§ 3.10.29 - Circolare Ass. 1 aprile 1986, n. 2.
LL.RR. 6 maggio 1981, n. 96, art. 78 e 18 febbraio 1986, n. 3, art. 61. Indicazioni per il finanziamento delle aree attrezzate per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:01/04/1986
Numero:2

§ 3.10.29 - Circolare Ass. 1 aprile 1986, n. 2.

LL.RR. 6 maggio 1981, n. 96, art. 78 e 18 febbraio 1986, n. 3, art. 61. Indicazioni per il finanziamento delle aree attrezzate per insediamenti produttivi.

(G.U.R. 12 giugno 1986, n. 31).

 

     Con la recente L.R. 18 febbraio 1986, n. 3, recante norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano, sono state introdotte, all'art. 61, integrazioni alla precedente normativa in materia di zone attrezzate per insediamenti artigianali di cui all'art. 78 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

     In particolare è stato puntualizzato il concetto che nelle predette aree vanno insediate quelle attività non compatibili con il tessuto urbano e la localizzazione deve avvenire tenendo conto della finalità di contenere il fenomeno del pendolarismo.

     I tipi di attività che si tende, quindi, a localizzare fuori del centro abitato sono chiaramente quelli più inquinanti per rumorosità, tossicità, contaminazione ambientale, ecc. o che richiedono spazi operativi molto più ampi di quelli solitamente reperibili nei centri abitati.

     Attività e produzioni, quindi, il cui svolgimento è sconsigliabile o addirittura vietato in zone abitative.

     E' stato, altresì, previsto che in dette zone, oltre alle attività artigianali possono ubicarsi anche attività industriali esercitate da piccole e medie imprese. La presenza di questi ultimi operatori è limitata, però, ad un massimo del 20% delle superfici complessive destinate a lotti per opifici.

     Un'ulteriore innovazione, prevista dalla recente normativa, riguarda il finanziamento regionale, il quale viene esteso alle spese per la costruzione dei capannoni nei singoli lotti, da cedere in locazione ad imprese singole o associate e di depuratori per rifiuti organici e chimici adeguati alle vigenti norme contro l'inquinamento.

     Con le circolari assessoriali n. 12683 del 26 aprile 1982 e n. 15066 del 21 maggio 1983 sono state fornite le direttive per l'utilizzazione da parte dei comuni delle provvidenze previste nell'art. 78 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

     L'intensa crescita di interesse delle amministrazioni locali e degli operatori del settore, unitamente alle innovazioni contenute nella recente L.R. 18 febbraio 1986, n. 3, ha indotto questo Assessorato ad una più attenta e puntuale verifica delle procedure per il finanziamento dei progetti di realizzazione delle zone attrezzate per insediamenti produttivi.

     La varietà e la complessità delle scelte urbanistiche locali e la necessità di assicurare uniformità e chiarezza alle procedure amministrative, sorreggono le presenti direttive, cui dovranno attenersi i comuni interessati a conseguire le provvidenze in argomento.

     Gli aspetti procedurali e sostanziali, cui si impone la necessità di dedicare maggiore attenzione, formano l'oggetto della presente circolare, che sostituisce ogni precedente disposizione.

     Ovviamente tali nuovi disposizioni avranno valore finché non saranno emanate direttive di attuazione relative ai programmi triennali di cui all'art. 3 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, il cui termine di predisposizione è stato rinviato, com'è noto, all'esercizio 1987.

 

A) Presupposti urbanistici ed ecologici indispensabili.

 

     L'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 prevede che i comuni, dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, formino un piano particolareggiato delle aree destinate ad insediamenti produttivi (P.I.P.).

     I comuni che non abbiano provveduto autonomamente alla redazione dei piani per insediamenti produttivi sono obbligati, su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo all'individuazione delle aree relative nell'ambito delle zone industriali o artigianali previste negli strumenti urbanistici.

