§ 3.16.107 - L.R. 7 maggio 1976, n. 60.
Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:07/05/1976
Numero:60


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  [3]
Art. 12.  [4]
Art. 13. 
Art. 14.  E' abrogata la L.R. 2 marzo 1957, n. 21, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D. Pres. 20 febbraio 1958, n. 1.


§ 3.16.107 - L.R. 7 maggio 1976, n. 60.

Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

(G.U.R. 12 maggio 1976, n. 27).

 

Art. 1. [1]

     1. L'Amministrazione della Regione siciliana, gli enti pubblici e le aziende dalla stessa dipendenti, vigilati o controllati nonché gli enti locali della Regione e le aziende facenti capo a società o altri organismi a prevalente partecipazione dell'ente locale da cui dipendono assumono per ogni ufficio, sede o stabilimento, alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, almeno un privo della vista abilitato alla funzione di centralinista telefonico ovvero in possesso delle qualifiche professionali riconosciute equipollenti dallo Stato e iscritto negli appositi elenchi a norma della legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni.

     2. Qualora il centralino telefonico sia dotato di più posti operatore o vi siano comunque impiegati più operatori, il 51 per cento di essi è riservato ai privi della vista in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1.

     3. Ai fini della presente legge per centralino telefonico si intende sia quello dotato di uno o più posti operatore sia quello dotato di impianto telefonico collegato con qualsiasi modalità, ivi compresi risponditori automatici, sistemi telematici e selezione passante ad una o più linee telefoniche esterne e a derivati interni ovvero derivati intercomunicanti con funzioni di collegamento e di smistamento.

 

     Art. 2.

     Le assunzioni di personale, che comunque non abbia superato il 550 anno di età, di cui all'art. 1, vengono effettuate per chiamata diretta, previo rilascio di apposito certificato di avviamento al lavoro da parte dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, anche in soprannumero ai posti in organico od anche fuori organico.

 

     Art. 3.

     Le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e presso gli enti pubblici dalla stessa dipendenti o vigilati, indipendentemente dai titoli di studio posseduti dagli aspiranti, sono fatte con riferimento alla qualifica di archivista-dattilografo o equipollente.

 

     Art. 4.

     Ai centralinisti telefonici assunti o già in servizio presso le Amministrazioni di cui all'articolo precedente, deve essere corrisposta un'indennità pari a quella prevista dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 1974, n. 30, sostitutiva di quella di cui all'art. 4 della L. 3 giugno 1971, n. 397.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico del bilancio della ·Regione per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 10 milioni [2].

 

     Art. 5.

     I centralinisti telefonici ciechi che abbiano prestato presso le Amministrazioni di cui all'art. 3 quindici anni di effettivo servizio, hanno diritto, a domanda, ad essere collocati a riposo usufruendo di un abbuono di servizio di dieci anni validi ai fini giuridici, economici e previdenziali.

     Gli anni di effettivo servizio richiesti per usufruire dei benefici di cui al comma precedente sono ridotti a dieci per motivi di salute o per raggiunti limiti di età.

     L'anzianità convenzionale di anni dieci di cui al presente articolo è concessa anche, ai fini del trattamento di quiescenza, ai centralinisti ciechi che si trovino già in quiescenza dopo aver prestato servizio presso le Amministrazioni di cui sopra per almeno quindici anni.

 

     Art. 6.

     L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei posti riservati ai centralinisti telefonici ciechi.

 

     Art. 7.

     Le Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici di cui all'art. 1, entro sessanta giorni dall'installazione presso i loro dipendenti uffici, sedi o stabilimenti di centralini telefonici aventi funzione di collegamento e smistamento, devono inviare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione una dichiarazione dalla quale risulti l'esatta ubicazione degli stessi nonché, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati relativi al personale addetto ai centralini telefonici operanti.

 

     Art. 8.

     Trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'inadempienza nell'assunzione da parte delle Amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici tenuti all'osservanza della presente legge, nei confronti degli stessi 1 Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione emette d'ufficio un certificato di avviamento al lavoro.

 

     Art. 9.

     Il centralinista telefonico non vedente, per il quale è stato rilasciato il certificato di avviamento al lavoro previsto dall'art. 2 della presente legge, e l'Unione italiana ciechi, in caso di mancata assunzione da parte dell'Amministrazione o dell'ente interessato, possono avvalersi delle azioni previste dall'art. 3 della L. 28 luglio 1960, n. 778.

 

     Art. 10.

     L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione vigila sull'applicazione della presente legge avvalendosi anche degli Ispettorati del lavoro con sede in Sicilia.

 

     Art. 11. [3]

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 e successive modificazioni e alla legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni.

 

     Art. 12. [4]

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, a carico del bilancio della Regione, valutati per l'anno finanziario in corso in lire 20 milioni, ed all'onere di lire 10 milioni previsto dall'art. 4, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974, approvato con la L.R. 25 ottobre 1975, n. 69.

     Agli oneri ricadenti nel bilancio della Regione per gli anni finanziari successivi a quello in corso, valutati in lire 30 milioni, si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge si provvede a carico del bilancio del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione.

 

     Art. 13.

     Gli enti locali della Sicilia dovranno adeguare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui alla presente legge nonché di quello in atto in servizio alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 3, 4 e 5.

 

     Art. 14. E' abrogata la L.R. 2 marzo 1957, n. 21, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D. Pres. 20 febbraio 1958, n. 1.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 2022, n. 5.

[2] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 7 maggio 1976, n. 61.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 2022, n. 5.

[4] Articolo sostituito con art. 1 L.R. 7 maggio 1976, n. 61.