§ 58.3.23 - Legge 28 luglio 1960, n. 778.
Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:28/07/1960
Numero:778


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, anche in deroga all'art. 6 [...]
Art. 2.      L'art. 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro, [...]
Art. 3.      Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 1, il centralinista cieco, fornito del [...]
Art. 4.      Gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 2, debbono essere adempiuti entro [...]
Art. 5.      I privi della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge siano occupati in qualità di centralinisti telefonici presso le pubbliche Amministrazioni, [...]
Art. 6.      L'art. 9 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è abrogato


§ 58.3.23 - Legge 28 luglio 1960, n. 778.

Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi

(G.U. 9 agosto 1960, n. 194)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, anche in deroga all'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro o che, avendo un centralino a un solo posto di lavoro, abbia più di cento dipendenti, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.Detti centralinisti possono essere assunti dalle pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e Aziende statali fino all'età di 45 anni e sono inquadrati nei posti iniziali del personale della carriera esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi.Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'art. 2 costituisce, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente.L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un centralino di smistamento a più di un posto di lavoro od un centralino con almeno cinque linee urbane.Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi si intendono centralini telefonici quelli istallati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi".

 

          Art. 2.

     L'art. 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro, di cui all'art. 1 della presente legge, debbono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati dei centralini contemplati dal predetto art. 1. La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta giorni dall'installazione dei centralini.Le pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, le Aziende statali ed i privati datori di lavoro debbono altresì comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalità dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini.Entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra.I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000".

 

          Art. 3.

     Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 1, il centralinista cieco, fornito del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformità dell'art. 5 della legge medesima, o l'Unione italiana ciechi possono adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle Aziende statali.

 

          Art. 4.

     Gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 2, debbono essere adempiuti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i centralini già installati alla data stessa.

 

          Art. 5.

     I privi della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge siano occupati in qualità di centralinisti telefonici presso le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici o le Aziende statali e presso privati datori di lavoro sono computati agli effetti dall'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 1, e fruiscono dei benefici previsti dalla medesima.

     Detti operatori vengono inscritti d'ufficio nell'Albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova teorico-pratica di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

 

          Art. 6.

     L'art. 9 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è abrogato.