     In ogni caso l'estensione delle aree da includere nel piano non può essere inferiore a quella necessaria per soddisfare il fabbisogno relativo al triennio (art. 18 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71).

     Per l'approvazione dei piani per insediamenti produttivi si osservano le procedure previste dagli artt. 3 e 12 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 per l'approvazione del P.R.G. e dei piani particolareggiati.

     I piani per insediamenti produttivi, redatti in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, sono adottati dai consigli comunali e depositati non oltre il 10° giorno dalla loro adozione presso la segreteria comunale, dove resteranno a disposizione del pubblico almeno per 20 giorni.

     Dell'avvenuto deposito si dà pubblico avviso a mezzo degli strumenti previsti dall'art. 3, comma II, della legge regionale n. 71/78.

     Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate da chiunque osservazioni.

     I piani, con le eventuali osservazioni ad essi opposte saranno sottoposti a deliberazione da parte del consiglio comunale, per la loro definitiva approvazione e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità della commissione provinciale di controllo.

     I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i cui strumenti urbanistici non prevedono aree per insediamenti produttivi, possono provvedere alla loro localizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 L. 865/71 e dell'art. 18 L.R. 71/78, con la procedura prevista dall'art. 51 L. 865/71.

     Del pari costituisce presupposto indispensabile l'esistenza del piano generale delle fognature previsto dalla L. 10 maggio 1976, n. 319, la cui obbligatorietà è peraltro richiamata dall'art. 16 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

 

B) Progettazione delle opere.

 

     La progettazione deve riguardare contestualmente sia la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, dei depuratori e sia l'acquisizione delle aree di sedime delle predette opere, nonché la realizzazione di eventuali capannoni e l'esproprio delle aree nelle quali saranno ubicati gli opifici.

     Il progetto esecutivo dovrà riguardare l'esecuzione di tutte le opere previste nel P.I.P. ovvero di un lotto funzionale dell'intero progetto.

     Le opere finanziabili riguardano la realizzazione di infrastrutture primarie (strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, reti di distribuzione energia elettrica e gas, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato), di depuratori per rifiuti organici e chimici, di capannoni, nonché l'acquisizione delle aree destinate ai lotti per l'insediamento degli opifici.

     Nei lotti destinati ad opifici sono consentite le costruzioni o le installazioni di capannoni per laboratori, con annessi eventualmente magazzini, depositi, sili, autorimesse, esposizioni, uffici destinati esclusivamente ad attività artigianali.

     Onde prevenire ripetute manomissioni dei manufatti stradali e della rete dei pubblici servizi al momento dell'allacciamento dei singoli lotti, i progetti proposti per il finanziamento devono prevedere la presa di ciascun servizio al limite dei lotti stessi.

     Il progetto esecutivo delle opere dovrà recare l'attestazione di conformità allo strumento urbanistico (ex art. 9 L.R. 31 marzo 1972, n. 19), al piano generale delle fognature (ex art. 16 legge regionale n. 21/85), nonché dovrà essere corredato dell'approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35, modificato dall'art. 12 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

     Il progetto deve, altresì, recare l'attestazione dell'autore di essersi recato sui luoghi sui quali dovrà insistere l'opera e che gli stessi sono idonei alla fattibilità delle opere stesse (ex art. 6 legge regionale n. 21/85).

     Il progetto dovrà essere corredato dall'elaborato previsto dall'art. 7 della predetta legge regionale n. 21/85 (spese tecniche) sul quale dovrà espressamente pronunciarsi l'organo tecnico deputato alla sua approvazione.

 

C) Elementi indispensabili per la formazione del regolamento provvisorio di

gestione delle aree artigiane.

 

     Nelle more dell'emanazione di un apposito schema di convenzione tipo per la concessione delle unità operative urbanizzate, si rassegnano gli elementi essenziali per l'individuazione dei criteri di assegnazione.

