§ 4.4.2 - L.R. 22 marzo 1948, n. 3.
Provvedimenti concernenti l'Azienda siciliana trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:22/03/1948
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Viene trasferito dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione tutto il materiale economicamente improduttivo, proveniente dalla gestione I.N.T. - Sicilia ed assegnato [...]
Art. 2.      Il materiale dichiarato economicamente improduttivo e trasferito al patrimonio disponibile potrà essere alienato dalla commissione amministrativa provvisoria dell'A.S.T. con le modalità di cui [...]
Art. 6.      Le somme ricavate dalla cennata alienazione, sino alla concorrenza di lire 500.000.000, restano assegnate alla Azienda siciliana trasporti a titolo di patrimonio disponibile.
Art. 7.      La somma di lire 500.000.000, assegnata all'Azienda siciliana trasporti, dovrà essere da questa impiegata:
Art. 8.      (Omissis)
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 4.4.2 - L.R. 22 marzo 1948, n. 3.

Provvedimenti concernenti l'Azienda siciliana trasporti.

(G.U.R. 2 aprile 1948, n. 13).

 

Art. 1.

     Viene trasferito dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione tutto il materiale economicamente improduttivo, proveniente dalla gestione I.N.T. - Sicilia ed assegnato all'A.S.T. con la L.R. 22 agosto 1947, n. 7.

     Compongono detto materiale gli automezzi inefficienti, i relitti vari, i trattori e i pezzi di ricambio, le macchine inefficienti e non utilizzabili, i pezzi fuori uso, i rottami metallici, e pneumatici fuori uso, tutti i residuati di gestione degli automezzi e quanto altro materiale riconosciuto improduttivo ai fini dell'Azienda.

     La dichiarazione di improduttività di detto materiale sarà fatta dalla commissione amministrativa provvisoria dell'A.S.T. su parere della commissione tecnica prevista dall'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 2.

     Il materiale dichiarato economicamente improduttivo e trasferito al patrimonio disponibile potrà essere alienato dalla commissione amministrativa provvisoria dell'A.S.T. con le modalità di cui agli articoli seguenti.

 

     Artt. 3. - 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     Le somme ricavate dalla cennata alienazione, sino alla concorrenza di lire 500.000.000, restano assegnate alla Azienda siciliana trasporti a titolo di patrimonio disponibile.

     Tutte le maggiori somme ricavate verranno dalla commissione amministrativa dell'A.S.T., versate al tesoriere della Regione.

 

     Art. 7.

     La somma di lire 500.000.000, assegnata all'Azienda siciliana trasporti, dovrà essere da questa impiegata:

     a) nella liquidazione del passivo I.N.T. - Sicilia, attraverso pagamenti ai singoli creditori, con espressa riserva di rivalsa verso gli enti o persone responsabili della gestione di esso Istituto nazionale trasporti - Sicilia;

     b) le residue somme costituiranno un fondo di gestione della Azienda siciliana trasporti, la quale resta autorizzata ad acquistare, per conto e a nome dell'ente Regione siciliana, gli automezzi ed il materiale necessari ai servizi gestiti dall'Azienda.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

     Artt. 9. - 10.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Disposizioni esaurite.

[2] Articolo abrogato per effetto della nuova disciplina dettata dalla L.R. 13 marzo 1950, n. 22.

[3] Disposizioni esaurite.