§ 3.16.120 - L.R. 18 agosto 1978, n. 48.
Interventi per favorire l'assistenza e la formazione professionale dei lavoratori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:18/08/1978
Numero:48


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere annualmente sussidi straordinari agli organismi regionali delle maggiori confederazioni sindacali dei [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, altresì, a concedere annualmente contributi in favore del CERDFOS, dell'ERRIPA - Centro studi «Achille Grandi», del [...]
Art. 3.      Per le finalità degli articoli precedenti è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 200 milioni per le finalità dell'art. 1 e lire 200 [...]
Art. 4.      Lo stanziamento di cui al secondo comma dell'art. 7 della L.R. 6 marzo 1976, n. 35, è aumentato, per il corrente esercizio finanziario, di lire 400 milioni.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.16.120 - L.R. 18 agosto 1978, n. 48.

Interventi per favorire l'assistenza e la formazione professionale dei lavoratori.

(G.U.R. 19 agosto 1978, n. 36).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere annualmente sussidi straordinari agli organismi regionali delle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, rappresentate nel C.N.E.L., e delle A.C.L.I.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, altresì, a concedere annualmente contributi in favore del CERDFOS, dell'ERRIPA - Centro studi «Achille Grandi», del Centro regionale studi «Attilio Grimaldi», del Centro studi «Il lavoro», per l'attività formativa di operatori sindacali sui problemi giuridici, economici e sociali riguardanti la Sicilia, svolta in centri attrezzati adibiti allo scopo.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Per le finalità degli articoli precedenti è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 200 milioni per le finalità dell'art. 1 e lire 200 milioni per quelle dell'art. 2.

     All'onere di lire 400 milioni si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

     Per gli esercizi finanziari successivi l'onere sarà determinato con legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 4.

     Lo stanziamento di cui al secondo comma dell'art. 7 della L.R. 6 marzo 1976, n. 35, è aumentato, per il corrente esercizio finanziario, di lire 400 milioni.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale ripartirà tale somma tra i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria di Palermo e Siracusa rispettivamente nella misura del 45 % e del 55 %.

     All'onere correlativo a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 60753. In applicazione di tale norma lo stanziamento del cap. 34103 è incrementato di lire 400 milioni.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma abrogato con art. 3 L.R. 28 aprile 1981, n. 73.