§ 3.12.103 - L.R. 27 settembre 1995, n. 68.
Istituzione di un fondo di garanzia per il consolidamento delle esposizioni debitorie delle imprese industriali, commerciali e di un fondo per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:27/09/1995
Numero:68


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni così ripartiti: lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995, di cui 15.000 milioni per il fondo di [...]
Art. 3.      1. Le misure agevolative di cui all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estese al ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali alla data del 31 [...]
Art. 4.      1. I finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, così come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e dall'articolo 1 [...]
Art. 5.      1. Al fine di consentire il ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese artigiane in essere alla data del 30 giugno 1995, sono concessi contributi sugli interessi dovuti agli istituti [...]
Art. 6.      1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere nel triennio 1995 - 1997, per le campagne 1993 - 94, 1994 - 95 e 1995 - 96, un [...]
Art. 7.      1. Alle cooperative giovanili titolari di finanziamenti ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e dell'art. 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125
Art. 8.      1. Le risorse finanziarie di cui agli articoli 2 e 3 possono essere integrate con fondi comunitari in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea nel quadro comunitario di sostegno.
Art. 9.      1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui [...]
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.12.103 - L.R. 27 settembre 1995, n. 68.

Istituzione di un fondo di garanzia per il consolidamento delle esposizioni debitorie delle imprese industriali, commerciali e di un fondo per il consolidamento dei debiti delle imprese artigiane. Aiuti agli operatori commerciali.

(G.U.R. 2 ottobre 1995, n. 50).

 

Art. 1. [1]

     1. Per la copertura dei rischi nascenti dalle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui all'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni e agli articoli 43 e 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle banche garanzia sussidiaria nella misura massima del 40 per cento del credito consolidato.

     2. La garanzia non si attiva in caso di insolvenza verificatasi nei diciotto mesi successivi all'erogazione del finanziamento.

     3. Il comitato regionale per il credito ed il risparmio determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione della garanzia.

     4. Gli eventuali interventi in garanzia saranno effettuati dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze al quale dovranno essere inviate le relative richieste.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni così ripartiti: lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995, di cui 15.000 milioni per il fondo di cui alla lettera a), comma 1 dello articolo 1, e 10.000 milioni per il fondo di cui alla lettera b) dello stesso comma, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. Gli oneri ricadenti nell'esercizio 1996, pari a lire 55.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001 - e sono destinati quanto a lire 35.000 milioni al fondo di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 1 e quanto a lire 20.000 milioni al fondo di cui alla lettera b) dello stesso comma.

 

     Art. 3.

     1. Le misure agevolative di cui all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estese al ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali alla data del 31 dicembre 1994. Sono escluse da tale estensione le imprese che abbiano già goduto dei benefici previsti dal medesimo articolo 43.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo e allo articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, il fondo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è incrementato nel biennio 1995-1996 di lire 20.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso ad incremento del capitolo 75451 del bilancio della Regione.

     3. All'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. L'onere di lire 15.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

     4. Gli aiuti alle imprese di cui al presente articolo sono concessi entro i limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea per gli aiuti de minimis.

 

     Art. 4.

     1. I finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, così come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 20, possono essere assistiti anche da garanzia costituita dalla cessione dei crediti nascenti dalle commesse assegnate.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di consentire il ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese artigiane in essere alla data del 30 giugno 1995, sono concessi contributi sugli interessi dovuti agli istituti di credito che concordino con le imprese stesse piani di ripianamento delle scoperture di conto corrente di importo non superiore a 150 milioni.

     2. Alla concessione dei contributi in conto interesse si provvede tramite un fondo a gestione separata appositamente istituito presso la Crias. Il contributo è pari al 45 per cento del tasso di riferimento vigente nel periodo in cui viene perfezionato il ripianamento delle esposizioni debitorie.

     3. Il ripianamento dei debiti di cui al presente articolo avviene in un periodo massimo di trentasei mesi mediante il pagamento di rate mensili.

     4. [1]a.

     5. L'intensità degli aiuti non può essere superiore a quella determinata dall'Unione europea per gli aiuti de minimis, così come accertata dalla Crias.

     5 bis. E' fatto divieto di cumulare gli aiuti di cui al presente articolo con qualsiasi altro aiuto per la stessa categoria di spese sostenute dalle imprese artigiane [2].

     6. La Crias produce ogni sei mesi all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il rendiconto delle operazioni assentite.

     7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1995 - 1997 la spesa di lire 4.000 milioni, di cui lire 1.500 milioni per il 1995, lire 1.500 milioni per il 1996 e lire 1.000 milioni per il 1997.

     8. All'onere di lire 1.500 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 75057 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. Gli oneri di lire 2.500 milioni ricadenti negli esercizi successivi, di cui lire 1.500 milioni nel 1996 e lire 1.000 milioni nel 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

 

     Art. 6.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere nel triennio 1995 - 1997, per le campagne 1993 - 94, 1994 - 95 e 1995 - 96, un concorso negli interessi agli istituti ed aziende di credito, per prestiti di gestione di durata non superiore ad un anno accordati ad operatori commerciali operanti in Sicilia ed il cui volume di affari sia rivolto per almeno il 70 per cento alla vendita di prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli fuori del territorio regionale.

     2. Il tasso residuo di interesse a carico degli operatori commerciali è pari a quello stabilito ai sensi dello articolo 4, comma secondo, numero 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

     3. L'importo del prestito agevolato - commisurato ai valori unitari massimi fissati annualmente a norma dell'articolo 18, comma primo, numeri 1 e 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 - non può in ogni caso eccedere il 50 per cento del volume medio di affari degli ultimi tre anni, documentato dalle dichiarazioni IVA.

     4. Gli operatori beneficiari dell'aiuto sono obbligati al mantenimento dei livelli occupazionali. In caso di accertata violazione di detto obbligo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca dispone la revoca dell'agevolazione concessa ed il recupero di quanto erogato, maggiorato degli interessi legali.

     5. La spesa autorizzata con il presente articolo è destinata per il 70 per cento al settore agrumicolo.

     6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per il triennio 1995 - 1997 la spesa di lire 15.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni nell'esercizio 1995, lire 7.000 milioni nell'esercizio 1996 e 6.000 milioni nell'esercizio 1997.

     7. All'onere di lire 2.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. Il restante onere di lire 13.000 milioni, ricadente negli esercizi finanziari 1996 e 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

 

     Art. 7.

     1. Alle cooperative giovanili titolari di finanziamenti ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e dell'art. 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 [3], e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano onorato rate di mutuo scadute nei confronti dello Ircac, può essere concesso il credito di esercizio a tasso agevolato in conformità della legislazione vigente a condizione che le somme da erogare siano almeno di pari importo al debito scaduto. A tal fine l'Ircac è autorizzato ad effettuare la relativa compensazione.

 

     Art. 8.

     1. Le risorse finanziarie di cui agli articoli 2 e 3 possono essere integrate con fondi comunitari in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea nel quadro comunitario di sostegno.

 

     Art. 9.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 34, comma 1, della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[1]1a Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[2] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[3] Comma così integrato dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1996, n. 18.