§ 4.4.1 - L.R. 22 agosto 1947, n. 7.
Istituzione dell'Azienda siciliana trasporti e provvedimenti riguardanti l'I.N.T. - Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:22/08/1947
Numero:7


Sommario
Art. 1.      E' istituita con sede in Palermo l'Azienda siciliana trasporti. Detta Azienda ha lo scopo di provvedere a servizi di trasporti di persone e cose.
Art. 2.      Alla detta Azienda sono assegnati tutti indistintamente i beni in gestione all'I.N.T. - Sicilia, oggi di proprietà della Regione per effetto dell'art. 33 dello Statuto.
Art. 5.      Con successivo provvedimento di legge sarà emanato lo statuto dell'A.S.T.
Art. 6.      La presente legge andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.


§ 4.4.1 - L.R. 22 agosto 1947, n. 7.

Istituzione dell'Azienda siciliana trasporti e provvedimenti riguardanti l'I.N.T. - Sicilia.

(G.U.R. 22 agosto 1947, n. 10).

 

Art. 1.

     E' istituita con sede in Palermo l'Azienda siciliana trasporti. Detta Azienda ha lo scopo di provvedere a servizi di trasporti di persone e cose.

 

     Art. 2.

     Alla detta Azienda sono assegnati tutti indistintamente i beni in gestione all'I.N.T. - Sicilia, oggi di proprietà della Regione per effetto dell'art. 33 dello Statuto.

 

     Artt. 3. - 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Con successivo provvedimento di legge sarà emanato lo statuto dell'A.S.T.

 

     Art. 6.

     La presente legge andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Disposizioni transitorie esaurite.