§ 3.3.60 - L.R. 6 giugno 1975, n. 40.
Provvedimenti per il potenziamento e l'adeguamento della produzione di materiale di moltiplicazione della vite.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:06/06/1975
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di consentire il miglioramento, il potenziamento e l'adeguamento del settore vivaistico della vite alle disposizioni del D.P.R. 24 [...]
Art. 2.      Per l'istituzione di nuovi vigneti di viti-madri e di barbatellai destinati alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio e di nesti, possono essere concesse le agevolazioni di cui [...]
Art. 3.      Per l'adeguamento e l'ammodernamento, ivi compreso l'ampliamento dei vigneti di viti-madri e barbatellai esistenti, possono essere concesse le agevolazioni previste dal precedente art. 2, purché [...]
Art. 4.      Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, le agevolazioni previste nei precedenti articoli vengono concesse a favore delle imprese vivaistiche, singole o associate, [...]
Art. 5.      Al fine di agevolare l'impiego di materiale di moltiplicazione controllato e ammesso ai sensi del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive aggiunte e modificazioni, a favore delle aziende [...]
Art. 6.      Al fine di migliorare, anche sotto l'aspetto fitosanitario, la viticoltura siciliana, le agevolazioni previste dalla vigente legislazione possono essere concesse a condizione che sia documentato [...]
Art. 7.      Per le finalità di cui all'art. 2, secondo e quarto comma, nn. 1 e 2, e dell'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa, per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977, di lire 700 [...]
Art. 8.      Per le finalità previste dall'art. 5 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa complessiva di lire 800 milioni.
Art. 9.      All'onere complessivo di lire 1.500 milioni ricadente nell'anno 1975 ed all'onere di lire 700 milioni ricadente in ciascuno degli anni 1976 e 1977 si provvede con parte delle disponibilità del [...]


§ 3.3.60 - L.R. 6 giugno 1975, n. 40.

Provvedimenti per il potenziamento e l'adeguamento della produzione di materiale di moltiplicazione della vite.

(G.U.R. 7 giugno 1975, n. 25).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di consentire il miglioramento, il potenziamento e l'adeguamento del settore vivaistico della vite alle disposizioni del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, è autorizzato a concedere, nel triennio a partire dall'anno 1975, le agevolazioni, i contributi ed i sussidi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Per l'istituzione di nuovi vigneti di viti-madri e di barbatellai destinati alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio e di nesti, possono essere concesse le agevolazioni di cui ai successivi commi sulle spese concernenti:

     a) l'estirpazione della coltura eventualmente in atto esistente; la lavorazione, disinfestazione, concimazione e sistemazione del terreno; l'acquisto e la messa a dimora delle viti-madri e dei barbatellai e l'acquisto e la messa in opera delle attrezzature occorrenti per il relativo allevamento;

     b) la realizzazione di impianti irrigui, di opere aziendali di viabilità, di fabbricati rurali nonché l'esecuzione di altre opere di miglioramento fondiario, e le relative attrezzature, anche per la difesa antiparassitaria, necessarie per l'efficienza e l'esercizio dell'azienda vivaistica.

     Per l'esecuzione delle opere e dei lavori, nonché per gli acquisti e le dotazioni indicate al precedente comma, lett. a), può essere concesso, a favore delle associazioni e delle cooperative di coltivatori diretti e di manuali lavoratori agricoli che esercitano l'impresa vivaistica, il rimborso totale della spesa ammessa. Per gli stessi scopi, a favore delle altre imprese vivaistiche può essere concesso un contributo nella misura massima del 70% della spesa ammessa.

     Per la esecuzione delle opere e dei lavori, nonché per gli acquisti e le dotazioni di cui al primo comma, lett. b), possono essere concessi tutti i benefici previsti dalla vigente legislazione.

     Alle associazioni ed alle cooperative di cui ai precedenti commi possono inoltre essere concessi:

     1) previo parere del Vivaio governativo di viti americane, i contributi previsti dall'art. 18 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni;

     2) un premio di avviamento, limitato ai vigneti di viti-madri, nella misura per ettaro di lire 300 mila, 200 mila e 100 mila da corrispondere rispettivamente alla fine di ognuno dei primi tre anni di attività;

     3) le agevolazioni previste dall'art. 27, secondo comma, della L. 2 giugno 1961, n. 454, e successive aggiunte e modificazioni, per gli acquisti di terreni occorrenti per l'impianto di viti-madri e di barbatellai di cui al primo comma del presente articolo. Tali agevolazioni, relativamente all'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto di vigneti di viti-madri, possono essere concesse anche ai singoli coltivatori diretti ed ai singoli lavoratori manuali della terra [1].

 

     Art. 3.

     Per l'adeguamento e l'ammodernamento, ivi compreso l'ampliamento dei vigneti di viti-madri e barbatellai esistenti, possono essere concesse le agevolazioni previste dal precedente art. 2, purché gli stessi, a seguito dell'intervento richiesto, pervengano alla produzione esclusiva di materiale di moltiplicazione «certificato», ai sensi dell'art. 2, comma secondo, n. 2, del D.P.R. n. 1164 del 24 dicembre 1969.

 

     Art. 4.

     Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, le agevolazioni previste nei precedenti articoli vengono concesse a favore delle imprese vivaistiche, singole o associate, che:

     a) siano autorizzate, ai sensi dell'art. 1 della L. 18 giugno 1931, n. 987;

     b) per l'impianto dei propri vigneti di viti-madri impieghino con il diretto controllo del personale di cui al quarto comma dell'art. 12 del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, il materiale di moltiplicazione di «base» indicato nell'art. 2 del medesimo D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164;

     c) si sottopongano ai controlli ed al rispetto delle altre disposizioni contenute nel citato D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive aggiunte e modificazioni.

     La concessione delle agevolazioni medesime, inoltre, è subordinata alla dimostrazione, da parte del beneficiario, della piena disponibilità, almeno per 8 anni, del terreno per il quale è richiesto l'intervento, nonché dell'impegno del beneficiario stesso:

     - a non mutare la destinazione a vivaio di viti-madri del terreno per almeno otto anni, ad esercitare l'attività vivaistica per un analogo periodo, ed a non alienare o distogliere dall'uso ammesso le relative dotazioni ed attrezzature;

     - ad osservare, pena la decadenza dalle agevolazioni, nell'esecuzione delle opere e dei lavori nonché per gli acquisti e le dotazioni indicate nella presente legge, le direttive tecniche ed economiche che saranno fissate dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e concernenti in via principale la dimensione delle aziende vivaistiche beneficiarie, le condizioni di produzione e quant'altro ritenuto necessario per l'efficienza dell'esercizio dell'azienda vivaistica.

     L'impianto di vigneti di viti-madri per marze è consentito soltanto alle ditte vivaistiche che dimostrino di produrre barbatelle innestate. La relativa superficie di impianto assentita sarà proporzionale alla produzione di barbatelle innestate.

     Per l'impianto di vigneti di viti-madri da destinare alla produzione di marze, le agevolazioni previste per le associazioni e le cooperative dalla presente legge sono estese alle cantine sperimentali di Noto e di Milazzo prescindendo dalle limitazioni di cui al precedente comma.

     Fino a quando non saranno disponibili, per le varietà di uve siciliane, marze riconosciute di «base» i vigneti di viti-madri destinati alla produzione di marze potranno godere delle agevolazioni previste dalla presente legge anche se per la propria costituzione sono stati impiegati nesti classificati «certificati» [1].

 

     Art. 5.

     Al fine di agevolare l'impiego di materiale di moltiplicazione controllato e ammesso ai sensi del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive aggiunte e modificazioni, a favore delle aziende vivaistiche, singole od associate può essere concesso:

     a) un contributo di lire 30 per ciascuna barbatella di vite prodotta in Sicilia nella decorsa campagna 1974-75 e non utilizzata entro il 31 marzo 1975 per l'impianto di nuovi vigneti;

     b) un contributo di lire 20 per ciascuna barbatella commercializzabile che verrà prodotta nella campagna 1975-76.

     Il contributo di cui alla precedente lett. a) sarà corrisposto ad accertata distruzione delle barbatelle da effettuare, in ogni caso, entro il 30 giugno 1975 mediante bruciatura.

     Agli accertamenti di cui alla precedente lett. a) provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali possono all'uopo delegare le condotte agrarie, l'Istituto regionale della vite e del vino e per esso le cantine sperimentali di Noto e Milazzo, il Vivaio governativo di viti americane, nonché i Comuni nei cui territori ricadono i vivai richiedenti.

     Alla concessione del contributo di cui alla precedente lett. a), nonché alla contestuale liquidazione ed al relativo pagamento, provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

     Il contributo di cui alla precedente lett. b) è concesso solo a favore delle imprese vivaistiche, singole od associate, che si trovano nelle condizioni indicate alle lett. a) e c) dell'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 6.

     Al fine di migliorare, anche sotto l'aspetto fitosanitario, la viticoltura siciliana, le agevolazioni previste dalla vigente legislazione possono essere concesse a condizione che sia documentato ed accertato l'impiego, nei nuovi impianti, di materiale di moltiplicazione della vite controllato ed ammesso ai sensi del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 7.

     Per le finalità di cui all'art. 2, secondo e quarto comma, nn. 1 e 2, e dell'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa, per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977, di lire 700 milioni destinati:

     - quanto a lire 240 milioni per i benefici accordati dall'art. 2, secondo comma;

     - quanto a lire 150 milioni per i benefici accordati dall'art. 2, quarto comma, n. 1;

     - quanto a lire 30 milioni per i benefici accordati dall'art. 2, quarto comma, n. 2;

     - quanto a lire 280 milioni per i benefici accordati dall'art. 3.

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dall'art. 5 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa complessiva di lire 800 milioni.

 

     Art. 9.

     All'onere complessivo di lire 1.500 milioni ricadente nell'anno 1975 ed all'onere di lire 700 milioni ricadente in ciascuno degli anni 1976 e 1977 si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi, per gli esercizi finanziari suindicati, approvato con la L.R. 12 maggio 1975, n. 18.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 31 L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

[1] Articolo così modificato dall'art. 31 L.R. 20 aprile 1976, n. 36.