolo abrogato con art. 23 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[3] I commi secondo e terzo sono abrogati per effetto della nuova disciplina dettata dall'art. 17 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[4] I commi dal secondo al settimo sono abrogati per effetto della nuova disciplina di cui all'art. 20 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[5] L'originario ultimo comma è così sostituito con art. 4 L.R. 29 luglio 1965, n. 19. Per il vicepresidente v., ora, art. 4 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[6] Articolo abrogato per effetto dell'art. 23 L.R. 14 settembre 1979, n. 212. Per la composizione dell'organo, v. ora art. 15 L.R. 212/1979.

[7] Articolo abrogato per effetto della nuova disciplina dettata dall'art. 19 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[8] Articolo così sostituito con art. 7 L.R. 29 luglio 1965, n. 19.

[9] Comma abrogato con art. 8 L.R. 29 luglio 1965, n. 19.