     Tali elementi dovranno formare oggetto di apposita deliberazione consiliare.

     Essi sono:

     - i lotti destinati agli insediamenti produttivi possono essere concessi alle ditte regolarmente iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane. Nei limiti del 20% della superficie complessiva dei lotti, possono essere concessi anche a piccole e medie imprese industriali regolarmente iscritte all'albo provinciale del settore;

     - la concessione è subordinata al giudizio favorevole, reso dalla commissione comunale di cui al successivo punto X in ordine alla validità economica del programma di investimento;

     - in seguito alla concessione del lotto l'impresa artigiana s'impegna ad assumere la sede legale presso il costruendo stabilimento;

     - alle iniziative promosse dai consoni e cooperative di artigiani può essere riservato il 20% della superficie totale dei lotti.

     Costituisce motivo di preferenza, a parità degli altri requisiti, il trasferimento dal centro abitato di lavorazioni altamente inquinanti per rumorosità, contaminazione ambientale, tossicità od altro;

     - la dimensione del lotto è quella più appropriata alle caratteristiche ed alla potenzialità produttiva dell'azienda;

     - l'assegnazione del lotto comporta la concessione del relativo diritto di superficie per la durata di 30 anni rinnovabili su richiesta degli aventi diritto presentata almeno un anno prima della scadenza;

     - la tipologia degli insediamenti produttivi dovrà essere tipica degli opifici. E' esclusa in ogni caso la tipologia di edilizia abitativa o mista.

     Le concessioni, infatti, sono assentite per la valorizzazione e sviluppo dell'artigianato della provincia e pertanto le imprese artigiane destinatarie dei lotti dovranno obbligarsi a mantenere in vita l'attività per tutto il periodo della concessione;

     - a cura dell'amministrazione locale ed a spese del beneficiario della concessione dovrà essere prodotta alla conservatoria registri immobiliari apposita nota che le concessioni medesime procedono con il solo diritto di superficie;

     - le domande dovranno essere compilate indicando le caratteristiche tecniche, il codice fiscale, la partita IVA, i dati generali dell'impresa, compresi quelli relativi al numero del personale del laboratorio già esistente, al tipo e al ciclo di lavorazione, ai mezzi usati per la lavorazione.

     E' obbligatorio indicare l'ubicazione del locale ove ha sede l'impresa, se esso è di proprietà o in affitto;

     - la commissione, istituita dal consiglio comunale, per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale, determinerà il criterio dei punteggi da conferire ai titoli presentati dalle imprese artigiane interessate ed acclusi alle domande;

     - è obbligo per i concessionari richiedere il preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sugli impianti di lavorazione delle produzioni indicate nel decreto del 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 26 giugno 1982.

 

D) Documentazione per il conseguimento del finanziamento regionale.

 

     I comuni dovranno presentare a questo Assessorato apposita domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti:

     a) delibera del consiglio comunale resa esecutiva dalla competente commissione provinciale di controllo, di approvazione del progetto esecutivo delle opere previste nel comparto artigianale del P.I.P. e per l'acquisizione mediante espropriazione delle aree ivi comprese.

     Ovviamente non vanno comprese le espropriazioni delle aree di pertinenza di eventuali opere di urbanizzazione secondaria previste nel P.I.P.

     La delibera deve contenere l'espressa autorizzazione al sindaco a richiedere il finanziamento ai sensi della legge di cui trattasi:

     b) progetto esecutivo delle opere, comprendente la perizia delle aree da espropriare, approvato dall'organo tecnico competente ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35, modificato dall'art. 12 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21;

     c) dichiarazione del sindaco attestante che per le opere previste in progetto non sono stati richiesti finanziamenti ad altri enti;

     d) copia autentica del decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di approvazione del P.R.G. o del P. di F. con allegati il regolamento edilizio e lo stralcio planimetrico dello strumento urbanistico;

     e) delibere consiliari, rese esecutive dalla competente commissione Provinciale di controllo, d'adozione e di approvazione del piano particolareggiato degli insediamenti;

     f) piano per insediamenti produttivi (P.I.P.);

     g) delibera di approvazione del regolamento di gestione.

