§ 2.11.96 - L.R. 28 aprile 1981, n. 73.
Aumento del finanziamento della L.R. 5 marzo 1979, n. 15, concernente provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:28/04/1981
Numero:73


Sommario
Art. 1.      La spesa di lire 300 milioni autorizzata con la L.R. 5 marzo 1979, n. 15, per la concessione di sussidi straordinari e contributi in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della L.R. 4 giugno 1980, n. 52, si applicano per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, primo comma, della L.R. 18 agosto 1978, n. [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 18 agosto 1978, n. 48, è abrogato.
Art. 4.      Il contributo di cui all'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1980, n. 149, è concesso alle istituzioni indicate nell'articolo medesimo che, alla data del 1° novembre 1980, abbiano rogato il loro atto [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte del recupero delle somme erogate ai comuni a norma [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.96 - L.R. 28 aprile 1981, n. 73.

Aumento del finanziamento della L.R. 5 marzo 1979, n. 15, concernente provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia e modifiche alla L.R. 18 agosto 1978, n. 48.

(G.U.R. 2 maggio 1981, n. 21).

 

Art. 1.

     La spesa di lire 300 milioni autorizzata con la L.R. 5 marzo 1979, n. 15, per la concessione di sussidi straordinari e contributi in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, a lire 500 milioni.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della L.R. 4 giugno 1980, n. 52, si applicano per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, primo comma, della L.R. 18 agosto 1978, n. 48.

 

     Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 18 agosto 1978, n. 48, è abrogato.

 

     Art. 4.

     Il contributo di cui all'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1980, n. 149, è concesso alle istituzioni indicate nell'articolo medesimo che, alla data del 1° novembre 1980, abbiano rogato il loro atto costitutivo.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte del recupero delle somme erogate ai comuni a norma della L.R. 7 agosto 1953, n. 46, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella L. 27 febbraio 1978, n. 43.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.