§ 3.19.59 - L.R. 1 marzo 1995, n. 20.
Integrazione e modifica della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive aggiunte e modificazioni, recante interventi creditizi per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:01/03/1995
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Integrazione e modifica della legge regionale n. 119/1983.
Art. 2.  Norme di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/1991.
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.19.59 - L.R. 1 marzo 1995, n. 20.

Integrazione e modifica della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive aggiunte e modificazioni, recante interventi creditizi per l'acquisizione di commesse da parte di imprese industriali. Norme di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

(G.U.R. 4 marzo 1995, n. 12).

 

Art. 1. Integrazione e modifica della legge regionale n. 119/1983.

     1. I finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, modificato dall'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono consentiti anche alle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95.

     2. I finanziamenti consentiti alle imprese di cui al comma 1 sono assistiti da garanzia ipotecaria ed, anche se non di primo grado, da privilegi sui beni aziendali in misura non superiore al 50 per cento delle anticipazioni concesse, ovvero, in alternativa, nel caso in cui l'impresa sia stata autorizzata, dalla garanzia del Tesoro dello Stato prevista dall'articolo 2 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, da detta garanzia per un importo pari al 50 per cento dell'anticipazione concessa.

 

     Art. 2. Norme di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/1991.

     1. I contributi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e dallo articolo 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, spettano alle imprese operanti in Sicilia per tutte le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate nelle forme previste dalle vigenti leggi sul collocamento.

     2. I contributi di cui al comma 1 spettano per il periodo massimo di un triennio, per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, certificate dall'Ufficio di collocamento a norma delle vigenti leggi, finalizzate all'impiego in cantiere e commesse di lavori di durata non inferiore a mesi dodici.

     3. I contributi di cui al comma 1, spettanti ad imprese operanti in più province siciliane, autorizzate all'accentramento contributivo previdenziale, vanno integralmente richiesti e sono integralmente erogati ed accertati rispettivamente dall'U.P.L.M.O. e dall'Ispettorato provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale dell'impresa interessata e vige l'accentramento contributivo-previdenziale.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.