 

E) Accreditamento delle somme e realizzazione delle opere.

 

     Per ovvie ragioni connesse ai rapporti finanziari tra la Regione siciliana e la CEE, occorre predeterminare i tempi di realizzazione delle opere finanziate e puntualizzare gli elementi documentali occorrenti per ottenere il contributo della Comunità che affluirà al bilancio regionale e consentirà di finanziare ulteriori investimenti nel settore.

     Riguardo ai primi è necessario che i comuni beneficiari dei finanziamenti regionali procedano, entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione, ad avviare le procedure di espropriazione dei terreni ed, entro nove mesi dallo stesso, a dare inizio ai lavori di costruzione delle opere finanziate, che dovranno essere completati entro due anni.

     Al fine di consentire, quindi, il prosieguo di rapporti con la CEE, i comuni destinatari dei finanziamenti in argomento dovranno fare pervenire a questo Assessorato:

     - copia autentica del contratto di appalto, munito della registrazione fiscale;

     - relazione semestrale dei pagamenti disposti ed effettuati nel periodo.

     Si ricorda, altresì, che le amministrazioni comunali dovranno attenersi scrupolosamente, in sede di appalto dei lavori, alle disposizioni contenute nella L.R. 29 aprile 1985, n. 21, nonché agli schemi di bandi tipo di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell'1 febbraio 1986.

     Si ricorda, altresì, che, allorquando l'importo dei lavori a base d'asta equivale o supera il valore di un milione di ECU, occorrerà osservare le procedure d'appalto della Comunità europea.

     Dopo l'aggiudicazione dei lavori, questo Assessorato, per le opere a base d'asta di importo superiore al miliardo, provvederà alla nomina di una commissione di collaudo in corso d'opera in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 26 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

     I comuni destinatari dei finanziamenti dovranno prestare accurata attenzione agli adempimenti espressamente previsti nella parte dispositiva del provvedimento assessoriale di concessione e segnatamente:

     - nell'indicare esattamente nel contratto d'appalto i termini di inizio e fine lavori, come in precedenza specificati (inizio dei lavori entro nove mesi dalla notifica del decreto di concessione e durata degli stessi non superiore a due anni);

     - nel rendicontare puntualmente, alla chiusura di ogni esercizio finanziario o alla scadenza del mandato sindacale, i prelievi e le spese operati nel periodo;

     - nell'inviare tempestivamente all'ispettorato regionale tecnico ogni atto necessario per l'espletamento dei compiti di alta vigilanza sulla realizzazione delle opere.

     Il trasferimento delle somme concesse avverrà, su richiesta del sindaco, mediante apertura di credito presso l'ufficio di cassa regionale nel capoluogo di provincia.

     Ai fini dell'accreditamento delle somme sarà necessario acquisire preliminarmente il contratto di appalto dei lavori.

     Il prelievo delle somme e la relativa rendicontazione annuale o di fine contabilità o di fine mandato avverrà in conformità alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

     Si richiama l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sulle disposizioni contenute negli ultimi commi dell'art. 7 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 256 in ordine ai termini perentori per la rendicontazione delle somme accreditate.

     Si ricorda, infine, che, per il combinato disposto dell'art. 30 della legge regionale n. 1184 e dell'art. 13 della legge regionale n. 70/81 e dei commi primo e secondo dell'art. 24 della stessa legge regionale n. 1/84, le imprese artigiane, che localizzano le loro attività produttive all'interno delle aree comunali appositamente attrezzate, sono esonerate dal pagamento degli oneri di urbanizzazione derivanti dagli artt. 3 e 10 della Legge n. 10/1977, recepiti dall'ordinamento regionale con legge n. 71/78.