§ 3.16.194 - L.R. 30 aprile 1991, n. 13.
Norme interpretative delle leggi regionali 10 febbraio 1990, n. 1 e 7 agosto 1990, n. 32, concernenti interventi in favore di lavoratori di aziende [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:30/04/1991
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni delle leggi regionali 10 febbraio 1990, n. 1 e 7 agosto 1990, n. 32, relative al recupero delle indennità erogate dalla Regione vanno intese nel senso che non si farà luogo a [...]


§ 3.16.194 - L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

Norme interpretative delle leggi regionali 10 febbraio 1990, n. 1 e 7 agosto 1990, n. 32, concernenti interventi in favore di lavoratori di aziende in crisi.

(G.U.R. n. 22 del 4 maggio 1991).

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni delle leggi regionali 10 febbraio 1990, n. 1 e 7 agosto 1990, n. 32, relative al recupero delle indennità erogate dalla Regione vanno intese nel senso che non si farà luogo a recupero delle indennità percepite per i periodi in cui i lavoratori che ne hanno usufruito non hanno svolto attività lavorativa autonoma o subordinata, a condizione che per tali periodi non godano del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e non percepiscano indennità di disoccupazione speciale.

     2. Il disposto del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1 va inteso nel senso che l'obbligo di restituzione è limitato all'importo dell'indennità percepita con riferimento al periodo compreso tra la data di inizio delle erogazioni regionali e quella del provvedimento che dispone la reintegrazione nel posto di lavoro.

     3. Allo stesso importo di cui al comma 2 deve intendersi limitato l'oggetto della cessione prevista al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 32.

     4. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 32.