§ 3.16.190 - L.R. 10 febbraio 1990, n. 1.
Interventi a favore dei lavoratori della Keller di Palermo, Birra Dreher di Catania ed ITALKALI S.p.a..


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:10/02/1990
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Indennità straordinaria a lavoratori sospesi o licenziati.
Art. 2.  Modalità di liquidazione.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.16.190 - L.R. 10 febbraio 1990, n. 1.

Interventi a favore dei lavoratori della Keller di Palermo, Birra Dreher di Catania ed ITALKALI S.p.a..

(G.U.R. n. 9 del 14 febbraio 1990).

 

Art. 1. Indennità straordinaria a lavoratori sospesi o licenziati.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai lavoratori sospesi o licenziati per riduzione di personale delle imprese Keller S.p.a. di Palermo e Birra Dreher di Catania durante il 1989 una indennità straordinaria mensile pari al novantacinque per cento del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.), per i periodi di effettiva disoccupazione compresi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1990.

     2. Qualora i predetti lavoratori abbiano diritto al trattamento di C.I.G.S. o di disoccupazione speciale, la indennità prevista al comma 1 sarà considerata quale anticipazione sul trattamento medesimo.

     3. I lavoratori sospesi o licenziati che vengano per qualsiasi ragione reintegrati nel posto di lavoro sono tenuti a restituire le somme percepite ai sensi del comma 1, senza interessi, entro quarantacinque giorni dalla reintegrazione [1].

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti della Italkali S.p.a. sospesi per interruzione dall'attività estrattiva nella miniera «Pasquasia», a decorrere dal 23 ottobre 1989 e per un periodo di tre mesi, una indennità straordinaria corrispondente alla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente l'interruzione dell'attività estrattiva, al netto del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.) eventualmente spettante, nonché delle indennità specificatamente connesse all'attività lavorativa.

 

     Art. 2. Modalità di liquidazione.

     1. Per il pagamento delle provvidenze previste dall'articolo 1 si applicano le procedure di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

     2. Al recupero delle somme erogate per il pagamento delle provvidenze previste dall'articolo 1 si provvederà con le modalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61, all'atto della corresponsione da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) ai singoli lavoratori dell'eventuale trattamento a carico della cassa integrazione guadagni, ovvero all'atto della corresponsione dell'eventuale trattamento di disoccupazione speciale [2].

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 3.600 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi iscritto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] V., per interpretazione, art. 1 L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[2] Comma aggiunto con art. 4 L.R. 7 agosto 1990, n. 32.